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Numero d'incarto:
52.2003.47
Data decisione, Autorità:
21.07.2003, TRAM
Incarto n.
52.2003.47
Lugano
21 luglio 2003
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente,
Werner Walser, Raffaello Balerna, quest'ultimo in
sostituzione del
giudice Stefano Bernasconi, impedito;
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 10 febbraio 2003 di
contro
la decisione 28 gennaio 2003 del Consiglio di Stato
(n. 427) che ha respinto l'impugnativa dell'insorgente avverso la risoluzione
29 ottobre 2002 del consiglio comunale di __________ che ha rigettato l'iniziativa
popolare __________ "per salvare la fontana __________ ";
viste le risposte:
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
che a
__________, in zona __________, molti anni fa il comune posò una fontana
pubblica, su sedime privato;
che il
proprietario del fondo su cui insiste il manufatto ne ha chiesto lo
spostamento, sicché il municipio ha deciso di trasferirlo in un'altra parte del
paese, su una proprietà comunale;
che,
ritenendo inadatta la nuova ubicazione, __________ __________ ha proposto di
spostare la fontana su un fondo di 26 mq di sua proprietà, che avrebbe ceduto
gratuitamente al comune;
che,
visto il rifiuto del municipio che aveva reputato inadatto il sito proposto, in
data 10 maggio 2002 alcuni cittadini hanno depositato presso la cancelleria
comunale di __________ l'iniziativa popolare "per salvare la fontana
__________ ", con cui hanno chiesto che il comune di __________ accetti la
donazione della particella no. __________ di mq 26 su territorio di __________,
che confina con la strada comunale __________, per la posa della fontana;
che il 31
maggio 2002 sono state consegnate alla cancelleria comunale di __________ 187
firme dell'iniziativa;
che con
risoluzione 26 giugno 2002 il municipio, costatata la validità di 184 firme, ha
dichiarato regolare e proponibile l'iniziativa;
che con
preavviso 28 agosto 2002 il municipio ha proposto al consiglio comunale di
respingere l'iniziativa perché il fondo oggetto di donazione si trova fuori
della giurisdizione comunale, in territorio del comune di __________, perché lo
spazio, insufficiente, è ubicato vicino alla strada, in semicurva e quindi in
luogo di pericolo ed inoltre perché comporterebbe una spesa di fr. 35'000.-
circa (fr. 20'000.- per gli allacciamenti e fr. 15'000.- per la fontana) più i
costi dell'acqua;
che la
commissione delle petizioni ha preavvisato negativamente l'iniziativa con rapporto
23 settembre 2002;
che il
consiglio comunale, convocato per la seduta straordinaria del 29 ottobre 2002,
presenti 19 consiglieri comunali su 25 ha respinto l'iniziativa di cui trattasi
con 16 voti contrari e 3 astenuti;
che, con
atto 8 novembre 2002, __________ __________, unitamente ad altri 13 cittadini
ha impugnato la predetta risoluzione innanzi al Consiglio di Stato, chiedendo
che il ricorso sia accolto, che il comune riallacci una fontana ai __________,
che la particella n. __________ di 26 mq passi in proprietà del comune e che si
prescinda da una votazione popolare;
che, a
mente dei ricorrenti, la decisione sull'iniziativa sarebbe tardiva perché intervenuta
dopo il termine di 4 mesi prescritto
dall'art.
77 LOC e perché il legislativo sarebbe stato informato in modo erroneo su varie
questioni, segnatamente sui costi e sull'ubicazione del vecchio e del nuovo
manufatto;
che,
stante i costi causati da una votazione popolare, i ricorrenti chiedono che sia
il Consiglio di Stato ad approvare l'iniziativa;
che con
risoluzione del 28 gennaio 2003 il Consiglio di Stato ha respinto il gravame;
che il
Governo ha dapprima ritenuto che la disattenzione del termine di cui all'art.
77 LOC di soli due giorni non sia suscettibile di comportare la nullità della
decisione, che neppure risulterebbe viziata da informazioni errate, le
imprecisioni rilevate dai ricorrenti non essendo tali da impedire ai consiglieri
comunali di determinarsi con cognizione di causa;
che
contro questa decisione __________ __________ ha inoltrato ricorso al Tribunale
cantonale amministrativo, chiedendo l'accoglimento del ricorso 8 novembre;
che a
mente dell'insorgente il municipio avrebbe influenzato la decisione disinformando
l'organo legislativo e procrastinando la votazione sull'iniziativa;
che,
inoltre l'esecutivo avrebbe spostato la fontana esistente senza attendere il responso
della votazione, creando così un aumento dei costi;
che il
Consiglio di Stato ed il municipio hanno postulato la reiezione del gravame;
considerato, in
diritto
che la
competenza di questo Tribunale è data (art. 208 cpv. 1 LOC), il ricorso è tempestivo
(art. 46 cpv. 1 PAmm) e la legittimazione del ricorrente certa (art. 209 lett.
a LOC);
che il
ricorso, ricevibile in ordine, può essere deciso sulla scorta degli atti, senza
istruttoria (art. 18 PAmm);
che il ricorso al
Tribunale cantonale amministrativo è proponibile contro la violazione del
diritto. Costituiscono in particolare violazione del diritto l’errata o la
mancata applicazione di una norma stabilita dalla legge o risultante
implicitamente da essa e l’apprezzamento giuridico erroneo di un fatto (art. 61
PAmm);
che
giusta l'art. 76 cpv. 1 LOC, per iniziativa popolare possono essere fatte proposte
sugli oggetti di cui alle lett. a, d, e, g, h, i dell’art. 13 LOC, come pure
nei casi stabiliti da leggi speciali;
che
sulla validità formale dell'iniziativa non v'è contestazione, il municipio
avendone costatato la regolarità e proponibilità conformemente all'art. 76 cpv.
5 LOC con decisione cresciuta in giudicato;
che
l'art. 77 cpv. 1 LOC prescrive che il consiglio comunale decide, previo esame e
preavviso di una sua commissione, sulla domanda di iniziativa entro quattro
mesi dalla pubblicazione all’albo della decisione di regolarità e ricevibilità
della domanda di iniziativa;
che,
nel caso concreto, il legislativo comunale ha deliberato sull'iniziativa con
due giorni di ritardo sul termine imposto dalla legge;
che
l'inosservanza del termine di 4 mesi sancito dall'art. 77 cpv. 1 LOC non ha
tuttavia effetto alcuno sulla validità della decisione del consiglio comunale
ed in particolare non ne comporta la nullità né l'annullabilità;
che
la disattenzione della norma potrebbe, semmai, unicamente provocare un intervento
dell'autorità di vigilanza ai sensi degli artt. 194 segg. LOC, ma solo qualora
vi fossero il sospetto di cattiva amministrazione che possa dar luogo all'apertura
di un procedimento di vigilanza (art. 196 cpv. 2 LOC);
che
le imprecisioni contenute nel preavviso del municipio - preavviso comunque facoltativo
e non assimilabile ad un messaggio municipale -, come ad esempio l'indicazione
errata del numero di mappa, non sono tali da aver potuto influenzare in modo
determinante la decisione del legislativo, la situazione risultando sufficientemente
chiara dalla documentazione inviata ai suoi membri;
che,
per quanto riguarda invece la questione degli ipotetici costi, sollevata dal
municipio unitamente ad altri problemi, non risulta che essa abbia influenzato
in modo determinante la decisione del consiglio comunale, comunque non più di
quanto possa avervi influito la posizione assunta dagli iniziativisti, limitatisi
invero ad evidenziare la cessione a titolo gratuito del terreno e facendo così
sembrare l'operazione fattibile a costo zero, per cui è da ritenere che gli
argomenti si elidono a vicenda;
che
lo spostamento della fontana prima della decisione sull'iniziativa non è
influente perché essa andava comunque tolta dal luogo in cui era posta;
che
l'art. 77a cpv. 1 LOC prescrive che se il consiglio comunale aderisce
all’iniziativa, questa si ritiene accolta e la consultazione non ha luogo. Se
non aderisce, è sottoposta a votazione popolare non prima di un mese né più
tardi di quattro mesi dalla pubblicazione della risoluzione del consiglio
comunale;
che
pertanto, diversamente da quanto postulato dal ricorrente, né il Consiglio di
Stato né il Tribunale cantonale amministrativo possono sostituirsi
all'assemblea comunale e decidere in sua vece in merito all'iniziativa, che,
prescindendo dalla questione dei costi, va comunque sottoposta a votazione
popolare;
che
pertanto, rigettando il ricorso, il Consiglio di Stato non ha violato il
diritto e, di conseguenza, il ricorso dev'essere
respinto;
che tasse
e spese di giustizia seguono la soccombenza (art. 28 PAmm);
per questi motivi,
visti gli art. 24, 62, 76 segg., 208 e 209 LOC; 3, 18,
28, 31, 43 e 46 PAmm;
dichiara
e pronuncia:
-
Il ricorso
è respinto.
-
La tassa di
giustizia di fr. 600.- è posta a carico del ricorrente.
-
Intimazione
a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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