Revision request against tax multiplier judgment denied

52.2003.43Altro tribunale18 feb 2003Dismissed

Sintesi

The Ticino Administrative Court decided on an application for revision against its judgment of 23 January 2003, which had upheld the rejection of an appeal concerning the 2002 municipal tax multiplier. The applicant argued for joinder with earlier proceedings, provisional measures, and a lower multiplier of 95%. The court found that none of the statutory revision grounds under Art. 35 PAmm were met, that joinder with the closed 2001 proceedings was impossible, that interim relief had become unnecessary, and that the court fee of CHF 400 was lawful. The request was dismissed and costs were charged to the applicant.

Regest

Art. 35 PAmm, art. 48 PAmm; revision is an extraordinary remedy limited to the exhaustively enumerated grounds, including inadvertent omission of relevant facts, contradictory dispositions, criminal influence, or subsequently discovered decisive facts or evidence. It is inadmissible as a vehicle for rearguing the merits or contesting the court’s assessment of the facts. Joinder is excluded where the related proceeding is definitively closed; a pending denial-of-justice complaint does not alter the finality of the merits decision. Interim relief becomes moot once the merits are adjudicated. Court fees fixed within the statutory ceiling are not excessive merely because the party disputes them.

Testo completo

AIUTO RICERCA

Anteprima di stampa

Numero d'incarto: 52.2003.43

Data decisione, Autorità: 18.02.2003, TRAM

Incarto n. 52.2003.43

Lugano 18 febbraio 2003

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Lorenzo Anastasi, presidente, Stefano Bernasconi, Werner Walser

segretario:

Leopoldo Crivelli

statuendo sull'istanza di revisione 8 febbraio 2003 di

contro

la sentenza 23 gennaio 2003 di questo tribunale;

richiamato l'art. 48 PAmm;

letti ed esaminati gli atti;

ritenuto, in fatto

che con sentenza 23 gennaio 2003 il Tribunale cantonale amministrativo ha respinto il ricorso inoltrato da __________ __________ contro la risoluzione 26 novembre 2002 del Consiglio di Stato che ha rigettato l'impugnativa inoltrata dallo stesso insorgente avverso la decisione 29 ottobre 2002 con la quale il municipio di __________ ha fissato il moltiplicatore d'imposta per l'anno 2002;

che __________ __________, invocato l'art. 35 lettera b PAmm, chiede al Tribunale cantonale amministrativo di ammettere l'istanza di revisione e retrocedere l'incarto al municipio affinché questi si pronunci nel merito dell'istanza e fissi il moltiplicatore d'imposta al 95% dell'imposta cantonale base in applicazione del D.L. 6 dicembre 2000;

considerato, in diritto

che giusta l'art. 35 PAmm la revisione è data:

"a) se l'autorità ha aggiudicato ad una parte più di quanto essa ha domandato o meno di quanto la controparte ha riconosciuto o altra cosa senza che una speciale norma lo consente;

b) se essa non ha apprezzato, per inavvertenza, fatti rilevanti che risultano dagli atti o se la decisione contiene disposizioni fra di loro contraddittorie;

c) se da un procedimento penale risulta che un crimine o un delitto ha influito sulla decisione a pregiudizio dell'istante;

d) se l'istante, dopo la decisione, è venuto a conoscenza di fatti nuovi rilevanti o ha scoperto prove decisive che non aveva potuto fornire, senza sua colpa, nella procedura precedente.";

che negli argomenti addotti dall'istante non è ravvisabile alcun motivo di revisione;

che, manifestamente, non era possibile procedere alla congiunzione della procedura di cui trattasi con quella relativa al moltiplicatore d'imposta 2001, quest'ultima essendo definitivamente chiusa con decisione cresciuta in giudicato;

che il fatto che relativamente alla procedura di fissazione del moltiplicatore d'imposta 2001 sia ancora pendente un ricorso per denegata giustizia è, da questo profilo, irrilevante, il merito essendo comunque stato definito;

che, per quanto riguarda la domanda di misure provvisionali, la decisione di merito ha reso superflua l'emanazione di una decisione provvisoria;

che per quanto riguarda l'ammontare della tassa di giustizia, ritenuta eccessiva, la stessa è stata fissata a norma di legge e rientra abbondantemente nei limiti fissati dalla PAmm, che prevede una tassa fino a fr. 5'000.-;

che, per il resto, l'istante si limita in sostanza a riproporre i medesimi argomenti già sollevati con gli allegati ricorsuali, contrapponendo alle argomentazioni esposte in sentenza la propria visione dei fatti;

che, di conseguenza, l'istanza va respinta in base all'art. 48 PAmm applicato per analogia;

che la tassa di giustizia segue la soccombenza;

per questi motivi, visti gli art. 3, 35, 48 PAmm;

dichiara e pronuncia:

  1. L'istanza è respinta.

  2. La tassa di giustizia di fr. 400.- è a carico dell'istante.

  3. Intimazione a:

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente Il segretario

Ultimo aggiornamento: 02.07.2026

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Parole chiave

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