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Numero d'incarto:
52.2003.41
Data decisione, Autorità:
06.05.2003, TRAM
Incarto n.
52.2003.41
Lugano
6 maggio 2003
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente,
Stefano Bernasconi, Werner Walser
segretario:
Leopoldo Franscini, vicecancelliere
statuendo sul ricorso 5 febbraio 2003 di
contro
la decisione 28 gennaio 2003, n. 424, del Consiglio
di Stato che respinge l’impugnativa presentata dall’insorgente avverso la
risoluzione 19 settembre 2002 con cui la Sezione della circolazione del
Dipartimento delle istituzioni gli ha vietato l'uso della licenza di condurre
straniera sul territorio svizzero per la durata di un mese a scopo di
ammonimento;
vista la risposta 11 febbraio
2003 del Consiglio di Stato;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
A. Il 20
giugno 2002, il cittadino italiano __________ , alla guida
dell’autovettura “Audi” targata ________, in territorio di __________
(__________________) ha negligentemente investito un pedone che si
apprestava ad attraversare la strada sulle apposite strisce pedonali. In seguito
alla collisione con il veicolo, il pedone settantaduenne è uscito praticamente
indenne, riportando solo qualche escoriazione.
B. a. A
seguito della suddetta infrazione, la Sezione della circolazione gli ha
inflitto una multa di fr. 300.-- mediante decisione 18 ottobre 2002, cresciuta
in giudicato.
b.
Precedentemente, il 19 settembre 2002, la stessa autorità, in considerazione della
gravità dell’infrazione commessa, gli ha vietato l’uso della licenza di
condurre straniera sul territorio svizzero a scopo di ammonimento per la durata
di un mese, dal 21 ottobre al 20 novembre 2002, autorizzando comunque in tale periodo
la guida di ciclomotori. Tale risoluzione è stata resa sulla base degli
articoli 16 cpv. 2 e 17 cpv. 1 lett. a LCStr, nonché dell’art. 45 cpv. 1 della
stessa legge essendo il ricorrente di nazionalità italiana.
C. Adito
dall’insorgente, con giudizio 28 gennaio 2003 il Consiglio di Stato ha respinto
il gravame e confermato il divieto summenzionato. Rilevato che l’autorità amministrativa
è di principio vincolata all’accertamento dei fatti compiuto in sede penale, il
Governo ha ritenuto corretti, adeguati e proporzionati alle circostanze sia il
provvedimento di revoca sia la sua durata.
D. Contro il
predetto giudizio governativo, __________ __________ insorge ora davanti al
Tribunale cantonale amministrativo, ribadendo puntualmente le argomentazioni
già sollevate dinanzi all’istanza inferiore. In particolare, l’insorgente
rileva che al momento del suo sopraggiungere sulle strisce pedonali nessuno si
era annunciato per attraversare la carreggiata. Sostiene che il pedone deve
necessariamente essere inciampato e caduto contro la sua automobile, poiché
l’urto è avvenuto sulla parte posteriore della stessa, quindi quando il
passaggio sulle strisce pedonali era praticamente ultimato. Infine, contesta
che dall’incarto alla base della decisione della multa e della revoca della
licenza risultino elementi concreti per addebitargli un comportamento
negligente. Appellandosi alla sua reputazione quale conducente, ritiene più
conforme alla fattispecie un semplice ammonimento.
E. All’accoglimento
del ricorso si oppone il Consiglio di Stato, riconfermandosi nella risoluzione
impugnata.
Considerato, in
diritto
- 1.1. La
competenza del Tribunale cantonale amministrativo discende dall'art. 10 cpv. 2
LALCStr. La legittimazione attiva del ricorrente, direttamente e personalmente
toccato dal provvedimento impugnato, è certa (43 PAmm). Il ricorso, tempestivo,
è dunque ricevibile in ordine e può essere evaso sulla base degli atti senza
istruttoria (art. 18 PAmm).
1.2. Il
provvedimento di revoca della licenza di condurre a scopo di ammonimento
riveste il carattere di una decisione sulla fondatezza di un'accusa penale ai
sensi dell'art. 6 cifra 1 CEDU (DTF 121 II 26 consid. 2b). Il Tribunale
cantonale amministrativo statuisce perciò sul gravame in rassegna con pieno
potere di cognizione.
- 2.1.
Giusta l’art. 8 della Convenzione internazionale per la circolazione degli
autoveicoli del 24 aprile 1926 (RS 0.741.11), sottoscritta sia dalla Svizzera
che dall’Italia, i conducenti di autoveicoli sono tenuti a conformarsi alle
leggi ed ai regolamenti di quello Stato per ciò che concerne la circolazione.
Per l’art. 45 cpv. 1 OAC, l'uso di una licenza di condurre straniera può essere
vietato in virtù delle stesse disposizioni applicabili alle revoca di una
licenza di condurre svizzera.
2.2. La
licenza di condurre può essere revocata al conducente che, violando le norme
della circolazione, ha compromesso la sicurezza del traffico o disturbato
terzi. Nei casi di lieve entità, può essere pronunciato un ammonimento (art. 16
cpv. 2 LCStr). La licenza va invece obbligatoriamente revocata se il conducente
ha gravemente compromesso la sicurezza della circolazione (art. 16 cpv. 3
LCStr). La revoca della licenza a titolo d'ammonimento ha per scopo di
sanzionare il conducente resosi colpevole di un'infrazione alle regole della circolazione
e di impedire casi di recidiva (art. 30 cpv. 2 OAC).
L'autorità
tenuta ad ordinare la revoca della licenza di condurre deve fissare la durata
di tale provvedimento, tenendo conto delle circostanze del caso. In particolare
essa deve tenere conto della colpa, della reputazione dell'interessato in
quanto conducente di veicoli a motore e della sua necessità professionale di
fare uso del veicolo. In ogni caso la durata della revoca deve essere di almeno
un mese (art. 17 cpv. 1 LCStr; 33 cpv. 2 OAC).
- 3.1.
Secondo costante giurisprudenza del Tribunale federale, laddove è in corso un
procedimento penale a carico dell'interessato, l'autorità amministrativa è
tenuta, in linea di principio, a soprassedere alla propria decisione sino a che
sia intervenuta una decisione penale passata in giudicato, nella misura in cui
l'accertamento dei fatti sia rilevante nel quadro del procedimento
amministrativo (DTF 119 Ib 158 cons. 2). L'alta Corte federale ha altresì
sottolineato, in DTF 121 II 217 cons. 3a, che l'autorità amministrativa
competente ad ordinare la revoca della licenza di condurre non può di principio
scostarsi dagli accertamenti contenuti in una decisione penale cresciuta in
giudicato. In particolare, tale autorità deve attenersi alle risultanze del
giudizio penale anche nel caso in cui quest'ultimo sia stato emanato
nell'ambito di una procedura sommaria, segnatamente ove la decisione penale si
basi essenzialmente sul rapporto di contravvenzione allestito da un agente di
polizia. Ciò è il caso, in particolare, laddove l'interessato sapeva o, vista
la gravità dell'infrazione rimproveratagli, doveva prevedere che nei suoi
confronti si sarebbe fatto luogo anche ad un procedimento di revoca della
licenza di condurre e ciononostante ha omesso di far valere nell'ambito del
procedimento penale i diritti garantiti alla difesa o vi ha rinunciato. In simili
circostanze quest'ultimo non può più attendere il procedimento amministrativo
per presentare eventuali mezzi di prova, dato che era tenuto, secondo il principio
della buona fede, a proporli già in sede penale, nonché ad esaurire, se del
caso, i rimedi di diritto disponibili contro il giudizio emanato in tale procedura.
3.2. Nel
caso di specie, alla luce della citata giurisprudenza, in questa sede all'insorgente
è preclusa la possibilità di contestare sia i fatti in oggetto, sia l'apprezzamento
degli stessi da parte dell'autorità dipartimentale. In effetti, da un lato, a
seguito della comunicazione 2 agosto 2002 della Sezione della circolazione, il
ricorrente era a conoscenza della probabile adozione di una misura
amministrativa nei suoi confronti. L’intervento al proposito del suo legale con
lettera 28 agosto 2002 alla Sezione della circolazione, con la quale chiedeva
di poter visionare il rapporto 2 luglio 2002 della polizia cantonale di
__________, non permette di avere dubbi al proposito. Dall’altro lato, la
decisione di multa (18 ottobre 2002) è posteriore a quella di revoca della
licenza di condurre (19 settembre 2002). Conformemente alla giurisprudenza citata,
l’Esecutivo cantonale, prima di emettere la decisione qui avversata, ha
soprasseduto al giudizio in attesa della crescita in giudicato della decisione
penale. Sennonché, il ricorrente non ha impugnato presso le istanze superiori
la decisione di multa. Per evidenti ragioni di unità di giudizio questo
tribunale è dunque vincolato al giudizio di condanna pronunciato dalla Sezione
della circolazione nella sua veste di autorità penale.
-
Nelle
concrete evenienze, le istanze inferiori addebitano all'insorgente di non aver
circolato con la dovuta prudenza in prossimità del passaggio pedonale causando
il ferimento di un pedone che si accingeva ad attraversare la strada. Tale
agire si appalesa senza dubbio di una certa gravità. Inoltre, la colpa
dell'insorgente non può essere qualificata come lieve, tanto più che su quel
tratto di strada la presenza del passaggio pedonale è segnalata chiaramente e
con largo anticipo da un’appropriata segnaletica stradale. Particolare prudenza
poteva inoltre essere pretesa dal conducente su quel tratto di strada, visto
che le strisce pedonali sono posizionate in curva (v. art. 33 cpv. 2 LCStr;
Bussy / Rusconi, Code suisse de la circulation routière, 3. ed., no. 2.5 ss. ad
art 33 LCStr). Anche l’età del pedone investito (classe 1931) presupponeva
un’attenzione accresciuta del ricorrente giusta l’art. 26 cpv. 2 LCStr. Essendo
in presenza di una persona anziana sul ciglio della strada, il ricorrente non
era legittimato contare sul principio dell'affidamento sancito da quest’ultimo
articolo, tanto più che la stessa si trovava in prossimità del passaggio
pedonale con il conseguente beneficio della priorità rispetto al veicolo
dell’insorgente (v. Bussy / Rusconi, op. cit., no. 4.1. e 5.1. ad art. 26
LCStr; no. 1.4. ad art. 33 LCStr). In siffatte circostanze, considerata la
gravità dell’infrazione commessa e la colpa imputabile all'insorgente, si
impone l'adozione di una misura amministrativa che, forzatamente, deve
consistere nel divieto di circolare, non potendosi considerare il caso in esame
come di lieve entità ai sensi dell'art. 16 cpv. 2 in fine LCStr.
-
Tenuto
conto della gravità delle infrazioni commesse dal ricorrente, della colpa che
gli è imputabile e del fatto che, a giusto titolo, non ha invocato una
necessità professionale di guidare veicoli a motore, la durata di un mese del
provvedimento, che costituisce comunque il minimo previsto dalla legge (v. art.
17 cpv. 1 LCStr e 33 cpv. 2 OAC), appare del tutto conforme al diritto e
rispettosa del principio di proporzionalità.
-
Stante
quanto precede, il ricorso deve pertanto essere respinto. La tassa di giustizia
e le spese seguono la soccombenza (art. 28 PAmm).
Per questi motivi,
visti gli art. 6 CEDU; 8 Convenzione internazionale
per la circolazione degli autoveicoli del 24 aprile 1926; 16 cpv. 2 e 3, 17
cpv. 1, 26 e 33 LCStr, 10 LALCStr; 30 cpv. 2, 33 cpv. 2 e 45 cpv. 1 OAC; 18,
28, 43, 46, 60, 61 PAmm;
dichiara
e pronuncia:
- Il ricorso
è respinto.
2.La tassa di giustizia e le spese, per complessivi fr. 800.--, sono
poste a carico del ricorrente.
3.Contro la presente decisione, nella misura in cui è fondata sul diritto
pubblico federale, è dato ricorso di diritto amministrativo al Tribunale
federale di __________ nel termine di 30 giorni dall’intimazione.
- Intimazione
a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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