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Numero d'incarto:
52.2003.340
Data decisione, Autorità:
08.08.2005, TRAM
Titolo:
licenza edilizia in sanatoria per la costruzione di una strada carrozzabile ubicata in parte fuori e in parte all'interno della zona edificabile
Incarto n.
52.2003.340
Lugano
8 agosto 2005
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente,
Stefano
Bernasconi, Matteo Cassina
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 13 ottobre 2003 di
RI 1
RI 2
tutti patrocinati da: PA 1
contro
la decisione 23 settembre 2003 del Consiglio di
Stato (n. 4165), che respinge l'impugnativa presentata dagli insorgenti
avverso la decisione 5 maggio 2003 con cui il municipio di CO 4 ha negato
loro la licenza edilizia in sanatoria per la costruzione di una strada
carrozzabile d'accesso alle loro abitazioni (part. 640, 652, 681, 727 RF);
viste le risposte:
-
16 ottobre 2003 di CO 2
e CO 3;
-
20 ottobre 2003 del
Dipartimento del territorio;
-
27 ottobre 2003 del
municipio di CO 4;
-
4 novembre 2003 del
Consiglio di Stato;
esperito un sopralluogo;
preso atto della comunicazione 27 luglio 2005 dei
ricorrenti;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
che il 22
gennaio 2002 i ricorrenti hanno chiesto al municipio di CO 4 il permesso di
trasformare in strada carrozzabile una pista che era stata realizzata per
accedere alle loro case d'abitazione (part. 727);
che alla
domanda si sono opposte le resistenti CO 2 e CO 3, proprietarie della sottostante
part. 650, nonché il Dipartimento del territorio, rilevando fra l'altro che un
tratto di strada si snodava attraverso il bosco (part. 640);
che,
adeguandosi all'opposizione del Dipartimento del territorio, il 5 maggio 2003
il municipio ha respinto la domanda di costruzione;
che con
giudizio 23 settembre 2003 il Consiglio di Stato ha confermato il provvedimento,
respingendo l'impugnativa contro di esso inoltrata dagli istanti in licenza;
che
contro il predetto giudizio i soccombenti sono insorti davanti al Tribunale
cantonale amministrativo, chiedendo che fosse annullato e che gli atti fossero
inviati al municipio affinché rilasciasse la licenza richiesta;
che il
Consiglio di Stato ha sollecitato il rigetto dell'impugnativa senza formulare osservazioni;
ad identica conclusione sono pervenute le vicine opponenti, mentre il municipio
si è limitato ad illustrare gli antefatti, manifestando la propria
disponibilità;
che il
sopralluogo e l'accertamento forestale esperiti hanno dimostrato che il tratto
intermedio, lungo una cinquantina di metri, della strada prevista si snoda
attraverso il bosco;
che le
opponenti CO 2 e CO 3 hanno recentemente venduto il loro fondo a __________,
figlio dei ricorrenti RI 1, comunicando a questo tribunale di desistere dall'opposizione;
considerato, in
diritto
che la
competenza del Tribunale cantonale amministrativo (art. 21 LE), la legittimazione
attiva dei ricorrenti (art. 43 PAmm) e la tempestività del gravame (art. 46
PAmm) sono certe; il ricorso è dunque ricevibile in ordine;
che nella
misura in cui la strada è ubicata fuori della zona edificabile ed attraversa il
bosco, la licenza non può essere rilasciata perché fanno palesemente difetti i
presupposti dell'art. 24 LPT; nemmeno i ricorrenti insistono per ottenerla;
che nella
misura in cui la strada è invece situata all'interno della zona edificabile
nulla osta al rilascio della licenza; è innegabile che in questa misura l'opera
è del tutto conforme al diritto materiale concretamente applicabile;
che,
entro questi limiti ed in ossequio al principio di proporzionalità, il ricorso
può essere parzialmente accolto, riformando di conseguenza il giudizio impugnato;
che, dato
l'esito, si prescinde dal prelievo di una tassa di giustizia; non si assegnano
ripetibili perché le parti vi hanno rinunciato.
Per questi motivi,
visti gli art. 21 LE; 24 LPT; 3, 18, 28, 31, 60, 61,
65 PAmm
dichiara
e pronuncia:
- Il ricorso
è parzialmente accolto.
§. Di conseguenza:
1.1. le decisioni 23 settembre 2003 del
Consiglio di Stato (n. 4165) e 5 maggio 2003 del municipio CO 4 sono annullate;
1.2. gli atti sono rinviati al municipio di CO 4
affinché rilasci ai ricorrenti la licenza richiesta limitatamente al tratto di
strada situato all'interno della zona edificabile.
-
Non si
prelevano né tasse, né spese. Non si assegnano ripetibili.
-
Intimazione
a:
terzi implicati
- CO 1
- CO 2
- CO 3
2, 3 patrocinate da: PA 2
- CO 4
- CO 5
- CO 6
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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