progetti
52.2003.334 ΓÇó Appeal against summons to evidence hearing declared inadmissible
52.2003.334Altro tribunale16 ott 2003Dismissed
Three appellants challenged a summons issued in ongoing forest-boundary proceedings. The cantonal government had declared their appeals inadmissible and referred them to the Administrative Court. The Administrative Court held that the challenged order was issued by the Service of Appeals, a subordinate body, so the cantonal government should have examined the appeal. Because the procedural path was wrong, the court itself declared the appeals inadmissible. No costs or justice fee were imposed.
Art. 4 cpv. 4 legge concernente le competenze organizzative del Consiglio di Stato e dei suoi dipartimenti; art. 1 Decreto esecutivo che modifica l’aggregazione del Servizio dei ricorsi del Consiglio di Stato; art. 3, 4, 44, 48, 51 PAmm; art. 4 LCFo; art. 5 RLCFo: competence and admissibility of appeals against procedural orders of a subordinate service in forest-boundary proceedings. Where the challenged act emanates from a service directly subordinate to the Council of State and no direct appeal to the administrative court is provided, the Council of State is the competent appellate authority. If the cantonal government wrongly declines jurisdiction, the administrative court may not substitute itself on the merits and must declare the appeal inadmissible. In a pending evidentiary phase, a summons to hearing is a procedural order governed by the ordinary administrative appeal route determined by the organizational law.
AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 52.2003.334
Data decisione, Autorità: 16.10.2003, TRAM
Incarto n. 52.2003.334-335-336
Lugano 16 ottobre 2003
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente, Stefano Bernasconi, Matteo Cassina
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sui ricorsi 3 ottobre 2003 di
(a) __________ (b) __________ (c) __________ tutti patr. da: avv. __________
contro
la decisione 23 settembre 2003 del Servizio dei ricorsi del Consiglio di Stato, che cita i ricorrenti ed il Dipartimento del territorio, Sezione forestale a comparire per procedere all’audizione di due testi;
richiamato l’art. 48 PAmm,
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
che il municipio di __________ ha pubblicato all'albo comunale dall'8 luglio 2002 al 6 agosto 2002 i piani di rilievo dell'area boschiva a contatto con la zona edificabile;
che i ricorrenti si sono tempestivamente opposti alle risultanze dell'accertamento;
che il 13 dicembre 2002 la Sezione forestale ha convocato gli opponenti ad un sopralluogo da esperirsi il 20 di quello stesso mese;
che contro questa ordinanza gli opponenti sono insorti davanti al Consiglio di Stato, chiedendone l'annullamento per motivi che non occorre qui evocare;
che il 14 gennaio 2003 i ricorrenti hanno ricusato il dr. __________, Capo dell'Ufficio forestale del __________ circondario;
che il 2 luglio 2003 i ricorrenti hanno chiesto al Servizio dei ricorsi del Consiglio di Stato di fissare un'udienza preliminare sulle prove;
che il 23 settembre 2003, il Servizio dei ricorsi ha convocato i ricorrenti ed il Dipartimento del territorio a comparire il 6 ottobre 2003 ad un'udienza per l'audizione dei testi dr. __________ e dr. __________;
che il 29 settembre 2003 i ricorrenti hanno chiesto al Servizio dei ricorsi di annullare la citazione per l'audizione dei testi summenzionati perché non era stata preceduta da un'udienza preliminare;
che il 2 ottobre 2003 il Servizio dei ricorsi ha confermato la citazione, precisando che il dr. __________ non sarebbe stato sentito come teste, ma sarebbe stato sottoposto ad interrogatorio formale;
che contro la citazione 23 settembre 2003, modificata il 1° ottobre seguente, i ricorrenti sono insorti davanti al Consiglio di Stato, chiedendone l'annullamento;
che con risoluzione 7 ottobre 2003 il Consiglio di Stato ha dichiarato i ricorsi irricevibili, trasmettendoli per competenza al Tribunale cantonale amministrativo;
considerato, in diritto
che l’autorità di ricorso può, immediatamente o dopo il richiamo degli atti, decidere con breve motivazione di respingere il ricorso se esso si rivela inammissibile o manifestamente infondato (art. 48 PAmm);
che quando, come in concreto, sono pendenti davanti alla stessa autorità più ricorsi fondati sugli stessi fatti, l'autorità può deciderli con un unico giudizio (art. 51 PAmm);
che prima di entrare nel merito di un'istanza o di un ricorso l'autorità esamina d'ufficio la propria competenza (art. 3 PAmm);
che, giusta l'art. 4 cpv. 1 e 2 LCFo, il Consiglio di Stato accerta, d'ufficio o su istanza di parte, il carattere forestale di un fondo e ne definisce la procedura (cpv. 1 e 2);
che nell'ambito della procedura di adozione e revisione dei piani regolatori il municipio fa rilevare il limite del bosco a contatto con l'area edificabile e lo riporta nei PR (art. 4 cpv. 3 LCFo);
che l'accertamento del limite del bosco a contato con la zona edificabile esperito dal municipio è pubblicato presso la cancelleria comunale con annuncio sul FU ed agli albi comunali per un periodo di 30 giorni; chi è legittimato a ricorrere contro la decisione di accertamento può opporvisi entro 15 giorni dal termine della pubblicazione (art. 5 cvp. 3 RLCFo);
che la Sezione forestale istruisce la pratica, evade le opposizioni ed accerta il limite del bosco (art. 5 cpv. 4 RLCFo) con decisione che può essere impugnata dapprima davanti al Consiglio di Stato ed in seguito davanti al Tribunale cantonale amministrativo (art. 5 cpv. 7 RLCFo e 42 cpv. 1 e 2 LCFo);
che, in concreto, la procedura si trova attualmente nella fase di istruzione e di evasione delle opposizioni che fa seguito alla pubblicazione dei rilievi del limite del bosco e precede la decisione di accertamento della Sezione forestale;
che in quest'ambito i ricorrenti hanno impugnato davanti al Consiglio di Stato la citazione 13 settembre 2002 della Sezione forestale, che li convocava ad un sopralluogo;
che nell'ambito di tale impugnativa, demandata al Servizio dei ricorsi per l'istruzione, gli insorgenti hanno ulteriormente impugnato davanti al Consiglio di Stato l'ordinanza 23 settembre 2003, rettificata il 2 ottobre seguente, con cui tale servizio li ha convocati ad un'udienza per l'audizione di due testi, rispettivamente per l'audizione di un teste e per l'interrogatorio formale di un funzionario dirigente, contro il quale è peraltro pendente un'istanza di ricusa;
che giusta l’art. 4 cpv. 4 della legge concernente le competenze organizzative del Consiglio di Stato e dei suoi dipartimenti, contro le decisioni dei dipartimenti, della Cancelleria e delle istanze subordinate è dato ricorso al Consiglio di Stato se la legge non prevede il ricorso diretto al Tribunale cantonale amministrativo;
che il Servizio dei ricorsi del Consiglio di Stato è subordinato direttamente al Consiglio di Stato ed è attribuito amministrativamente alla Cancelleria dello Stato (art. 1 del Decreto esecutivo che modifica l’aggregazione del Servizio dei ricorsi del Consiglio di Stato);
che avendo il ricorso per oggetto una decisione (ordinanza) del Servizio dei ricorsi, manifestamente a torto il Consiglio di Stato ha declinato la propria competenza;
che i ricorsi vanno di conseguenza dichiarati inammissibili;
per questi motivi,
visti gli art. 4 LCFo; 5 RLCFo; 4 cpv. 4 legge concernente le competenze organizzative del Consiglio di Stato e dei suoi dipartimenti, art. 1 Decreto esecutivo che modifica l’aggregazione del servizio dei ricorsi del Consiglio di Stato; 3, 4, 44, 48, 51 PAmm;
dichiara e pronuncia:
I ricorsi sono inammissibili.
Non si prelevano né spese, né tassa di giustizia.
Intimazione a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
| Informazioni legali | Requisiti minimi | Contatta il webmaster