AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
52.2003.32
Data decisione, Autorità:
04.03.2003, TRAM
Incarto n.
52.2003.32
Lugano
4 marzo 2003
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
Composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente,
Stefano Bernasconi, Werner Walser
Segretario:
Leopoldo Franscini, vicecancelliere
statuendo sul ricorso 28 gennaio 2003 di
contro
la decisione 8 gennaio 2003 del Consiglio di Stato,
no. 102, che ha respinto l’impugnativa presentata dal ricorrente avverso la
risoluzione 11 ottobre 2001, con cui la Sezione della circolazione gli ha
revocato la licenza di condurre veicoli a motore per la durata di tre mesi;
vista la risposta 4 febbraio
2003 del Consiglio di Stato;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
A. Il 28 maggio 1982 __________ __________ ha ottenuto la licenza di condurre
veicoli a motore della categoria B.
Da allora
il suo comportamento alla guida è stato sanzionato in una sola occasione. Più
precisamente con un ammonimento nel 1995 per aver superato in autostrada il
limite di velocità.
B. L’11 maggio
2001 __________ __________ ha circolato alla guida dell'autovettura Audi
targata __________ sulla semiautostrada A13 in territorio di __________
__________ ad una velocità di 144 km/h (dedotto il margine di tolleranza) su
una tratta dove vige il limite di 80 km/h.
Due
giorni dopo, il 13 maggio 2001, il ricorrente è stato colto nuovamente a
__________ a circolare a 114 km/h invece degli 80 km/h prescritti.
C. a) A
seguito di quest'ultima infrazione il 15 giugno 2001 la Sezione della circolazione
ha inflitto all'insorgente un ammonimento, mentre il 25 giugno 2001 il Kreisamt
__________ di __________ lo ha condannato al pagamento di una multa di fr.
1485.-- per violazione degli art. 32 cpv. 1 LCStr e 4a cpv. 1 lett. b ONC in
relazione con l'art. 90 cifra 2 LCStr. I due provvedimenti sono cresciuti in
giudicato.
b) Per i
fatti di __________ __________, invece, con sentenza 22 novembre 2001 la
Commissione del Tribunale del Circolo di __________ ha riconosciuto __________
__________ colpevole di grave violazione delle norme della circolazione
stradale ai sensi degli art. 27 cpv. 1, 32 cpv. 2 LCStr in unione con l’art. 90
cifra 2 LCStr. Egli è stato condannato a sette giorni di detenzione con il
beneficio della sospensione condizionale. Dal canto suo, già l’11 ottobre 2001
la Sezione della circolazione ha revocato al ricorrente la licenza di condurre
per la durata di tre mesi. La risoluzione è stata resa sulla base degli art. 16
cpv. 3 lett. a e 17 cpv. 1 lett. a LCStr.
D. Statuendo nuovamente
in seguito alla sentenza di rinvio 16 ottobre 2002 di questo Tribunale, l’8
gennaio 2003 il Consiglio di Stato ha respinto il gravame presentato
dall’insorgente ed ha confermato il provvedimento di revoca, giudicandolo
adeguato alle circostanze e conforme al principio di proporzionalità. Il Governo
ha ritenuto che in applicazione del principio dell’unità e della sicurezza del
diritto, non vi fosse alcun motivo per scostarsi dalle constatazioni di fatto
contenute nel giudizio penale, già cresciuto in giudicato. E’ stata infine
negata una necessità professionale dell’insorgente all’utilizzo della licenza
di condurre.
E. Contro tale
risoluzione __________ __________ insorge ora davanti al tribunale cantonale
amministrativo, postulandone l’annullamento e chiedendo che gli venga revocata
la licenza a titolo d’ammonimento per un periodo di un mese soltanto. Pur non
contestando l’accertamento dei fatti dell’11 maggio 2001, il ricorrente lamenta
un diniego di giustizia formale, in quanto il Consiglio di Stato avrebbe
statuito senza prendere in considerazione gli argomenti sollevati in merito ai
suoi precedenti. In particolare, il primo ammonimento sarebbe prescritto da
tempo, mentre il secondo è posteriore all’infrazione per la quale è stata
decisa la sospensione della licenza di condurre. Tale omissione avrebbe inciso
negativamente anche sulla valutazione della durata della revoca, che pertanto
si appalesa sproporzionata. Inoltre, il ricorrente afferma che la decisione
impugnata sarebbe priva di motivazione, siccome l’Esecutivo cantonale non si
sarebbe espresso sui motivi che l’hanno spinto a confermare il periodo di
revoca di tre mesi e non uno di durata inferiore. Infine il ricorrente
ribadisce di necessitare della licenza di condurre per l’esercizio della sua
professione.
F. Il
Consiglio di Stato ha chiesto la reiezione del gravame senza formulare
particolari osservazioni.
Considerato, in
diritto
- 1.1. La
competenza del Tribunale cantonale amministrativo discende dall’art. 10 cpv. 2
LALCStr. La legittimazione attiva del ricorrente è pacifica (43 PAmm). Il
ricorso, tempestivo, è ricevibile in ordine e può essere evaso sulla base degli
atti senza istruttoria (18 PAmm).
1.2. Il
provvedimento di revoca della licenza di condurre a scopo di ammonimento
riveste il carattere di una decisione sulla fondatezza di un’accusa penale ai
sensi dell’art. 6 cpv. 1 CEDU (DTF 121 II 26 consid. 2b). Il Tribunale
cantonale amministrativo statuisce perciò sul gravame in rassegna con pieno
potere cognitivo.
- 2.1.
L’insorgente, anche senza averlo invocato esplicitamente, si duole di una violazione
del suo diritto di essere sentito (art. 29 Cost. e 6 CEDU), in quanto
l’Esecutivo cantonale non si sarebbe espresso dettagliatamente su tutte le
argomentazioni da lui sollevate, rendendo perciò una decisione carente di
motivazione. La censura è infondata.
2.2.
L’obbligo di motivare le decisioni giusta le norme sopracitate impone
all’autorità decidente di pronunciarsi sulle allegazioni delle parti. Una
motivazione può comunque essere ritenuta sufficiente quando l’autorità
menziona, almeno brevemente, i motivi che l’hanno indotta a decidere in un
senso piuttosto che in un altro e pone dunque l’interessato nella condizione di
rendersi conto della portata del giudizio e delle eventuali possibilità
d’impugnazione. L’autorità non è tuttavia tenuta a prendere posizione su tutti
gli argomenti sollevati, ma può limitarsi ad esporre le sole circostanze
rilevanti per il giudizio (Borghi/Corti, compendio di procedura amministrativa
ticinese, n. 2 ad art. 26).
2.3. In
effetti, nel giudizio impugnato il Consiglio di Stato non ha preso posizione
puntualmente sulle censure sollevate dall’insorgente in merito alla sua
reputazione in quanto conducente di veicoli a motore. Sulla scorta del giudizio
penale della Commissione del Tribunale del Circolo di __________, non ha
ritenuto dato nessun motivo per ridurre il periodo di revoca della licenza di
condurre. Benché la motivazione addotta dall’Esecutivo cantonale sia piuttosto
succinta, risulta sufficiente per comprendere i motivi della reiezione del
gravame. Non vi sono dubbi che il ricorrente ha potuto rendersi pienamente
conto della portata del giudizio; ne fa fede l’impugnativa introdotta in questa
sede. Appare pertanto inconsistente la lamentela in punto alla carenza di
motivazione della decisione impugnata, atteso che il Consiglio di Stato ha
esaminato e deciso tutte le questioni essenziali sottoposte al suo giudizio.
3.3.1. La licenza di condurre può essere revocata al conducente che,
violando le norme della circolazione, ha compromesso la sicurezza del traffico
o disturbato terzi; nei casi di lieve entità, può essere pronunciato un
ammonimento (art. 16 cpv. 2 LCStr). La licenza va invece obbligatoriamente
revocata se il conducente ha compromesso gravemente la sicurezza della
circolazione (art. 16 cpv. 3 lett. a LCStr). La revoca della licenza a titolo
d’ammonimento ha per scopo di sanzionare il conducente resosi colpevole di
un’infrazione alle regole della circolazione e d’impedire casi di recidiva
(art. 30 cpv. 2 OAC). L’autorità tenuta ad ordinare la revoca della licenza di
condurre deve fissare la durata di tale provvedimento, tenendo conto delle
circostanze del caso. In particolare essa deve tenere conto della colpa, della
reputazione dell’interessato in quanto conducente di veicoli a motore e della
sua necessità professionale di fare uso del veicolo (art. 17 cpv. 1 LCStr; 33
cpv. 2 OAC). La durata del provvedimento deve essere di almeno un mese (art. 17
cpv. 1 lett. a LCStr).
3.2. Secondo costante giurisprudenza del
Tribunale federale, l'autorità amministrativa competente ad ordinare la revoca
della licenza di condurre non può di principio scostarsi dagli accertamenti
contenuti in una decisione penale cresciuta in giudicato (DTF 121 II 217
consid. 3a e 123 II 97).
- 4.1. Nel
caso concreto, il ricorrente non contesta i fatti accertati in sede penale. Invoca
soltanto il fatto che in vent’anni di guida non ha mai avuto formali e
consistenti precedenti, per modo che la decisione confermata dal Governo di
revocargli la licenza di condurre appare sproporzionata e inadeguata.
4.2.
Sempre secondo l’alta Corte federale, fuori dalle località e sulle
semiautostrade un superamento di 30 km/h della velocità massima consentita
comporta la possibilità di revoca della licenza di condurre anche quando le
condizioni della circolazione sono favorevoli e la reputazione del conducente
buona. Qualora venga accertato un superamento superiore a 30 km/h del limite di
velocità, le competenti autorità cantonali sono obbligate a revocare la licenza
di condurre giusta l’art. 16 cpv. 3 lett. a LCStr senza alcun riguardo alle
concrete circostanze del caso (DTF 124 II 476 consid. 2; 119 Ib 154 consid. 2a;
118 IV 188 consid. 2b).
4.3.
Nell’evenienza concreta, il ricorrente ha superato di 64 km/h la velocità
massima consentita, nella misura dell'80% su un tratto di semiautostrada
peraltro noto per la sua pericolosità. Egli ha dunque gravemente compromesso la
sicurezza della circolazione. Contrariamente all’opinione dell’insorgente, tale
aspetto è confermato anche dalla sentenza penale del Tribunale del circolo di
__________. Pur avendo messo in evidenza la regolarità del traffico al momento
dell’infrazione e le buone condizioni del fondo stradale e della visibilità,
dal punto di vista oggettivo ha ritenuto che il ricorrente ha gravemente
violato le norme della circolazione stradale. Tale violazione si situa
largamente al di sopra (più del doppio) del limite che il Tribunale federale ha
tracciato per delimitare le infrazioni di media da quelle di elevata gravità.
Anche solo considerando tale eccesso di velocità s’impone chiaramente la revoca
della licenza di condurre.
4.4. Va
pure confermata la durata del provvedimento qui in discussione, sia dal punto
di vista della gravità dell’infrazione, sia dal punto di vista del curriculum
automobilistico del ricorrente. Nel caso concreto, infatti, vi sarebbero state
ben due infrazioni che avrebbero potuto legittimare un provvedimento di revoca
della licenza di condurre (cfr. DTF 122 II 180; STA 16 ottobre 2002 di rinvio
tra le stesse parti). Oltre all’infrazione in narrativa, anche quella del 13
maggio 2002 a __________ era in principio atta a giustificare una revoca della
licenza di condurre. In quell’occasione l’insorgente era stato nuovamente colto
a circolare a 34 km/h al di sopra del limite orario di 80 km/h consentito. Non
a caso, con precedente sentenza 16 ottobre 2002, questo Tribunale aveva
rinviato la causa al Consiglio di Stato affinché pronunciasse un’unica misura
amministrativa per questa infrazione e quella oggetto del presente gravame
(art. 68 CP). Sennonché, su invito dello stesso ricorrente che ha dichiarato di
ritirare il ricorso in merito all’episodio di __________, il 18 novembre 2002
il Consiglio di Stato l’ha stralciato dai ruoli, confermando quale sanzione il
semplice ammonimento.
Il fatto
che la Sezione della circolazione si è limitata in questo caso a pronunciare un
ammonimento, non muta però nulla alla gravità di quell’infrazione. La stessa
deve inoltre essere presa in considerazione in questa sede per giudicare della
proporzionalità della durata della revoca della licenza di condurre.
Di
conseguenza, tenuto conto dell’infrazione commessa da __________ __________,
della colpa che gli è imputabile e della reputazione di cui gode quale
conducente anche alla luce dell’episodio di __________ (art. 33 cpv. 2 OAC), la
durata del provvedimento di revoca di tre mesi pronunciato nei suoi confronti
appare del tutto conforme al diritto ed alla prassi normalmente adottata dai
tribunali svizzeri, nonché rispettoso del principio della proporzionalità (R.
Schaffhauser, Grundriss des schweizerischen Strassenverkehrsrechts, n. 2458).
- 5.1.
__________ __________ fa valere la necessità di disporre della licenza di
condurre per motivi professionali. La giurisprudenza riconosce tale necessità
con estrema riserva e soltanto quando il mezzo meccanico costituisce, per così
dire, il posto di lavoro per l'amministrato (DTF 122 II 24 segg. e 123 II 574)
o quando il fatto di non poter guidare gli comporterebbe perdite di guadagno
consistenti e costi rilevanti (R. Schaffhauser, Grundriss des schweizerischen
Strassenverkehrsrechts, vol. III, N. 2441 segg.). Allorché si tratta di
valutare se sussista un bisogno professionale di condurre veicoli a motore,
deve essere rispettato il principio di proporzionalità. Occorre quindi tenere
in considerazione in che misura il conducente è maggiormente toccato dalla
revoca rispetto ad altri utenti, proprio per le sue necessità lavorative. Tale
esame deve essere effettuato nell'ambito di una valutazione globale di tutti
gli elementi importanti per determinare la durata della misura. Spetta
all'autorità cantonale stabilire se ed in quale misura al ricorrente è
concretamente necessaria la licenza di condurre per l'esercizio della propria
attività professionale (DTF 123 II 572, consid. 2c).
5.2. Per
l'insorgente, domiciliato a __________ con attività indipendente quale ingegnere
civile ad __________, la necessità della licenza di condurre per motivi professionali
è lungi dall'essere assoluta ai sensi della giurisprudenza citata. In particolare,
la sua situazione non appare paragonabile a quella di chi perderebbe altrimenti
la possibilità di conseguire l'intero reddito o una parte essenziale dello
stesso, come potrebbe essere ad esempio il caso di un autista professionale.
Anche ammettendo che nell'esercizio della sua professione egli sia obbligato a
spostarsi di sovente sui cantieri e non gli è possibile fare capo a dipendenti
siccome non ne ha, va evidenziato che avrebbe comunque la possibilità di far
capo all'utilizzo di mezzi pubblici, di un ciclomotore o di ricorrere all'aiuto
di conoscenti. In quanto esposto dall'insorgente, si possono ravvisare
unicamente gli inconvenienti, talvolta gravi, che suole comportare la revoca
della licenza di condurre e che fanno parte della funzione anche afflittiva di
questa misura, voluta dal legislatore come mezzo per dissuadere da ulteriori
infrazioni alle norme della circolazione stradale. Tali inconvenienti, anche se
ciò dovesse risultare oneroso per l'interessato, possono comunque essere
mitigati mediante gli accorgimenti di cui si è detto in precedenza.
- Stante quanto precede, il ricorso deve essere
respinto. La tassa di giustizia e le spese seguono la soccombenza (art. 28
PAmm).
Per questi motivi,
visti gli art. 6 CEDU; 29 Cost.; 16
cpv. 2 e 3 lett. a, 17 cpv. 1 lett. a, 31 cpv. 1, 34 cpv. 4, 35 cpv. 3 e 90
cifra 1 e 2 LCStr; 4a cpv. 1 lett. b, 10 cpv. 2 ONC; 30 cpv. 2 e 33 OAC; 10
cpv. 2 LALCStr; 18, 28 e 43 PAmm;
dichiara
e pronuncia:
- Il ricorso
è respinto.
2.La tassa di giustizia e le spese di fr. 1'000.-- sono poste a carico
del ricorrente.
-
Contro
la presente decisione, nella misura in cui è fondata sul diritto pubblico federale,
è dato ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale di __________
nel termine di 30 giorni dalla notifica.
-
Intimazione
a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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