AIUTO
RICERCA
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Numero d'incarto:
52.2003.272
Data decisione, Autorità:
04.03.2004, TRAM
Incarto n.
52.2003.272
Lugano
4 marzo 2004
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente,
Stefano Bernasconi, Matteo Cassina
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 1. settembre 2003 di
RI 0
patrocinato da: PA 0
contro
la decisione 25 luglio 2003 (n. 3258) del Consiglio
di Stato, che ha respinto l’impugnativa presentata dall’insorgente avverso la
risoluzione 20 giugno 2003 con cui il Dipartimento delle istituzioni, Sezione
della circolazione, gli ha revocato la licenza di condurre per la durata di
otto mesi;
vista la risposta 9 settembre
2003 del Consiglio di Stato;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
A. L’11
ottobre 1978 RI 0 (__________) ha ottenuto la licenza di condurre veicoli della
categoria A, B, C e E. In seguito è stato oggetto dei seguenti provvedimenti
amministrativi:
30 novembre 1990 ammonimento per
aver superato ripetutamente il limite di velocità, circolando con un
autoarticolato a Stans;
28 gennaio 2000 ammonimento
per aver superato il limite di velocità (80 km/h) in territorio di Lucerna
(113/107 km/h);
Il 17
febbraio 2000 il ricorrente ha ottenuto la licenza per condurre veicoli a motore
adibiti al trasporto professionale di persone.
B. Il 23
febbraio 2002 RI 0 ha circolato in territorio di Bellinzona ad una velocità
accertata tramite inseguimento di 189/173 km/h, laddove vigeva il limite di 120
km/h.
Con
decisione 21 marzo 2002 la Sezione della circolazione gli ha quindi revocato la
licenza di condurre per la durata di un mese e 15 giorni, periodo che è stato
scontato dal 23 febbraio 2002 al 7 aprile 2002.
C. a) In
precedenza, segnatamente l'8 luglio 2001, il ricorrente era incappato in una serie
di infrazioni circolando in territorio di Schönbühl. In quell'occasione aveva
omesso di mantenere la necessaria distanza dal veicolo che lo precedeva e lo
aveva sorpassato sulla destra con una manovra di uscita e di rientro, frenando bruscamente
dopo aver eseguito il sorpasso.
A seguito
di questi reati l'Untersuchungsrichteramt II Emmental-Oberaargau lo ha
condannato a 5 giorni di detenzione sospesi condizionalmente e a 1'400.- fr. di
multa. Lo Strafmandat, del 5 dicembre 2001, è stato impugnato dinanzi al
Gerichtskreis V Burgdorf-Fraubrunnen, che il 27 novembre 2002 ha stralciato la
procedura a seguito del ritiro del gravame. La condanna penale è quindi passata
in giudicato.
b) L’8
agosto 2002 RI 0 ha circolato nell’abitato di Giubiasco alla guida
dell’autovettura targata __________ __________, ad una velocità – accertata con
apparecchio radar – di 81 km/h (già dedotto il margine di tolleranza) laddove
la limitazione prescritta è di 50 km/h.
Con
risoluzione 20 settembre 2002 la Sezione della circolazione ha pertanto
inflitto al contravventore una multa di fr. 690.-, oltre ad una tassa di
giustizia di fr. 100.- e alle spese di fr. 40.-, in applicazione dell’art. 90
cifra 1 LCStr. Le osservazioni presentate dall’interessato al rapporto di
contravvenzione – secondo cui sarebbe stato indotto ad aumentare la velocità in
seguito alle condizioni critiche del bambino che stava accompagnando dal medico
– non sono state ritenuti tali da giustificare un abbandono del procedimento
contravvenzionale. La decisione, incontestata, è regolarmente cresciuta in
giudicato.
c) Preso
atto delle predette sanzioni penali, il 20 giugno 2003 la Sezione della circolazione
ha revocato la licenza di condurre di RI 0 per la durata di otto mesi, dal 14
luglio 2003 al 14 marzo 2004, autorizzando comunque in tale periodo la guida
dei veicoli delle categorie speciali F, G e M. La risoluzione è stata resa sulla
base degli art. 16 cpv. 3 lett. a, 17 cpv. 1 lett. a e c LCStr e 34 cpv. 1 OAC.
D. Con
giudizio 25 luglio 2003 il Consiglio di Stato ha confermato il provvedimento, respingendo
l’impugnativa contro di esso presentata da RI 0.
Ricordato
che l’autorità amministrativa è di principio vincolata all’accertamento dei
fatti compiuti in sede penale, il Governo ha ritenuto di non dover esaminare la
sussistenza dello stato di necessità invocato dal ricorrente in relazione
all'eccesso di velocità commesso a Giubiasco l'8 agosto 2002. Pur riconoscendo
in capo all'insorgente una necessità professionale di condurre veicoli a
motore, l’autorità di ricorso di prime cure ha reputato adeguata alle
circostanze e conforme al principio della proporzionalità la durata della
revoca, considerati la colpa, il cumulo delle infrazioni ed i precedenti
dell'interessato.
E. Contro il
predetto giudizio governativo RI 0 insorge ora davanti al Tribunale cantonale
amministrativo, chiedendo che gli venga inflitto un semplice ammonimento, subordinatamente
imposta una revoca della patente limitata ad un mese.
Il
ricorrente ribadisce sostanzialmente le tesi sollevate davanti all’istanza
inferiore, segnatamente quella dello stato di necessità che l'8 agosto 2002 lo
avrebbe indotto a superare i limiti di velocità. A suo dire, inoltre, le
infrazioni commesse sarebbero di lieve entità e non vi sarebbe stata alcuna
grave messa in pericolo della sicurezza stradale. Di conseguenza, si
giustificherebbe un ammonimento o al più una revoca facoltativa della licenza
di condurre. Esercitando la professione di conducente di taxi a titolo
indipendente e a tempo pieno – sua unica fonte di reddito – il ricorrente si
dice altresì penalizzato in modo drastico e sproporzionato dalla revoca per
otto mesi, considerata la natura delle infrazione commesse e le circostanze
nelle quali sono avvenute.
F. All’accoglimento
del ricorso si oppone il Consiglio di Stato, riconfermandosi nelle conclusioni
contenute nel giudizio impugnato.
Considerato, in
diritto
1.La competenza del Tribunale cantonale amministrativo a statuire
contro le decisioni amministrative del Consiglio di Stato in materia di
circolazione stradale discende dall’art. 10 LALCStr.
Il
gravame, tempestivo (art. 46 PAmm) e presentato da una persona senz’altro legittimata
a ricorrere (art. 43 PAmm), è ricevibile in ordine e può essere evaso sulla base
degli atti, integrati dalla documentazione prodotta dal ricorrente a richiesta
del Tribunale (art. 18 cpv. 1 PAmm). Ulteriori accertamenti non sono necessari
ai fini del giudizio. In particolare non occorre procedere all’audi-zione della
persona notificata dall’insorgente per suffragare la tesi dello stato di
necessità.
- Il
provvedimento che dispone della revoca della licenza di condurre a scopo di ammonimento
riveste il carattere di una decisione sulla fondatezza di un'accusa penale ai
sensi dell'art. 6 cpv. 1 CEDU (DTF 121 II 26, consid. 3b). In virtù di tale
norma, sia in ambito penale che nel contesto dei procedimenti amministrativi
aventi carattere penale, l'autorità giudicante deve potere giudicare con pieno
potere cognitivo. Anche la commisurazione della pena e della
sanzione soggiace a libero esame (R. Herzog, Art. 6 EMRK und kantonale
Verwaltungsrechtspflege, pag. 371; A. Kley-Struller, Die Anwendung der
Garantien des Art. 6 EMRK auf Verfahren betreffend den Führerausweisentzug; pag.
111 in: R. Schaffhauser, Aktuelle Fragen des Straf- und Administrativmassnahmerechts
im Strassenverkehr).
Il Tribunale cantonale amministrativo statuisce pertanto sul ricorso
in esame con pieno potere di cognizione, identico a quello di cui dispone nella
giurisdizione disciplinare (art. 70 PAmm), con facoltà quindi di rivedere anche
la commisurazione della sanzione.
I limiti
posti dall'art. 61 PAmm in relazione al controllo dell'apprezzamento non trovano
applicazione siccome contrari alle prevalenti disposizioni dell'art. 6 CEDU
(STA 20.11.2000 in re M., STA 26.9.1996 in re C., STA 21.10.1996 in re T.).
- 3.1. La
licenza di condurre può essere revocata al conducente che, violando le norme
della circolazione, ha compromesso la sicurezza del traffico o disturbato terzi.
Nei casi di lieve entità, può essere pronunciato un ammonimento (art. 16 cpv. 2
LCStr).
La
licenza di condurre va invece obbligatoriamente revocata se il conducente ha
gravemente compromesso la sicurezza della circolazione (art. 16 cpv. 3 lett. a
LCStr).
La revoca
della licenza a titolo d'ammonimento ha per scopo di sanzionare il conducente
resosi colpevole di un'infrazione alle regole della circolazione e di impedire
casi di recidiva (art. 30 cpv. 2 OAC).
L'autorità
tenuta ad ordinare la revoca della licenza di condurre deve fissare la durata
di tale provvedimento secondo le circostanze del caso. In particolare essa deve
tenere conto della colpa, della reputazione dell'interessato in quanto
conducente di veicoli a motore e della sua necessità professionale a fare uso
del veicolo (art. 17 cpv. 1 LCStr; 33 cpv. 2 OAC).
La durata
del provvedimento non può essere inferiore a un mese se la licenza deve essere
revocata a causa di un'infrazione che ha compromesso gravemente la sicurezza
della circolazione stradale (cfr. art. 16 cpv. 3 lett. a; 17 cpv. 1 lett. a
LCStr) e dev'essere di almeno sei mesi se la licenza va revocata a causa di
un'infrazione commessa entro due anni dalla scadenza dell'ultima revoca (art.
17 cpv. 1 lett. c LCStr).
3.2.
Secondo la giurisprudenza resa dal Tribunale federale in materia di eccessi di
velocità, nell’abitato la soglia tra il caso di media gravità – ove la revoca è
facoltativa – e il caso grave – che comporta la revoca obbligatoria – si situa
a 25 km/h (DTF 123 II 106, consid. 2/c, pag. 113). Il superamento di 21 fino a
24 km/h della velocità massima generale di 50 km/h consentita nell’abitato
comporta la possibilità di revoca della licenza di condurre anche quando le
condizioni della circolazione sono favorevoli e la reputazione del conducente
buona (DTF 128 II 86, consid. 2b; DTF 126 II 196, consid. 2a). La situazione è
in effetti tale da creare una messa in pericolo importante, implicante una colpa
corrispondente, di modo che anche in presenza di elementi favorevoli, è possibile
rinunciare solo eccezionalmente alla revoca della licenza di condurre,
segnatamente in presenza di circostanze particolari (DTF 124 II 100, consid.
2b).
A maggior
ragione, qualora venga accertato un superamento superiore a 25 km/h del limite
di velocità, le competenti autorità cantonali sono invece obbligate a revocare
la licenza di condurre giusta l'art. 16 cpv. 3 lett. a LCStr senza alcun
riguardo alle concrete circostanze del caso (DTF 124 II 476 consid. 2; 119 Ib
145 consid. 2a; 118 IV 188 consid. 2b).
3.3. Il
Tribunale federale, chinandosi sulla problematica della figura giuridica della
revoca di ammonimento e pur ritenendola una misura amministrativa a carattere educativo,
ha tuttavia ammesso la sussistenza di un certo carattere penale, facendo più
volte ricorso a istituti tipici del diritto penale. La revoca della licenza di
condurre a scopo di ammonimento presuppone in effetti, come la condanna ad una
pena, che il conducente abbia violato una regola della circolazione stradale
intenzionalmente o per negligenza. Inoltre, la durata della revoca dipende
prima di tutto – e come la durata di una pena – dalla gravità della colpa
commessa e può essere aumentata in caso di recidiva (cfr. DTF 120 Ib 504,
consid. 4b, pag. 507 e riferimenti). L’applicazione per analogia delle
disposizioni del codice penale si giustifica qualora la LCStr non regoli
espressamente delle questioni che invece meriterebbero una considerazione. Nel
caso contrario, la regolamentazione legale lacunosa potrebbe causare dei casi
di rigore intollerabili (DTF 127 II 297, consid. 3d).
Una
misura amministrativa a titolo di ammonimento può essere pronunciata solo nei
confronti del conducente che ha agito in modo illecito (Schaffhauser, Grundriss
des schweizerischen Strassenverkehrsrecht, Vol. III, n. 2274).
- 4.1. Nel
caso in esame, risulta dagli atti che l'8 agosto 2002 RI 0 ha superato di 31
km/h (già dedotto il margine di tolleranza) la velocità massima consentita di
50 km/h nell’abitato di Giubiasco. Egli ha dunque gravemente compromesso la
sicurezza della circolazione ai sensi della citata giurisprudenza e degli art.
16 cpv. 3 lett. a e 90 cifra 2 LCStr (DTF 124 II 97, consid. 2b). Di conseguenza,
la revoca della licenza di condurre si impone di principio come misura amministrativa
obbligatoria. Il fatto che l’autorità penale abbia applicato l’art. 90 cifra 1,
piuttosto che l’art. 90 cifra 2 LCStr, non può, del resto, obbligare l’autorità
amministrativa a procedere altrimenti (DTF 124 II 475, consid. 2b). La recidiva
specifica di cui si è macchiato il ricorrente ai sensi dell'art. 17 cpv. 1
lett. c secondo periodo LCStr impone d'altronde l'adozione di una revoca della
patente di almeno sei mesi. L'eccesso di velocità per il quale occorre
obbligatoriamente revocargli la licenza di condurre è stato infatti commesso a
distanza di soli quattro mesi dalla scadenza della precedente revoca disposta
per identico titolo di reato.
4.2. Il
ricorrente ammette l'infrazione contestatagli. In questa sede chiede tuttavia
che gli venga riconosciuto lo stato di necessità, avendo superato il limite di
velocità per portare dal medico un bambino con difficoltà respiratorie.
Secondo
costante giurisprudenza, ove esista a carico dell’inte-ressato un procedimento
penale, l’autorità amministrativa è tenuta, in linea di principio, a
soprassedere alla propria decisione sino a che sia intervenuta una decisione
penale passata in giudicato, nella misura in cui l’accertamento dei fatti o la
qualifica giuridica del comportamento litigioso sia rilevante nel quadro del
procedimento amministrativo (DTF 119 Ib 158, consid. 2). Secondo l’Alta Corte
federale, l’autorità amministrativa competente a ordinare la revoca della
licenza di condurre non può scostarsi, salvo eccezioni, dagli accertamenti di
fatto contenuti in una decisione penale cresciuta in giudicato. In particolare,
l’autorità amministrativa deve attenersi ai fatti accertati nel giudizio penale
qualora quest’ultimo sia stato pronunciato secondo la procedura ordinaria,
salvo che sussistano indizi tali da far ritenere inesatto l’accertamento
compiuto, nel cui caso essa può assumere le prove ritenute necessarie (DTF 123
II 63, consid. 2a; 119 Ib 158 consid. 3). Il Tribunale federale ha altresì
recentemente ribadito che tale principio vale pure ove il giudizio penale sia
stato emanato in un procedimento sommario – segnatamente ove la decisione
penale si basi essenzialmente sul rapporto di contravvenzione allestito da un
agente della polizia – qualora l’interessato sapeva, o vista la gravità
dell’infrazione rimproveratagli doveva prevedere, che nei suoi confronti si
sarebbe fatto luogo a una procedura di revoca della licenza e ciò nonostante
non ha fatto valere i diritti garantiti alla difesa nell’ambito del procedimento
penale, o vi ha rinunciato. In simili circostanze quest'ultimo non può più attendere
il procedimento amministrativo per presentare eventuali mezzi di prova, dato
che era tenuto, secondo il principio della buona fede, a proporli già in sede
penale, nonché ad esaurire, se del caso, i rimedi di diritto disponibili contro
il giudizio emanato in tale procedura (DTF del 22 gennaio 2003, inc. n.
6A.82/2002, consid. 2.1; DTF 121 II 214, consid. 3a).
Nel caso
di specie la Sezione della circolazione, preso atto delle osservazioni 25
agosto 2002 dell’insorgente al rapporto di contravvenzione – con le quali egli
descriveva quanto accaduto durante il trasporto di un bambino da S. Antonino a
Bellinzona, compreso il fermo da parte della polizia – nonché le contro osservazioni
29 agosto 2002 della polizia comunale – nelle quali l’agente si limitava a
confermare la contravvenzione – ha di fatto negato che il ricorrente abbia
agito in stato di necessità. Non impugnando la predetta decisione di multa
davanti alle istanze di giudizio superiori, egli ne ha quindi implicitamente
riconosciuta la correttezza e ora non può più rimettere in discussione i fatti
di cui trattasi, né tantomeno può contestare l’apprezzamento giuridico degli
stessi operato dall’autorità penale. Per ragioni di unità di giudizio, questo
Tribunale è dunque vincolato al giudizio di condanna pronunciato dal
Dipartimento, il quale non ha rinvenuto nelle circostanze sopra descritte alcun
elemento che potesse giustificare l'abbandono del procedimento contravvenzionale.
Il che porta ineluttabilmente a proteggere la decisione impugnata laddove ritiene
dati gli estremi di una revoca obbligatoria della licenza di condurre di RI 0
(giusta l'art. 16 cpv. 3 lett. a LCStr) per una durata non inferiore ai sei
mesi (in forza dell'art. 17 cpv. 1 lett. c LCStr).
- Restano da
valutare le conseguenze amministrative dell’infrazio-ne commessa l’8 luglio
2001 in territorio di Schönbühl, reato perpetrato prima che venisse emanata la
revoca di un mese e 15 giorni a sanzione del solo eccesso di velocità compiuto
a Bellinzona il 23 febbraio 2002.
5.1.
Secondo costante giurisprudenza, l’art. 68 CP è applicabile per analogia per
determinare la durata della revoca di una licenza di condurre (DTF 22.1.2003,
inc. n. 6A.82/2002 in re A.; DTF 120 Ib 54, consid. 2a). Qualora l’autorità
amministrativa debba giudicare un'infrazione suscettibile di dar luogo ad una
revoca della licenza di condurre, che il colpevole ha commesso prima di essere
stato sanzionato con una revoca per un altro fatto, essa è tenuta - in
applicazione analogica dell’art. 68 cifra 2 CP - a determinare la revoca in
modo che il colpevole non sia punito più gravemente di quanto sarebbe stato se
le diverse infrazioni fossero state comprese in un unico giudizio.
5.2.
L'infrazione commessa l'8 luglio 2001 a Schönbühl è grave. Il ricorrente non ha
mantenuto la necessaria distanza da un veicolo che lo precedeva ed ha successivamente
effettuato una manovra di sorpasso sulla destra, con manovra di uscita e di
rientro, accompagnata da una frenata brusca. Pur avendo ritenuto il sorpasso a
destra senza pericolo (ohne Gefährdung), l'Untersuchungsrichteramt II
Emmental-Burgdorf ha condannato il ricorrente ad una pena privativa della
libertà (5 giorni di detenzione sospesi condizionalmente), cumulata con una
multa di fr. 1'400.-, per infrazione aggravata alle norme della circolazione.
In quanto
fondata sull'art. 90 cifra 2 LCStr, l'infrazione richiamava dunque una revoca
obbligatoria.
Trattandosi
di un'infrazione commessa prima della revoca ad un mese mezzo del 21 marzo
2002, l'autorità dipartimentale avrebbe dovuto pronunciare una sanzione addizionale
conforme all'art. 68 CP. Anziché procedere in tal senso, essa ha conglobato la
sanzione addizionale nella revoca di otto mesi qui in contestazione. Dal
profilo strettamente formale, siffatto modo di procedere presta di per sé il
fianco a critiche. Se però si considera che l'infrazione dell'8 agosto 2002 di
Giubiasco richiama una revoca obbligatoria di almeno sei mesi, nella sostanza
appare senz'altro conforme al diritto configurare gli ulteriori due mesi alla
stregua di una sanzione addizionale adeguata alla gravità dell'infrazione
commessa a Schönbühl. Una revoca di tre mesi e mezzo per quest'infrazione,
cumulata con il grave eccesso di velocità (189/173 km/h invece di 120) commesso
dall'insorgente il 23 febbraio 2002 a Bellinzona, non può invero essere
considerata eccessiva.
- 6.1.
L'insorgente, conducente di taxi a titolo indipendente, invoca una necessità professionale
di condurre veicoli a motore. Nel giudizio impugnato L'Esecutivo cantonale, pur
riconoscendo la fondatezza dell'appunto, non ha modificato la durata della revoca
stabilita in otto mesi dalla Sezione della circolazione.
6.2. La
giurisprudenza riconosce la necessità professionale con estrema riserva e
soltanto quando il mezzo meccanico costituisce, per così dire, il posto di
lavoro per l'amministrato (DTF 122 II 24 ss. e 123 II 574) o quando il fatto di
non poter guidare gli comporterebbe perdite di guadagno consistenti e costi
rilevanti (R. Schauffauser, Grundriss des schweizerischen Strassenverkersrecht,
vol. III, p. 283 e ss., ad 2441 e ss.). Allorché si tratta di valutare se sussista
un bisogno professionale di condurre veicoli a motore, deve essere rispettato
il principio di proporzionalità. Occorre quindi tenere in considerazione in che
misura il conducente è, rispetto ad altri utenti, maggiormente toccato dalla
revoca della licenza a seguito delle sue necessità professionali. La questione
se il bisogno professionale giustifichi una riduzione della durata minima deve
essere esaminata nell'ambito di una valutazione globale di tutti gli elementi
importanti per determinare la durata della misura. Spetta all'autorità cantonale
stabilire se ed in quale misura al ricorrente è concretamente necessaria la licenza
di condurre per l'espletamento della propria attività professionale (DTF 123 II
572 e ss., consid. 2c).
6.3. In
concreto, è indubbio che la revoca della licenza di condurre penalizza il ricorrente
più di ogni altra persona colpita dalla stessa sanzione. Il suo reddito dipende
in effetti esclusivamente dalla possibilità di poter condurre il proprio taxi.
-
In
conclusione, tenuto conto della grave infrazione commessa dal ricorrente l'8 agosto
2002, a distanza di soli quattro mesi dalla scadenza della revoca inflittagli
il 21 marzo 2002, dell'altrettanto grave serie di reati compiuti a Schönbühl
l'8 luglio 2001, della consistente colpa che gli è imputabile per entrambi gli
avvenimenti, dei suoi ulteriori precedenti, nonché dell’indubbia necessità
professionale di condurre che gli va oggettivamente riconosciuta, il
provvedimento di revoca di otto mesi tutelato dal Consiglio di Stato non può
che essere ulteriormente confermato da questo Tribunale. Una tale misura, per
quanto severa possa apparire agli occhi di un conducente professionista che
purtroppo non ha saputo trarre alcun insegnamento dalle pregresse sanzioni
penali ed amministrative inflittegli, appare infatti conforme al diritto e
rispettosa del principio della proporzionalità.
-
Stante quanto
precede, il ricorso deve pertanto essere respinto.
La tassa
di giustizia e le spese seguono la soccombenza (art. 28 PAmm).
Per questi motivi,
visti gli art. 6 CEDU; 16, 17, 90 LCStr; 30, 33 OAC; 8
cpv.3 ONC; 19 cpv. 1, 34 cifra 2 CP, 19 10 LALCStr; 3, 18, 28, 31, 43, 46, 60,
65 e 70 PAmm;
dichiara
e pronuncia:
-
Il ricorso
è respinto.
-
La tassa di
giustizia e le spese, per complessivi fr. 1'000.-, sono poste a carico del
ricorrente.
-
Contro la
presente decisione è data facoltà di ricorso di diritto amministrativo al Tribunale
federale di Losanna entro 30 giorni dalla sua intimazione.
-
Intimazione
a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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