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Numero d'incarto:
52.2003.26
Data decisione, Autorità:
07.07.2003, TRAM
Incarto n.
52.2003.26
Lugano
7 luglio 2003
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente,
Stefano Bernasconi, Werner Walser
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 24 gennaio 2003 di
contro
la decisione 8 gennaio 2003 (n. 83) del Consiglio di
Stato, che respinge l’impugnativa presentata dagli insorgenti __________ la licenza
edilizia 20 giugno 2002 rilasciata dal municipio di __________ __________
____________________ a __________ __________ per la sopraelevazione della sua
casa d’abitazione (part. n. __________ RF);
viste le risposte:
-
11 febbraio 2003 del
Consiglio di Stato;
-
12 febbraio 2003 del
municipio di __________ s__________ __________;
-
12 febbraio 2003 di
__________ __________;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
A. La
resistente __________ __________ è proprietaria di una casa d’abitazione (part.
n. __________ RF), situata a __________ __________ /__________ in località
__________. L’edificio, composto da un unico livello abitabile, sorge su un
terreno in pendio, sistemato a terrazzi mediante muri di sostegno. La facciata
rivolta verso il lago del locale soggiorno forma un tutt’uno con il muro di
sostegno sottostante, che in quel punto s’innalza sino ad un’altezza di m 4.65,
misurata a partire dal terreno naturale, situato alla quota di m 319.00.
Il 23
febbraio 2002 __________ __________ ha chiesto al municipio il permesso di
sopraelevare la costruzione di un piano, portando la quota del filo superiore
del cornicione di gronda del tetto dagli attuali m 326.77 a m 329.47 (cfr.
sezione B-B e prospetto facciata ovest)
329.47
326.77
323.65 (giardino)
muro
319.00
terreno naturale
Alla
domanda si sono opposti i vicini __________e __________ _________, proprietari del fondo confinante sul lato E (part.
n. __________RF), ritenendo che l’altezza dell’edificio sopraelevato superasse
quella massima di 8.00 m, fissata dall’art. 37 NAPR.
B. Raccolto il
preavviso favorevole del Dipartimento del territorio, il 20 giugno 2002 il
municipio ha rilasciato la licenza richiesta. L'autorità comunale ha in
sostanza ritenuto che l’altezza della costruzione dovesse essere misurata a
partire dalla sommità (m 323.65) e non dal piede (m 319.00) del muro di
sostegno, realizzato trent’anni or sono. Con il trascorrere del tempo, il
terreno sovrastante questo manufatto sarebbe diventato terreno naturale.
C. Con
giudizio 8 gennaio 2003 il Consiglio di Stato ha confermato la licenza, respingendo
l’impugnativa contro di essa inoltrata dai vicini opponenti.
Il
Governo ha in sostanza condiviso l’assunto dell’autorità comunale, ritenendo a
sua volta che il terreno sistemato trent’anni fa fosse da considerare come
terreno naturale.
D. Contro il
predetto giudizio, i soccombenti si aggravano davanti al Tribunale cantonale
amministrativo, chiedendo che sia annullato assieme alla licenza edilizia.
I
ricorrenti ripropongono e sviluppano in questa sede le censure sollevate senza
successo davanti alle precedenti istanze. Negano in particolare che l'altezza
possa essere misurata a partire dalla sommità del muro che sorregge l'edificio.
E. All’accoglimento
del ricorso si oppongono il Consiglio di Stato ed il municipio senza formulare
particolari osservazioni.
Ad
identica conclusione pervengono i beneficiari della licenza, contestando in
dettaglio le tesi dei ricorrenti con argomenti che saranno discussi qui appresso.
Considerato, in
diritto
- La
competenza del Tribunale cantonale amministrativo discende dall’art. 21 LE. La
legittimazione attiva degli insorgenti, già opponenti, è certa. Il ricorso,
tempestivo è dunque ricevibile in ordine.
Il
giudizio può essere reso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18
PAmm). La situazione dell'oggetto della contestazione emerge chiaramente
dall'incarto.
- Secondo
l'art. 40 cpv. 1 LE, l'altezza di un edificio è misurata dal terreno sistemato
al punto più alto del filo superiore del cornicione di gronda. Il terreno può
essere sistemato mediante formazione di terrapieni, la cui altezza va aggiunta
a quella dell'edificio sovrastante soltanto nella misura in cui supera il
limite di m 1.50 ad una distanza di 3 m dal filo della facciata (art. 41 LE).
Per
terreno naturale si intende in genere il terreno che non è mai stato oggetto di
interventi edilizi volti a modificarne l'assetto originario mediante colmataggi
od escavazioni.
Ripiene e
sbancamenti possono comunque perdere con il trascorrere del tempo il carattere
di sistemazione artificiale. In questi casi, benché modificato, l'assetto del
suolo torna ad assumere le connotazioni del terreno naturale. Determinante ai
fini della distinzione tra terreno naturale e terreno sistemato non è tanto lo
scopo della modifica attuata, quanto piuttosto il suo grado d'integrazione nel
contesto del terreno circostante: sistemazioni che si scostano in modo abnorme
dall'andamento del terreno adiacente sono da considerare come tali anche dopo
molti anni, mentre alterazioni che rimodellano il suolo, inserendosi in modo
armonioso nel quadro topologico possono essere assimilate al terreno naturale
anche in un lasso di tempo relativamente breve (RDAT 1996 I n. 38; STA 5.4.
2001 in re __________, 3.8.2001 in re __________ e __________).
- Nell'evenienza
concreta, la facciata rivolta verso il lago della casa della resistente si erge
sul prolungamento verticale di un muro di sostegno, che si innalza sino ad un'altezza
di m 4.65, misurata a partire dal terreno naturale, situato alla quota di m
319.00.
Il
terrapieno è alto più di m 1.50 e non è largo (profondo) almeno 3.00 dal piede
della facciata. La sua altezza (m 4.65) va quindi sommata a quella
dell'edificio che sorregge.
Il filo
superiore del cornicione di gronda del tetto, in questo punto, è attualmente posto
alla quota di m 326.77.
Ne
consegue che la costruzione della resistente è alta m 7.77.
Il
municipio ha ritenuto che l'altezza del muro di sostegno non fosse da computare
con quella dell'edificio sovrastante, perché il trascorrere del tempo avrebbe
fatto perdere al terrapieno il carattere di terreno sistemato, per assumere le
connotazioni di terreno naturale. La tesi non può in nessun caso essere
condivisa.
Il
carattere artificiale della sistemazione, realizzata al momento della costruzione
della casa, è palese ed è rimasto tale anche a distanza di anni. Il muro di
sostegno rompe in modo innaturale l'andamento del pendio sottostante. Non può
quindi essere considerato alla stregua di un'alterazione che rimodella il
suolo, inserendosi in modo armonioso nel quadro topologico circostante. Il
terrapieno che sorregge l'edificio non può di conseguenza essere assimilato al
terreno naturale. Va tuttora considerato come una sistemazione computabile
sull'altezza dell'edificio sovrastante, perché non conforme alle condizioni che
l'art. 41 LE pone per evitare il cumulo delle altezze.
Determinando
un consistente sorpasso dell'altezza massima (8.00 m), fissata dall'art. 37
NAPR, la prevista sopraelevazione di m 2.70 non può dunque essere autorizzata.
- Sulla
scorta delle considerazioni che precedono, il ricorso va accolto, annullando la
licenza edilizia ed il giudizio governativo che la conferma.
La tassa
di giustizia e le ripetibili sono poste a carico della resistente, secondo soccombenza
(art. 28 e 31 PAmm).
Per questi motivi,
visti gli art. 21, 41, 41 LE; 37 NAPR di __________;
3, 18, 28, 31, 60, 61 PAmm
dichiara
e pronuncia:
- Il ricorso
è accolto.
§. Di conseguenza, sono annullate:
1.1. la licenza edilizia 20 giugno 2002 rilasciata
dal municipio di __________ a __________ per la sopraelevazione della sua casa
d'abitazione (part. n. __________RF);
1.2. la decisione 8 gennaio 2002 del Consiglio
di Stato (n. __________).
-
La tassa di
giustizia di fr. 1'000.- è a carico della resistente, che rifonderà fr. 2'000.-
ai ricorrenti a titolo di ripetibili.
-
Intimazione
a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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