Coercive psychiatric treatment upheld after release

52.2003.255Altro tribunale24 set 2003Dismissed

Sintesi

The patient appealed against an involuntary psychiatric admission and the subsequent compulsory outpatient neuroleptic treatment. After he was discharged from the clinic, the court held that the challenge to the confinement had become moot. It nevertheless examined the medication order and confirmed it, relying on the medical evidence that discontinuation of treatment had repeatedly led to psychotic decompensation and that ongoing psychosocial supervision and neuroleptic therapy were necessary and proportionate. The appeal was therefore dismissed insofar as it still had an object, and no court fee was imposed.

Regest

Art. 397a CC; Art. 20, 22, 50 LASP; mootness of appeal against psychiatric placement and judicial review of compulsory outpatient treatment. Once the patient has been released, the challenge to the placement becomes devoid of object. A complaint against a compulsory outpatient treatment remains justiciable as a restriction of personal liberty. Such a measure is lawful where medical evidence shows that the patient requires sustained psychosocial supervision and regular medication, and where the omission of treatment has a proven causal link to repeated psychotic relapses; proportionality is satisfied if the measure is suitable to stabilize the clinical condition and is less intrusive than renewed inpatient confinement (consid. 4-5).

Testo completo

AIUTO RICERCA

Anteprima di stampa

Numero d'incarto: 52.2003.255

Data decisione, Autorità: 24.09.2003, TRAM

Incarto n. 52.2003.255

Lugano 24 settembre 2003

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Lorenzo Anastasi, presidente, Stefano Bernasconi, Matteo Cassina

segretario:

Leopoldo Crivelli

statuendo sul ricorso 13 agosto 2003 di

contro

la decisione 12 agosto 2003 (no. 1086/03) della commissione giuridica in materia di assistenza sociopsichiatrica, che ha respinto l'impugnativa presentata dall'insorgente avverso la decisione 11 luglio 2003 con la quale il tutore __________ __________ ha disposto il suo ricovero coatto alla clinica psichiatrica cantonale di __________ (__________);

viste le risposte:

  • 3 settembre 2003 della commissione giuridica in materia sociopsichiatrica;

  • 16 settembre 2003 del tutore __________ __________;

  • 18 settembre 2003 del Servizio psico-sociale di __________;

letti ed esaminati gli atti;

ritenuto, in fatto

A. L'11 luglio 2003 __________ __________ è stato privato della libertà a scopo di assistenza e collocato presso la clinica psichiatrica cantonale di __________ (__________) in forma coatta. Questo nono ricovero in ambito psichiatrico dal 1982 è stato ordinato dal suo tutore __________ __________ in base all'art. 397a CC una volta constatata l'insorgenza di turbe comportamentali nell'ambito di uno scompenso psicotico.

B. Mediante ricorso 23 luglio 2003 __________ __________ è insorto contro il ricovero e la terapia neurolettica impostagli dinanzi alla commissione giuridica in materia sociopsichiatrica (CGASP), contestando la necessità di entrambi i provvedimenti.

Dopo l'udienza conciliativa preliminare tenutasi il 31 luglio 2003 il ricorrente è stato sottoposto ad esame specialistico da parte del dr. __________ __________, psichiatra e psicoterapeuta FMH. Alla luce delle risultanze di questa indagine, con pronunzia 12 agosto 2003 la __________ ha respinto il gravame.

C. Il 13 agosto 2003 __________ __________ ha impugnato tale giudizio davanti al Tribunale cantonale amministrativo, ribadendo la sua avversione a qualsiasi misura restrittiva della libertà.

Il 18 agosto 2003 il ricorrente è stato dimesso dalla __________ ed è rientrato presso la comunità __________ di __________, struttura che l'aveva già ospitato negli ultimi otto anni. Con scritti 20 e 29 agosto 2003 egli ha tuttavia mantenuto il gravame per opporsi alla terapia farmacologica in atto.

D. La __________ ha rinunciato a presentare osservazioni al ricorso, mentre __________ __________ si è soffermato sugli accadimenti che in luglio l'avevano indotto a disporre il ricovero coattivo urgente del suo tutelato.

Il Servizio psico-sociale di __________ si è invece premurato di illustrare le ragioni che impongono il trattamento psicofarmacologico osteggiato dall'insorgente.

Considerato, in diritto

  1. La competenza del Tribunale cantonale amministrativo, la legittimazione attiva del ricorrente e la tempestività dell'impugnativa sono date dagli art. 50 cpv. 3 e 52 LASP, nonché 43 e 46 PAmm. L'insorgente ha senz'altro facoltà di ricorrere contro ogni decisione restrittiva della sua libertà senza il concorso del proprio tutore (cfr. Geiser, Kommentar zum schweizerischen Privatrecht, N. 12 ad art. 397d CC).

Il gravame è dunque ricevibile in ordine e può essere deciso sulla scorta degli atti, senza procedere ad accertamenti istruttori (art. 18 cpv. 1 PAmm).

  1. 2.1. Una persona maggiorenne o interdetta può essere collocata o trattenuta in uno stabilimento appropriato allorquando, per infermità mentale, debolezza mentale, alcoolismo o altra tossicomania o grave stato d'abbandono l'assistenza personale necessaria non le possa essere data altrimenti (art. 397a cpv. 1 CC). Deve essere rilasciata non appena lo permetta il suo stato (art. 397a cpv. 3 CC).

2.2. Nel nostro Cantone il collocamento coattivo ordinario in una unità terapeutica riabilitativa (UTR) di una persona indicata all'art. 397a CC ha luogo per decisione della delegazione tutoria del comune di domicilio o, in caso di malattia psichica, del direttore del settore (psichiatrico) del luogo di domicilio (art. 20 cpv. 1 lett. b LASP). In caso di urgenza tale competenza spetta anche alla delegazione tutoria del luogo di residenza oppure ad un medico abilitato all'esercizio in Svizzera (art. 22 cpv. 1 LASP). Per le persone tutelate è inoltre competente il tutore (art. 22 cpv. 2 LASP).

Il Direttore del settore o lo psichiatra curante possono decidere un trattamento ambulatoriale coattivo se la situazione dell'utente, pur non giustificando un collocamento, richiede comunque un intervento restrittivo della libertà personale (art. 20 cpv. 2 LASP).

La decisione, motivata e corredata dal piano terapeutico (art. 21 LASP), è impugnabile alla __________ dapprima (art. 50 cpv. 1 e 2 LASP) ed a questo Tribunale successivamente (art. 50 cpv. 3 LASP).

  1. 3.1. __________ __________, celibe, è nato nel __________ ed è figlio unico. La sua vita è caratterizzata da un iter d'istituzionalizzazione precoce, un progressivo disadattamento sociale e atti microcriminali. Come già accennato in narrativa, da anni soffre di una malattia schizofrenica in un contesto di debilità mentale e condotta tossicomanica che l'ha portato ad essere ripetutamente ricoverato presso la __________. La decisione di collocamento dell'11 luglio 2003 si inserisce in questo quadro clinico, aggravato in quel momento da uno scompenso psichico acuto dovuto alla sospensione della terapia farmacologica da tempo dispensatagli.

3.2. Nel giudizio qui impugnato, del 12 agosto 2003, la __________ ha confermato il collocamento e la necessità del trattamento farmacologico. L'autorità di ricorso di prime cure si è fondata in particolare sul referto peritale del proprio membro dr. __________, il quale ha rilevato che gran parte degli scompensi psicotici e delle successive ospedalizzazioni subite dal paziente erano dovuti alla sospensione della terapia medicamentosa. Il medico specialista ha confermato, sul piano diagnostico, la sussistenza di una schizofrenia con debilità lieve, e anamnesticamente, un abuso di sostanze cannaboidi. Ha soggiunto che la prognosi era pessima senza un valido sostegno psico-farmacologico, da dispensare in via parenterale vista la completa assenza di critica di malattia da parte del ricoverato. Per finire, il menzionato professionista ha condiviso il collocamento in atto al fine di permettere una stabilizzazione clinica del disturbo, ferma restando l'esigenza di proseguire la terapia neurolettica in forma dépot anche dopo la dimissione dalla clinica.


__________ è stato rilasciato dalla __________ il 18 agosto 2003. L'impugnativa è quindi diventata priva d'oggetto nella misura in cui contesta il collocamento. Rimane comunque d'attualità laddove unitamente agli scritti del 20/29 agosto 2003 avversa l'obbligo di seguire la terapia farmacologica confermato dalla __________. Pur essendo stato dimesso, il ricorrente è infatti astretto ad un trattamento ambulatoriale coattivo, ovvero ad un provvedimento restrittivo della sua libertà personale contro il quale gli è data facoltà di ricorso (art. 20 cpv. 2 e 50 cpv. 2 LASP).

Su questo punto la decisione impugnata deve però essere senz'altro tutelata. Essa dimostra ampiamente ed in modo convincente che per il momento __________ __________ può essere convenientemente assistito, sia in termini protettivi che evolutivi, solo tramite un'assidua frequentazione del servizio psico-sociale di __________ e la regolare assunzione del medicamento neurolettico prescrittogli. La provata relazione tra la mancata deposizione del farmaco ed il riacutizzarsi della malattia schizofrenica, con conseguente collocamento forzato, giustificano senz'ombra di dubbio la misura adottata, certamente fondata anche dal profilo della proporzionalità.

  1. Sulla scorta delle considerazioni che precedono il gravame va respinto. Non si preleva tassa di giudizio (art. 50 cpv. 4 LASP).

Per questi motivi,

visti gli art. 397a ss. CC; 19, 20, 22, 45, 50 e 52 LASP;

dichiara e pronuncia:

  1. Nella misura in cui non è diventato privo di oggetto il ricorso è respinto.

  2. Non si preleva tassa di giudizio.

  3. Intimazione a:

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente Il segretario

Ultimo aggiornamento: 02.07.2026

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