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Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
52.2003.25
Data decisione, Autorità:
02.07.2003, TRAM
Incarto n.
52.2003.25
Lugano
2 luglio 2003
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente,
Stefano Bernasconi, Werner Walser
segretario:
Paolo Bianchi, vicecancelliere
statuendo sul ricorso 22 gennaio 2003 del
contro
la decisione 8 gennaio 2003, no. 77, del Consiglio
di Stato, che accoglie l’impugnativa presentata da __________ __________
contro la decisione su reclamo 8 ottobre 2002 con cui il municipio di
__________ conferma l’imposizione della tassa per il servizio di raccolta e
di eliminazione dei rifiuti relativa al 2002;
viste le risposte:
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
che il
qui resistente __________ __________, domiciliato a __________, svolge
l’attività di imbianchino a titolo indipendente e dispone, per le proprie
esigenze professionali, di un magazzino a __________;
che il 31
maggio 2002, con scadenza per la fine del mese successivo, il municipio di
__________ ha emesso nei confronti dell’inte-ressato una tassa per il servizio
di raccolta ed eliminazione dei rifiuti di fr. 220.-, relativa all’economia
domestica, e di ulteriori fr. 330.--, inerente all’attività professionale;
che il
documento su cui era steso il conteggio, allestito sotto forma di fattura,
indicava che contro il tributo era dato reclamo al municipio entro 15 giorni
dall’intimazione;
che dopo
aver ricevuto un primo richiamo il 15 luglio 2002, un secondo il 19 agosto e
una formale diffida di pagamento il 13 settembre seguente, il 7 ottobre 2002 il
resistente ha interposto reclamo all’autorità comunale contro il suddetto tributo;
che con
decisione 8 ottobre 2002 il municipio ha respinto il reclamo, confermando
l’ammontare della tassa;
che con
giudizio 8 gennaio 2003 il Consiglio di Stato ha accolto il gravame interposto
da __________ __________ contro l’imposizione, defalcandola dell’importo relativo
all’attività professionale;
che il
Governo, esposti diffusamente i principi legislativi e giurisprudenziali in materia,
ha in sostanza ritenuti insufficienti gli accertamenti esperiti dall’autorità
comunale in ordine alla determinazione del centro dell’attività professionale
del resistente, criterio decisivo per stabilire la controversa tassa;
che
contro il suddetto giudicato governativo, il Comune di __________ insorge ora
dinanzi al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendone l’annullamento e
postulando la conferma del conteggio allestito;
che
l’autorità comunale eccepisce in primo luogo la crescita in giudicato della
fattura notificata al resistente e considera ad ogni modo il domicilio del
titolare quale sede della ditta, trattandosi dell’esercizio di un’attività
economica indipendente;
che
all’accoglimento dell’impugnativa si oppongono il Consiglio di Stato, senza formulare
osservazioni, e __________ __________, sulla scorta di argomentazioni che
verranno riprese, se del caso, nel seguito;
considerato, in
diritto
che la
competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data (art. 208 cpv. 1 LOC),
la legittimazione del Comune ricorrente certa e la tempestività
dell’impugnativa sicura (art. 46 cpv. 1 PAmm): il gravame è pertanto ricevibile
in ordine;
che il
giudizio può essere reso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18 cpv.
1 PAmm);
che,
notoriamente, l’autorità adita deve esaminare d’ufficio la tempestività di un
gravame, presupposto di ricevibilità del medesimo (cfr. Borghi/Corti, Compendio
di procedura amministrativa ticinese, ad art. 11, n.1);
che i
termini ricorsuali, stabiliti dalla legge, sono perentori (art. 11 PAmm) e decorrono
dall’intimazione della decisione impugnata, ritenuto che, in caso di mancata o
irrita notificazione, iniziano a decorrere dalla conoscenza dell’atto
impugnabile, nei limiti tuttavia del principio di buona fede (cfr.
Borghi/Corti, op. cit., ad art. 46, n. 1);
che, in
concreto, la tassa per il servizio di raccolta e di eliminazione dei rifiuti
per il 2002 è stata notificata al resistente all’inizio del mese di giugno del
medesimo anno sotto forma di fattura, circostanza che il resistente stesso
peraltro non contesta;
che la
fattura, oltre a fissare il 30 giugno quale termine di pagamento, specificava
che contro l’imposizione era dato reclamo al municipio entro 15 giorni
dall’intimazione;
che il
suddetto mezzo d’impugnazione è previsto dagli art. 9 cpv. 4 LOC e 35 ROC di
__________, secondo cui il municipio può delegare ai servizi
dell’amministrazione comunale competenze decisionali per il disbrigo di affari
correnti, con successiva facoltà di reclamo all’esecutivo stesso;
che il
termine quindicinale per interporre reclamo è stabilito dal-l’art. 35 cpv. 2
ROC;
che il
resistente ha proposto il reclamo soltanto il 7 ottobre 2002, ossia dopo più di
quattro mesi dall’emissione della fattura nonché posteriormente a due richiami
di pagamento e una formale diffida, senza peraltro aver mai espresso precedentemente
le proprie rimostranze;
che a
quel momento l’impugnativa risultava manifestamente tardiva e, di conseguenza,
irricevibile;
che ad
analoga conclusione si giungerebbe anche ammettendo che la notificazione della
decisione non fosse propriamente avvenuta all’atto della ricezione della
fattura;
che in
effetti, considerati i mesi trascorsi e gli svariati solleciti inviati, il
resistente avrebbe in ogni caso reagito intempestivamente dal profilo del
principio di buona fede e dell’obbligo, che ne deriva per le parti, di assumere
diligentemente le necessarie informazioni;
che,
pertanto, la decisione su reclamo 8 ottobre 2002 con cui il municipio conferma
la controversa fattura, con succinta motivazione e senza entrare nel merito dei
criteri d’imposizione, si rivela, nella sostanza, corretta;
che, in
effetti, l’irricevibilità del gravame, a motivo della sua tardività, convalida
indirettamente il tributo, cresciuto in giudicato e pertanto insuscettibile di
venir rimesso in discussione;
che a
torto il Consiglio di Stato non ha ravvisato preliminarmente il suddetto vizio
procedurale, invero palese;
che, in
esito alle considerazioni che precedono, l’impugnativa presentata dal comune va
quindi accolta, con il conseguente annullamento del giudizio governativo e la
conferma della decisione municipale su reclamo;
che la
tassa di giustizia e le spese seguono la soccombenza (art. 28 PAmm).
Per questi motivi,
visti gli art. 9, 208 LOC; 35 ROC di __________; 3,
18, 28, 43, 46, 60 e 61 PAmm;
dichiara
e pronuncia:
- Il ricorso
è accolto.
§. Di conseguenza:
1.1. la decisione 8 gennaio 2003, n. 77, del Consiglio di Stato è
annullata;
1.2. la decisione 8 ottobre 2002 con cui il municipio di __________
conferma la tassa per la raccolta e l’eliminazione dei rifiuti relativa al 2002
a carico di __________ __________ è confermata.
-
La tassa di
giustizia e le spese, di complessivi fr. 800.-, sono a carico del resistente.
-
Intimazione
a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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