AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
52.2003.249
Data decisione, Autorità:
30.09.2003, TRAM
Incarto n.
52.2003.249
Lugano
30 settembre 2003
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente,
Stefano Bernasconi, Matteo Cassina
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 31 luglio 2003 del
contro
la decisione 22 luglio 2003 del Consiglio di Stato
(n. 3249), che accoglie parzialmente l’impugnativa presentata dalla
__________ contro la decisione 5 giugno 2003 con cui il municipio di
__________ ha ordinato alla ditta __________ l’esecuzione dei lavori, di cui
alla decisione 14 agosto 2002 dello stesso esecutivo municipale, indicando
inoltre che le relative spese, per complessivi fr. 29'000.--, sarebbero state
anticipate dal comune e poste in seguito a carico della __________;
viste le risposte:
19 agosto 2003 del
Consiglio di Stato;
1 settembre 2003
della __________;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
che la
resistente __________ è proprietaria del fondo n. __________ RFD, situato a
__________ in località __________, il quale presenta sul versante S una ripida
scarpata che scende verso il sottostante riale;
che, a
seguito del cedimento di una parte del terreno, il 14 agosto 2002 il municipio
di __________ ha ordinato alla __________ __________ di eseguire una serie di
interventi ritenuti necessari a ripristinare la stabilità del pendio;
che
l'ordine in questione è stato impugnato dalla __________ __________ senza
successo sin davanti al Tribunale federale (STF 30 giugno 2003);
che non
avendo la resistente dato seguito all’ordine di consolidare il terreno, il 28
febbraio 2003 il municipio l'ha diffidata inappellabilmente ad eseguire i
lavori, entro un termine di 10 giorni, con la comminatoria dell’esecuzione
d’ufficio a spese dell'obbligata in caso di inosservanza;
che la
__________ __________ ha lasciato trascorrere anche questo termine senza dar
seguito all’ordine impartitole;
che il 5
giugno 2003 il municipio ha risolto:
“1) Alla ditta __________ __________,
lavori forestali, __________ è ordinata l’esecuzione dei lavori di cui alla
decisione 14.08.2002, rispettivamente al preventivo 21.05.2003, sulla part. n.
__________ RFD di __________ di proprietà della __________ __________.
-
I lavori sono da eseguirsi sotto la
direzione lavori del dr. __________ __________.
-
Le spese ivi relative, conformemente ai
preventivi 21.05.2003 della ditta __________ di fr. 26'100.--, rispettivamente
22.05.2003 del dr. __________ di fr. 2'300.--, per complessivi fr. 29'000.--,
verranno anticipati dal Comune di __________ e vengono posti a carico della
__________ __________.
-
omissis
che
contro questa risoluzione la __________ __________ è insorta dinanzi al Consiglio
di Stato, chiedendo che la risoluzione municipale 5 giugno 2003 sostituisse
quella del 14 agosto 2002 e che l’inizio dei lavori avvenisse successivamente
all’esperimento della procedura di prova a futura memoria pendente presso la
Pretura del distretto di __________, __________ __________;
che con
giudizio 22 luglio 2003 il Consiglio di Stato ha accolto parzialmente il ricorso,
annullando il punto 3 della decisione impugnata, in considerazione del fatto
che l’autorità comunale non aveva verificato se vi fossero o meno altri
perturbatori (per situazione o per comportamento);
che
avverso la predetta risoluzione governativa il comune si aggrava ora davanti al
Tribunale cantonale amministrativo, chiedendo il ripristino integrale della
decisione 5 giugno 2003;
che il
municipio contesta in particolare l’annullamento del dispositivo n. 3 della decisione;
sostiene che ciò non sarebbe neppure stato chiesto da parte della __________
__________; ritiene inoltre leso il principio ne bis in idem, in quanto
il Consiglio di Stato avrebbe statuito su un complesso di fatti e su un tema
già giudicato in maniera definitiva;
che
all’accoglimento del ricorso si oppone il Consiglio di Stato senza formulare osservazioni;
che ad
identica conclusione perviene la __________ __________, la quale contesta la
tesi dell’insorgente con argomentazioni che verranno, per quanto necessario,
riprese nel seguito;
considerato, in
diritto
che la
competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dagli art. 21 LE e 208
LOC; certe sono la legittimazione attiva del ricorrente, nonché la tempestività
dell’impugnativa (art. 43 e 46 PAmm); il ricorso è pertanto ricevibile in
ordine e può essere evaso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18
cpv. 1 PAmm);
che
l'impugnativa ha per oggetto unicamente il dispositivo con cui il municipio ha
imposto alla resistente il pagamento delle spese preventivate per il
consolidamento del terreno;
che la
decisione con cui l'autorità chiede il rimborso delle spese è impugnabile almeno
per la contestazione della loro adeguatezza: in effetti, nella misura in cui
esse non sono necessarie, la decisione di rifusione dei costi dell'intervento
non può essere considerata una semplice decisione d'esecuzione (Marco Borghi /
Guido Corti, Compendio di procedura amministrativa ticinese, ad art. 34 PAmm,
n. 6);
che
l'insorgente rimprovera anzitutto al Consiglio di Stato di aver statuito ultra
petita, annullando un dispositivo che la __________ __________ non aveva
nemmeno chiesto di annullare;
che, in
effetti, la __________ __________, contrariamente a quanto ritenuto dal
Consiglio di Stato (cfr. consid. 13 pag. 5), non aveva chiesto l'annullamento
della decisione 5 giugno 2003, ma l'annullamento della precedente decisione 14
agosto 2002 dello stesso municipio, confermata da tutte le istanze di ricorso,
che avrebbe dovuto essere sostituita dal nuovo provvedimento;
che
l'impugnativa sollecitava in pratica una conferma del provvedimento censurato,
postulando soltanto di attribuirgli una certa valenza;
che il
Governo, fraintendendo palesemente le intenzioni dell'insorgente, anziché limitarsi
a dichiarare irricevibile l'impugnativa, in quanto volta ad annullare un
provvedimento cresciuto formalmente in giudicato, è entrato nel merito,
annullando il dispositivo con cui il municipio le ha addebitato le spese di
ripristino preventivate;
che,
giusta l'art. 59 cpv. 2 PAmm, il Consiglio di Stato non è vincolato alle
domande e può modificare la decisione non solo a danno, ma anche a vantaggio
del ricorrente; ciò significa che esso può modificare la decisione impugnata a
favore o sfavore del ricorrente, andando oltre le conclusioni prese o
concedendogli cioè meno di quanto egli avesse ottenuto dalla precedente istanza
(reformatio in peius) o più di quanto egli aspirasse in base alle sue
domande (reformatio in melius; cfr. Marco Borghi / Guido Corti, op.
cit., ad art. 59 PAmm, n. 2a);
che,
anche se del tutto casualmente, da questo profilo, la decisione governativa impugnata
resiste alle critiche del ricorrente;
che,
giusta l'art. 34 cpv. 1 PAmm, l'autorità amministrativa esegue le proprie decisioni;
ove non si tratti del pagamento di una somma di denaro, l'esecuzione forzata,
soggiunge la norma, ha luogo d'ufficio a spese dell'obbligato o mediante
coercizione diretta (cpv. 3);
che con
il termine esecuzione d'ufficio o sostitutiva (ordinaria) si intende
l'insieme degli atti con cui l'autorità o i suoi incaricati adempiono
un'obbligazione in luogo e a spese dell'obbligato quando questi non provvede
direttamente ad eseguire una decisione a lui notificata (DTF 105 Ib 343 consid.
4b; RDAT 2000 II n. 16; Adelio Scolari, Diritto amministrativo, parte generale,
II. ed., n. 987 seg. e riferimenti; Max Imboden René Rhinow, Schweizerische Verwaltungsrechtsprechung,
V. ed., N. 52, B I e IV);
che
l'esecuzione sostitutiva ordinaria deve essere preceduta, salvo in casi d'urgenza,
da una diffida ad adempiere l'ordine impartito entro un breve termine (art. 41
cpv. 2 e 3 PA; art. 34 cpv. 5 PAmm; cfr. RDAT I-1998 N. 17);
che la
decisione di esecuzione sostitutiva ordinaria è di principio impugnabile soltanto
per motivi concernenti direttamente l'esecuzione stessa o in caso di violazione
di diritti inalienabili ed imprescrittibili; contro di essa non sono invece
proponibili eccezioni volte a rimettere in discussione la decisione da eseguire
(Borghi/ Corti, op. cit., ad art. 34 PAmm, n. 5c e rimandi);
che le
spese dell'esecuzione d'ufficio vengono poi successivamente accertate con
decisione separata (art. 41 cpv. 1 lett. a in fine PA; Scolari, op. cit., n.
1007; Pierre Moor, Droit administratif, 2. ed., vol. 2., pag. 109 segg.);
che
l’autorità ha il diritto di chiedere il rimborso delle spese effettive, ossia
il rimborso di quelle spese che ha sostenuto direttamente o che ha pagato a
terzi incaricati di eseguire la prestazione in luogo dell’obbligato (Scolari,
op. cit., n. 1008);
che la
risoluzione in merito al rimborso dei costi sopportati è adottata sulla base
del consuntivo; se viene adottata sulla base di un preventivo, prima che i lavori
siano effettivamente stati eseguiti, è prematura (Moor, op. cit., pag. 107);
non si vede invero per qual motivo, nel caso in cui il consuntivo superi il
preventivo, l'ente pubblico dovrebbe sopportare il maggior onere; né è dato di
vedere, nel caso opposto, perché l'obbligato non dovrebbe beneficiare della
minor spesa;
che, nel
caso concreto, il Consiglio di Stato ha annullato il dispositivo che addebita
alla resistente le spese dell'intervento di messa in sicurezza del pendio,
ritenendo che il municipio dovesse ancora verificare se non vi fossero altri
perturbatori ai quali potessero essere addebitate;
che la
considerazione, operata dopo che era stato definitivamente accertato l'obbligo
della __________ __________ di provvedere al consolidamento del terreno, è
semplicemente aberrante;
che il
dispositivo in questione andava comunque annullato perché i costi dell'intervento,
che la resistente si rifiuta di eseguire malgrado la diffida, sono per ora
soltanto preventivati;
che, come
detto sopra, i costi effettivi le andranno addebitati, con decisione impugnabile
limitatamente all'adeguatezza, soltanto dopo l'allestimento del consuntivo;
che,
seppure per motivi diversi da quelli indicati, il giudizio del Consiglio di
Stato deve quindi essere confermato;
che dato
l'esito, si prescinde dal prelievo di una tassa di giudizio; le ripetibili sono
invece poste a carico del ricorrente secondo soccombenza (art. 31 PAmm);
per questi motivi,
visti gli art. 21 LE; 208 LOC; 3,18, 28, 31, 34, 43, 46,
47 e 60 PAmm;
dichiara
e pronuncia:
-
Il
ricorso è respinto.
-
Non si
preleva tassa di giustizia.
-
Il comune
di __________ rifonderà alla resistente fr. 500.- a titolo di ripetibili.
-
Intimazione
a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster