AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
52.2003.234
Data decisione, Autorità:
10.09.2003, TRAM
Incarto n.
52.2003.234-237
Lugano
10 settembre 2003
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente,
Stefano Bernasconi, Matteo Cassina
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sui ricorsi 7 luglio 2003 (a) e 9 luglio
2003 (b) di
(a)
(b)
Patrocinati da avv. __________
contro
la decisione 18 giugno 2003 del Consiglio di Stato
(n. 2702) che respinge le impugnative presentate dagli insorgenti avverso la
licenza edilizia 3 febbraio 2003 rilasciata dal municipio di __________ a
__________ per la costruzione di una casa plurifamiliare sulla part. n.
__________ RF;
viste le risposte:
-
29 luglio 2003 di
__________;
-
19 agosto 2003 del
Consiglio di Stato;
-
25 agosto 2003 del
municipio di __________;
ai ricorsi sub a e b
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
A. Il 29
novembre 2001 __________ ha chiesto al municipio di __________ il permesso di
costruire uno stabile d'appartamenti in località __________, su un fondo
situato a valle dell'omonima strada privata (part. n. __________ RF; zona R2).
L'immobile, strutturato su tre livelli, è costituito da due edifici simmetrici,
leggermente disassati, uniti da un corpo centrale, occupato da una piscina e
dalle scale.
Al
pianterreno (PT), situato a livello della strada, sono previste 6 autorimesse
doppie ed un appartamento (attico). I due livelli inferiori sono invece
organizzati in quattro appartamenti del tipo duplex. L'indice di
sfruttamento (i.s.), stando alla domanda, ammonta a 0.472, a fronte del limite
di 0.4 previsto dalle norme di zona. Il "calcolo dei parametri
edificatori" fornisce le seguenti indicazioni:
Superficie edificabile (SEf):
Superficie utile lorda (SUL): mq
917.53
B. Alla
domanda si sono opposti i vicini qui resistenti, proprietari di fondi
contermini (__________, part. n. __________; __________ e __________, part. n.
__________ e __________), contestando l'intervento soprattutto dal profilo degli
indici e delle distanze da confine determinate dalla lunghezza della facciata a
valle.
Al fine
di rientrare nei limiti dell'i.s. di zona, con convenzione 11 dicembre 2002 l'istante
si è fatta cedere dal marito, proprietario della vicina part. n. __________ RF,
217.25 mq di SUL.
C. Raccolto il
preavviso favorevole dell'autorità cantonale, il 3 febbraio 2003 il municipio
ha rilasciato la licenza richiesta, subordinandola alla condizione di
presentare un piano esecutivo della sistemazione esterna (lato sud conforme
all'art. 7 cpv. 1 NAPR. Con separata decisione dello stesso giorno il municipio
ha inoltre respinto le opposizioni dei vicini, ritenendo che il trasferimento
di SUL fosse atto a sanare il sorpasso di i.s.
D. Con
giudizio 20 agosto 2002 il Consiglio di Stato ha respinto i ricorsi interposti
dagli opponenti contro la predetta licenza, che ha confermato alla condizione
che non venga realizzato il previsto locale filtro piscina e deposito attrezzi
e che la costruzione raggiunga un'altezza massima pari a m 7.50.
Pur
rilevando che la part. n. __________ RF è situata nella zona R3 del PR entrato
in vigore il 17 dicembre 2002, il Governo ha ritenuto che il trasferimento di
indice al fondo dedotto in edificazione potesse essere avallato perché pattuito
quando il fondo era ancora compreso nella zona R2. Lo esigerebbe il principio
della buona fede.
Respinte
con motivazione sommaria alcune censure secondarie, il Consiglio di Stato ha
poi ritenuto che i sorpassi dell'altezza massima ammissibile denunciati dai ricorrenti
potessero essere corretti, sopprimendo il locale filtro della piscina ed imponendo
di interrare la costruzione in modo da non superare il limite di m 7.50 fissato
dalle norme di zona.
E. Contro il
predetto giudizio governativo, i soccombenti si aggravano con separati ricorsi
davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendo che sia annullato assieme
alla controversa licenza edilizia.
a.
__________ nega recisamente che il principio della buona fede permetta di tutelare
un trasferimento di indice contrario all'art. 38a LE. A maggior ragione se si
considera che permetterebbe l'insediamento di un'imponente costruzione in una
zona caratterizzata da villette monofamiliari.
b.
Analoghe considerazioni sono sollevate dai vicini __________ e __________, che
negano anche che i difetti relativi all'altezza possano essere corretti subordinando
la licenza alle clausole accessorie imposte dal Consiglio di Stato.
F. All’accoglimento
dei ricorsi si è opposto il Consiglio di Stato senza formulare osservazioni.
Ad
identica conclusione sono pervenuti il municipio e la beneficiaria della
licenza, contestando le tesi degli insorgenti con argomenti che verranno discussi
nei seguenti considerandi.
Considerato, in
diritto
- La
competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall’art. 21 LE.
La
legittimazione attiva dei ricorrenti, proprietari di fondi contermini e già
opponenti, è certa. Prive di qualsiasi fondamento sono le eccezioni sollevate
al riguardo dalla resistente. Il fatto che i ricorrenti, in sede di
opposizione, avessero contestato l'intervento dal profilo della superficie
edificabile e della lunghezza delle facciate non preclude loro la possibilità
di eccepire una violazione dell'i.s. e dell'altezza. Nuove eccezioni sono
ammesse anche in questa sede.
I
ricorsi, tempestivi, sono dunque ricevibili in ordine.
Avendo il
medesimo fondamento di fatto e non richiedendo particolari accertamenti,
possono essere evasi con un unico giudizio senza istruttoria (art. 18 PAmm). Il
sopralluogo chiesto dai ricorrenti __________ e __________ non appare atto a procurare
a questo tribunale la conoscenza di ulteriori elementi di fatti rilevanti per
il giudizio.
- 2.1.
Giusta l'art. 38a LE, quantità edificatorie appartenenti ad un fondo possono essere
trasferite su fondi vicini appartenenti alla stessa zona di utilizzazione del
PR e connessi funzionalmente se non risulta intralciata la pianificazione e, in
particolare, se non sono compromessi l'uso razionale del territorio ed
un'edificazione armoniosa. La norma è stata introdotta al fine di favorire
l’utilizzazione ottimale delle quantità edificatorie disponibili all’interno
delle singole zone. Essa codifica in sostanza la prassi preesistente, avallata
dalla giurisprudenza, che ammetteva trasferimenti di indice tra fondi ubicati
nella stessa zona e soggetti al medesimo regime edilizio anche in assenza di
un'esplicita base legale (DTF 109 Ia 190; RDAT 1991 II n. 38; Adelio Scolari,
Commentario, IIa ed., ad art. 38a LE, n. 1149).
2.2.
Nell'evenienza concreta, la prevista edificazione comporta un sostanziale sorpasso
dell'i.s. massimo ammesso dall'art. 37 NAPR per la zona R2 (0.472 invece di
0.4). Al fine di rimediare al difetto, con convenzione 11 dicembre 2002,
l'istante si è fatta cedere 217.25 mq di SUL dal marito, proprietario della
vicina part. n. __________ RF.
Il
trasferimento di indice viola chiaramente l'art. 38a LE perché interessa fondi
situati in zone diverse (__________: R2; __________: R3), soggetti a regimi
edilizi diversi. Manifestamente a torto reputa il Consiglio di Stato che possa
essere avallato in ossequio al principio della buona fede, siccome pattuito
quando il fondo cedente era ancora incluso nella zona R2.
La
deduzione è anzitutto contraria alla natura stessa della licenza edilizia,
concepita come un atto amministrativo con il quale l'autorità accerta che l'opera
è conforme alle norme di diritto edilizio vigenti al momento in cui viene
rilasciata (art. 1 RLE; A. Scolari, op. cit., ad art. 2 LE n. 677).
Non v'è
inoltre alcuna buona fede della resistente da proteggere. Al momento in cui ha
stipulato la convenzione di trasferimento di indice, essa non poteva invero
ignorare che il PR adottato dal consiglio comunale, pubblicato all'albo e
pendente per approvazione davanti al Consiglio di Stato, prevedeva di includere
la part. __________ nella zona R3. Ma anche se l'avesse ignorato, la
conclusione non potrebbe esserle più favorevole. Convenzioni di trasferimento
di indici non permettono in nessun caso al proprietario di sottrarsi alle
conseguenze derivanti dall'introduzione di un diverso regime edilizio. Il previsto
trasferimento di indici era peraltro inammissibile anche prima dell'entrata in
vigore del nuovo diritto, perché contrario alle previsioni del piano adottato
dal consiglio comunale e pubblicato e quindi soggetto al blocco edilizio
sancito dall'art. 66 LALPT: norma, che dalla data di pubblicazione del piano e
fino all'approvazione del Consiglio di Stato inibisce qualsiasi intervento
edilizio contrario alle previsioni del piano.
Già per
questo motivo i ricorsi vanno accolti, annullando il controverso permesso di
costruzione ed il giudizio governativo che lo conferma, siccome manifestamente
lesivi dell'art. 38a LE.
Invano
tenta la resistente di eludere questa inevitabile conclusione, prospettando la
possibilità di correggere il difetto mediante trasformazione di un appartamento
in locali ad uso comune. La costruzione è già abbondantemente dotata di locali
comuni, non computabili come SUL. La trasformazione ipotizzata non sarebbe
quindi atta a ricondurre questo parametro nei limiti del consentito. Considerata
la struttura dell'edificio, non si tratta inoltre di un emendamento che può
essere imposto con facilità, semplicemente subordinando la licenza a clausole accessorie.
-
Le
contestazioni sollevate dalla resistente con riferimento alle clausole imposte
dal Consiglio di Stato per ridurre l'altezza dell'immobile, comunque
insuscettibili di sovvertire l'esito dei ricorsi in esame, vanno lasciate
aperte in ossequio al divieto della reformatio in peius (art. 65 cpv. 4
PAmm).
-
La tassa
di giustizia e le ripetibili, commisurate ai valori in discussione ed al lavoro
occasionato al Tribunale cantonale amministrativo, sono a carico della
resistente secondo soccombenza.
Per questi motivi,
visti gli art. 21, 38a LE; 37 NAPR di __________; 3,
18, 28, 31, 60, 61 PAmm;
dichiara
e pronuncia:
- I ricorsi
sono accolti.
§. Di conseguenza, sono annullate:
1.1. la decisione 18 giugno 2003 del Consiglio
di Stato
(n. 2702);
1.2. la licenza edilizia 3 febbraio 2003
rilasciata dal municipio di __________ a __________ per la costruzione di una
casa plurifamiliare sulla part. n. __________ RF.
-
La tassa di
giustizia di fr. 2'000.- è a carico della resistente, che rifonderà fr. 3'000.-
ai ricorrenti __________ e __________ a titolo di ripetibili di entrambe le
istanze.
-
Intimazione
a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster