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Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
52.2003.230
Data decisione, Autorità:
04.09.2003, TRAM
Incarto n.
52.2003.230
Lugano
4 settembre 2003
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente,
Stefano Bernasconi, Matteo Cassina
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 8 luglio 2003 di
tutti patrocinati dall'avv. __________
contro
la decisione 18 giugno 2003 del Consiglio di Stato
(n. 2686) che respinge l'impugnativa presentata dagli insorgenti avverso la
licenza edilizia 24 gennaio 2003 rilasciata dal municipio di __________ a
__________ e __________ per l'edificazione di uno stabile di 6 appartamenti
sulla part. n. __________ RF;
viste le risposte:
-
24 luglio 2003 di
__________ e __________;
-
31 luglio 2003 del
municipio di __________;
-
19 agosto 2003 del
Consiglio di Stato;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
che con
domanda del 2 aprile 2002 __________ e __________ hanno chiesto al municipio di
__________ il permesso di costruire uno stabile di sei appartamenti in località
alle __________ (part. n. __________ RF; zona R2a);
che lo
stabile previsto si articola su quattro livelli: uno interrato (inabitabile) e
tre fuori terra di due appartamenti per piano;
che alla
domanda si sono opposti alcuni vicini, fra cui i ricorrenti, contestando l'intervento
dal profilo della conformità con la funzione residenziale estensiva della zona,
dell'indice di sfruttamento (i.s.) e della sufficienza dell'accesso;
che a
seguito del preavviso negativo del Dipartimento del territorio (CBN), la domanda
è stata modificata e ripubblicata;
che anche
la variante ha suscitato l'opposizione dei vicini qui ricorrenti;
che,
raccolto il preavviso favorevole del Dipartimento del territorio, il 24 gennaio
2003 il municipio ha rilasciato la licenza richiesta;
che con
giudizio 18 giugno 2003 il Consiglio di Stato ha parzialmente accolto il ricorso
inoltrato dagli opponenti contro la licenza in oggetto, subordinandola alla condizione
di ridurre di 40 cm la lunghezza, rispettivamente di 10 la larghezza dell'edificio
allo scopo di ridurre la SUL nei limiti ammessi dall'i.s. della zona R2a;
che il
Governo ha in particolare negato che lo stabile si ponesse in contrasto con le
caratteristiche della zona residenziale R2a; ha inoltre ritenuto che l'accesso
fosse sufficiente;
che
contro il predetto giudizio governativo gli opponenti insorgono davanti al Tribunale
cantonale amministrativo, chiedendo che sia annullato assieme alla controversa
licenza edilizia;
che i
ricorrenti ripropongono e sviluppano in questa sede le censure sollevate con
scarso successo davanti alla precedente istanza; ribadiscono, in particolare,
che uno stabile di sei appartamenti non è conforme alle caratteristiche della
zona in oggetto; la superficie verde e l'accesso sarebbero inoltre
insufficienti;
che
all'accoglimento del ricorso si oppone il Consiglio di Stato senza formulare osservazioni;
che ad
identica conclusione pervengono il municipio ed i beneficiari della licenza,
contestando succintamente le tesi dei ricorrenti;
considerato, in
diritto
che la
competenza del Tribunale cantonale amministrativo (art. 21 LE), la legittimazione
attiva dei ricorrenti (già opponenti) e la tempestività del gravame sono incontestabilmente
date; il ricorso è dunque ricevibile in ordine;
che il
giudizio può essere reso sulla base degli atti senza istruttoria (art. 18
PAmm); il sopralluogo chiesto dai ricorrenti appare a priori inidoneo a procurare
a questo tribunale la conoscenza di ulteriori fatti rilevanti per il giudizio;
la situazione dei luoghi emerge chiaramente dagli atti, è sufficientemente nota
a questo tribunale e non è nemmeno controversa;
che la
manifesta inconsistenza delle censure sollevate dagli insorgenti in questa sede
permettono a questo tribunale di statuire sul gravame con sommaria motivazione,
rinviando alle pertinenti ed esaurienti considerazioni sviluppate dal Consiglio
di Stato nel giudizio impugnato;
che giusta
l'art. 22 cpv. 2 lett. b LPT, il permesso di costruzione può essere rilasciato
soltanto per edifici o impianti conformi alla funzione prevista per la zona di
utilizzazione; possono quindi essere autorizzate soltanto opere che si
integrano convenientemente nella funzione assegnata alla zona di utilizzazione
interessata;
che
l'art. 44 NAPR di __________ destina la zona residenziale estensiva R2a alla
costruzione di edifici a carattere residenziale mono - o plurifamiliare o
commerciale;
che la
controversa costruzione comprende sei unità abitative; è quindi un edificio a
carattere residenziale plurifamiliare; nemmeno i ricorrenti contestano questa deduzione;
che la
costruzione è quindi perfettamente conforme alla funzione residenziale assegnata
alla zona in cui verrebbe a sorgere;
che dal
profilo della conformità di zona il numero di appartamenti è del tutto irrilevante;
rasenta la temerarietà sostenere che le caratteristiche della zona, connotata
dalla presenza di casette unifamiliari, escluderebbero l'insediamento di un
edificio di sei appartamenti;
che la
volumetria dell'edificio è peraltro conforme ai parametri della zona R2a: i ricorrenti
non sollevano alcuna eccezione al riguardo;
che
destituite di qualsiasi fondamento sono pure le sommarie censure sollevate dagli
insorgenti in relazione alla superficie verde; le NAPR non stabiliscono
particolari restrizioni al riguardo;
che da
respingere sono pure le generiche contestazioni riproposte dai ricorrenti in
questa sede con riferimento alla sufficienza dell'accesso veicolare;
che non
appare per nulla insostenibile considerare dotato di accesso sufficiente un
edificio di 6 appartamenti servito, assieme ad altre 3 unità abitative, da una
strada privata, lunga 45 m e larga 3; le considerazioni sviluppate al riguardo
dal Consiglio di Stato meritano di essere pienamente condivise;
che
stando così le cose, il ricorso, palesemente infondato, va senz'altro respinto;
che
la tassa di giustizia e le ripetibili, commisurate al valore della costruzione
ed al lavoro occasionato dall'impugnativa, vanno poste a carico dei ricorrenti
in solido secondo soccombenza;
per questi motivi,
visti gli art. 21 LE; 44 NAPR di __________; 3, 18,
28, 31, 60, 61 PAmm;
dichiara e pronuncia:
-
Il
ricorso è respinto.
-
La
tassa di giustizia di fr. 1'500.- è a carico dei ricorrenti in solido, che
rifonderanno identico importo ai resistenti a titolo di ripetibili.
-
Intimazione
a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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