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Numero d'incarto:
52.2003.184
Data decisione, Autorità:
15.10.2003, TRAM
Incarto n.
52.2003.184
Lugano
15 ottobre 2003
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente,
Stefano Bernasconi, Matteo Cassina
segretaria:
Tamara Merlo, vicecancelliera
statuendo sul ricorso 6 giugno 2003 della
patrocinata da: avv. __________
contro
la decisione 21 maggio 2003 (n. 10) del Presidente
del Consiglio di Stato, che ha respinto l'istanza provvisionale 14 aprile
2003 con cui la ricorrente ha postulato il ripristino dell'effetto sospensivo
della decisione 7 aprile 2003 del municipio di __________;
viste le risposte:
-
16 giugno 2003 del
Presidente del Consiglio di Stato;
-
24 giugno 2003 di
__________ e __________;
-
25 giugno 2003 del
municipio di __________;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
che la
__________ è proprietaria del mapp. __________ RFD di __________; il 27
novembre 2002 detto terreno è parzialmente franato, invadendo e danneggiando i
fondi sottostanti;
che, con
decisione 7 aprile 2003, il municipio di __________ ha ordinato alla __________
l'esecuzione di specifici lavori di consolidamento del suddetto fondo, sotto
comminatoria dell'esecuzione in via sostitutiva da parte del comune a spese
dell'obbligata, nonché dell'azione penale di cui all'art. 292 CP;
che
l'ordine di ripristino è stato intimato con esecutività immediata, ex
art. 47 cpv. 1 PAmm;
che la
__________, con ricorso 14 aprile 2003, ha impugnato la decisione municipale
nel merito, chiedendone l'annullamento ed argomentando, in sostanza, che il
municipio avrebbe anticipato un giudizio di responsabilità civile, addossando
alla sola ricorrente l'obbligo di ripristino;
che, con
istanza provvisionale ugualmente datata 14 aprile 2003, la __________ ha
chiesto al Presidente del Consiglio di Stato di ripristinare l'effetto
sospensivo del ricorso di merito, ex art. 47 cpv. 2 PAmm, lamentando la
violazione del principio di proporzionalità;
che, con
decisione 21 maggio 2003, il Presidente del Consiglio di Stato ha respinto
l'istanza provvisionale della ricorrente, nelle more del giudizio sul merito;
che la
__________ si aggrava ora dinnanzi al Tribunale cantonale amministrativo
avverso la suddetta decisione, chiedendo che venga annullata e che venga
ripristinato l'effetto sospensivo;
che il
Presidente del Consiglio di Stato, il municipio di __________, nonché
__________ e __________ si oppongono all'accoglimento del gravame, con argomentazioni
di cui si dirà, se necessario, nel seguito;
che
__________ e __________ hanno lasciato scadere infruttuosamente il termine di
grazia, rinunciando a presentare un allegato di risposta;
che, in
data 10 luglio 2003, il Consiglio di Stato ha respinto il ricorso della
__________ sul merito, confermando di conseguenza la decisione municipale 7 aprile
2003; la decisione del Consiglio di Stato è cresciuta in giudicato formale;
considerato, in
diritto
che la
competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dagli art. 208 LOC e
21 cpv. 4 LPAmm;
che la
legittimazione attiva della ricorrente è certa (art. 43 PAmm); il ricorso, tempestivo,
è dunque ricevibile in ordine, e l'impugnativa può essere decisa sulla base
degli atti, senza istruttoria (art. 18 cfr. 1 PAmm);
che, con
risoluzione 10 luglio 2003, il Consiglio di Stato ha respinto nel merito il ricorso
presentato dall'insorgente contro l'ordine, impartitole dal municipio di
__________, di eseguire immediatamente specifici lavori di consolidamento del
fondo di sua proprietà;
che, con
la crescita in giudicato di questa decisione, l'impugnativa inoltrata contro la
decisione con cui il Presidente del Consiglio di Stato ha confermato
l'immediata esecutività dell'ordine censurato è di per sé diventata priva
d'oggetto;
che in
questa sede è necessario procedere
semplicemente all'accertamento, in via pregiudiziale e sommaria, del verosimile
esito dell'impugnativa allo scopo di stabilire l'aggravio della tassa di
giudizio e l'assegnazione delle ripetibili in applicazione degli art. 28 e 31
PAmm (RDAT N. 52/II-2002, consid. 4.2; RDAT II-1996 N. 11 consid. 4; RDAT 1984
N. 27, consid. 2);
che,
giusta l'art. 47 PAmm, il ricorso ha effetto sospensivo a meno che la legge o
la decisione impugnata non dispongano altrimenti; nel qual caso, soggiunge la
norma, il ricorrente può chiedere al presidente dell'autorità di ricorso la
sospensione della decisione;
che, di
regola, le decisioni dell'autorità amministrativa crescono in giudicato formale
e diventano esecutive soltanto al momento in cui scadono inutilizzati i termini
di ricorso;
che la
legge stessa o l'autorità decidente possono tuttavia prevedere che la decisione
sia immediatamente esecutiva, ovvero esplichi effetti sin dal momento in cui viene
notificata agli interessati; la provvisoria esecutività delle decisioni non
ancora cresciute in giudicato formale è sostanzialmente equiparabile ad una
misura cautelare, volta a permettere alla decisione di esplicare effetti
materiali già prima della scadenza del termine d'impugnazione (RDAT 1990 n. 29;
Borghi/Corti, Compendio di procedura amministrativa ticinese, ad art. 47 n. 2);
che il
conferimento della provvisoria esecutività ad una decisione da parte dell'autorità
decidente ha carattere eccezionale: esso deroga infatti al principio generale,
stabilito dalla legge, che fa dipendere l'esecutività delle decisioni dalla
scadenza infruttuosa dei termini di ricorso;
che
l'autorità decidente, che intende revocare preventivamente l'effetto sospensivo
attribuito dalla legge al ricorso, deve procedere ad un’accurata ponderazione
degli interessi contrapposti; essa deve in particolare porre a confronto
l'interesse di chi è gravato da una decisione sfavorevole ad evitare di doverne
sopportare le conseguenze prima che essa cresca in giudicato formale con
l’interesse di chi postula che il provvedimento esplichi effetti materiali sin
dal momento in cui viene notificato al suo destinatario;
che,
nell'ambito di questa ponderazione d’interessi, l'autorità amministrativa deve
soprattutto evitare che l'anticipata esecuzione dell’atto determini, senza
ragionevole necessità, situazioni di fatto irreversibili o comunque
difficilmente modificabili in caso di accoglimento del ricorso;
che,
riservate le limitazioni poste dall’autonomia comunale, il Presidente del Consiglio
di Stato, chiamato a statuire su una domanda di sospensione di una decisione
dichiarata immediatamente esecutiva per disposizione della legge o
dell'autorità che l'ha adottata, fruisce in linea di massima di pieno potere
cognitivo;
che il
potere d’esame del Tribunale cantonale amministrativo, chiamato a pronunciarsi
su impugnative proposte contro decisioni che accolgono o respingono simili
domande, è invece circoscritto alla violazione del diritto, in particolare
sotto il profilo dell’abuso di potere; da
questo profilo, esso deve in particolare limitarsi a verificare che la
decisione, mediante la quale il Presidente del Governo respinge o accoglie la
domanda di concessione o di ripristino dell’effetto sospensivo negato dalla legge
o preventivamente revocato dall’autorità decidente, non discenda da una
ponderazione degli interessi contrapposti insostenibile, in quanto fondata su
considerazioni estranee alla materia, sprovvista di giustificazioni oggettive o
altrimenti lesiva dei principi fondamentali del diritto amministrativo;
che, nel
caso concreto, la decisione del municipio di __________ di conferire l'immediata
esecutività all'ordine di ripristino intimato alla __________ è stata motivata
dalla necessità di salvaguardare l'interesse pubblico alla tutela della sicurezza
e dell'incolumità delle persone;
che tale
interesse pubblico è senz'altro prevalente rispetto all'interesse privato della
ricorrente a sottrarsi all'immediata attuazione del provvedimento;
che, di
conseguenza, nemmeno appare insostenibile la ponderazione degli interessi
opposti effettuata dal Presidente del Consiglio di Stato, che nella decisione
qui impugnata ha confermato la risoluzione municipale;
che, in
particolare, il municipio è l'autorità competente ad ordinare il succitato ripristino
(art. 107 LOC); l'ordine, sufficientemente preciso e dettagliato, è stato
intimato a chi di primo acchito appariva essere il perturbatore,
indipendentemente dalla responsabilità della situazione lesiva;
che l'urgenza
del ripristino della situazione era stata confermata dal geologo incaricato dal
comune (cfr. rapporto 25 aprile 2003 agli atti, p. 11);
che va
altresì tenuto conto dei ripetuti solleciti da parte del comune, della corrispondenza
intercorsa (agli atti), degli incontri tra le parti e della protratta
inattività della ricorrente;
che,
considerato tutto quanto precede, è pertanto da ritenere che l'esito verosimile
dell'impugnativa avrebbe condotto questo Tribunale a confermare la decisione
del Presidente del Consiglio di Stato, rigettando il ricorso della __________;
che, di
conseguenza, tasse e spese del presente giudizio vanno addossate alla ricorrente,
che è altresì tenuta a rifondere al comune di __________ ed a __________ e
__________, patrocinati da un avvocato iscritto all'albo, un'indennità a titolo
di ripetibili.
Per questi motivi,
visti gli art. 107, 208 LOC; 3, 18, 21, 28, 31, 43, 47
e 60 PAmm;
dichiara
e pronuncia:
-
Il ricorso
è dichiarato privo d'oggetto.
-
La tassa di
giustizia e le spese, per complessivi fr. 500.-, sono poste a carico della
__________.
-
La
__________ rifonderà a titolo di ripetibili fr. 500.- al comune di __________ e
fr. 500.- a __________ e __________.
-
Intimazione
a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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