AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
52.2003.175
Data decisione, Autorità:
02.07.2003, TRAM
Incarto n.
52.2003.175
Lugano
2 luglio 2003
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente,
Stefano Bernasconi, Werner Walser
segretario:
Paolo Bianchi, vicecancelliere
statuendo sul ricorso 31 maggio 2003 di
contro
la decisione 15 maggio 2003 del municipio di ______
che delibera allo studio d’architettura arch. __________ la progettazione per
la sistemazione dell’__________;
richiamato l’art. 48 PAmm;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
che il 1°
marzo 2002 il municipio di ______ ha indetto un concorso di progettazione,
retto dalla LCPubb, per la sistemazione dell’area pubblica nel centro del paese
(cfr. FU __________ del __________, p. __________);
che,
secondo il capitolato d’appalto, obiettivo del concorso era la ricerca di
soluzioni che, pur considerando le esigenze del traffico veicolare e pedonale,
rivalutassero le qualità formali e ambientali delle __________ di ______ (cfr.
pto. A.2 del capitolato);
che il
capitolato specificava inoltre che ai progettisti era lasciata ampia libertà di
formulare le loro proposte per la revisione e la riqualificazione dell’area,
nel rispetto di alcune indicazioni basilari riguardanti, in particolare, la
__________, i __________ e le __________ (cfr. pto. F del capitolato);
che
nell’ambito del concorso sono stati presentati 10 progetti, fra cui quello
dello studio d’architettura arch. __________ e quello dell’arch. __________,
qui ricorrente;
che il 25
settembre 2002 la giuria incaricata di esaminare i progetti ha rassegnato il
proprio rapporto, ritenendo quello proposto dall’insorgente palesemente
carente, ed assegnando il primo premio, di fr. 12'000.--, al progetto dello
studio d’architettura __________;
che,
trasmesso a tutti i concorrenti il rapporto della giuria ed informata la
popolazione sui progetti presentati, con decisione 15 maggio 2003 il municipio
di ______ ha deliberato allo studio __________ la progettazione della
sistemazione dell’__________;
che
contro la predetta decisione di aggiudicazione l’arch. __________ insorge ora
dinanzi al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendone l’annullamento;
che
l’insorgente contesta il progetto aggiudicatario siccome prevede, tra l’altro,
l’eliminazione di un muretto di delimitazione del sagrato prospiciente la
chiesa parrocchiale, intervento in contrasto con l’inalienabilità di tale
spazio e la sacralità del luogo di culto, oltre che privo della necessaria
approvazione dell’autorità ecclesiastica;
che
questo Tribunale ha invitato il municipio a trasmettere l’incar-to,
prescindendo dall’assegnazione di un termine per la presentazione della risposta;
considerato, in
diritto
che,
giusta l'art. 48 PAmm, l'autorità di ricorso può, immediatamente o dopo richiamo
degli atti, decidere di respingere il ricorso se esso si riveli inammissibile o
manifestamente infondato;
che la
competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall’art. 36 cpv. 1
LCPubb;
che la
legittimazione attiva dell’insorgente, partecipante al concorso di progettazione,
è certa (art. 43 PAmm);
che il
gravame, tempestivo (art. 46 cpv. 1 PAmm), è pertanto ricevibile in ordine e
può essere evaso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18 cpv. 1
PAmm);
che,
giusta l’art. 14 cpv. 1 LCPubb, il concorso di idee o di progettazione è la procedura
intesa a fornire al committente, soprattutto nel settore della pianificazione
territoriale, dell’urbanisti-ca, dell’architettura e dell’ingegneria civile,
nonché dell’elabora-zione dei dati, un piano o un progetto, selezionati da una
giuria in base ad una gara con o senza assegnazione di premi;
che i
concorsi di progettazione servono al committente per valutare soluzioni diverse
dal profilo concettuale, estetico, strutturale, ecologico, economico o tecnico
(art. 12 cpv. 1 RLCPubb);
che la
giuria procede ad una classificazione dei lavori in concorso formalmente in
regola, assegna i premi e formula una raccomandazione all’attenzione del committente
per l’assegnazione del mandato al primo classificato nel caso di un concorso di
progetto (art. 20 cpv. 1 e 3 e 21 cpv. 1 RLCPubb);
che il
committente è in linea di principio vincolato alla raccomandazione della giuria
e può scostarsene solo in casi eccezionali, versando un’indennità (art. 23
RLCPubb);
che il
ricorso al Tribunale cantonale amministrativo è proponibile contro la
violazione del diritto, in particolare contro l’eccesso o l’abuso del potere di
apprezzamento (art. 61 PAmm);
che una
decisione integra gli estremi di una violazione del diritto sotto il profilo
dell’eccesso o dell’abuso di potere, allorquando appare insostenibile, siccome
lesiva dei principi fondamentali del diritto, segnatamente di quelli riferiti
alla parità di trattamento o all'adeguatezza (cfr. DTF 104 Ia 206; RDAT I-1994
n. 34; Borghi/Corti, Compendio di procedura amministrativa ticinese, ad art.
61, n. 2d);
che il
controllo dell'apprezzamento da parte di questo Tribunale non è quindi illimitato,
ma circoscritto alla verifica che l'autorità decidente non abbia travalicato i
limiti del potere discrezionale riservatole dalla legge o l'abbia esercitato in
spregio dei principi generali del diritto;
che la
natura stessa e le finalità di un concorso di progettazione riservano al committente,
e per esso, di principio, alla giuria, un margine discrezionale estremamente
ampio ai fini della valutazione delle offerte, dal momento che la prestazione
richiesta è predefinita unicamente in termini generali e che proprio il pubblico
concorso serve a delinearla e circoscriverla (cfr. Stöckli [ed.], Das
Vergaberecht der Schweiz, Rechtsgrundlagen und Rechtsprechung, 5. ed., p.
U42);
che, a
comprova dell’esteso potere d’apprezzamento di cui gode la giuria, l’art. 21
cpv. 2 RLCPubb dispone che la stessa può
persino
classificare lavori che si scostano dalle disposizioni del programma su alcuni
punti essenziali, se lo decide all’unanimità oppure se tale possibilità è
espressamente prevista nel programma di concorso;
che, in
concreto, è a giusta ragione incontestato che il concorso di progettazione
promosso dal municipio di ______ rispetta le prescrizioni procedurali imposte
dalla LCPubb e dal relativo regolamento d’applicazione;
che, di
contro, l’insorgente censura l’aggiudicazione dei lavori, assegnati dal committente
conformemente alle indicazioni della giuria, poiché il progetto prescelto si
estende anche al sagrato della chiesa parrocchiale;
che,
tuttavia, la scelta di integrare nel progetto il suddetto spazio prospiciente
la chiesa e nelle immediate vicinanze della casa comunale non risulta
certamente in contrasto con le disposizioni del concorso emanate dal
committente né, più in generale, appare fondata su considerazioni
insostenibili;
che il
capitolato riservava infatti espressamente ai progettisti ampia libertà nel formulare
proposte per la sistemazione, tra l’altro, della piazza, della sua pavimentazione
e del relativo arredo urbano;
che
l’idea di unire in un disegno comune gli spazi antistanti la chiesa e la casa comunale,
ampliando in maniera significativa la piazza, è inoltre senza dubbio rimarchevole,
nell’ottica della rivalutazione di questo punto nodale del villaggio;
che,
d’altra parte, la necessità di ottenere l’approvazione delle autorità
ecclesiastiche, prima di procedere alla ristrutturazione del sagrato, è un
aspetto palesemente irrilevante ai fini della contestata delibera;
che,
considerati i limiti assai ristretti del potere di cognizione che la legge
riserva all’autorità di ricorso in tema di controllo dell’ap-prezzamento, la
valutazione operata dalla giuria e ripresa dal committente, oltre a reggere
alle inconferenti critiche del ricorrente, non risulta priva di pertinenza ed
obbiettività;
che, in
esito alle considerazioni che precedono, il gravame va pertanto respinto e la
decisione impugnata confermata, siccome immune da violazioni del diritto (art.
61 PAmm);
che la
tassa di giustizia e le spese seguono la soccombenza (art. 28 PAmm);
che la
reiezione in limine dell’impugnativa permette comunque di contenere entro
minimi termini l’ammontare degli oneri processuali.
Per questi motivi,
visti gli art. 14, 36 LCPubb; 12, 20, 21, 23 RLCPubb;
3, 18, 28, 43, 46, 48, 60 e 61 PAmm;
dichiara
e pronuncia:
-
Il ricorso
è respinto.
-
La tassa di
giustizia e le spese, di complessivi fr. 600.--, sono a carico del ricorrente.
-
Intimazione
a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster