Review of award decision in design competition

52.2003.175Altro tribunale2 lug 2003Dismissed

Estratto da Omnilex

Sintesi Omnilex

A participant in a municipal design competition challenged the award to another architecture studio, arguing that the winning project unlawfully included the church forecourt and required ecclesiastical approval. The Administrative Court of Ticino held that judicial review of a design competition award is limited and that the contracting authority and jury have a broad margin of discretion. Because the project was compatible with the competition documents and the contested objections were not legally decisive, the appeal was dismissed and costs of CHF 600 were imposed on the appellant.

Massima Omnilex

Art. 61 PAmm; controllo dell’apprezzamento nell’aggiudicazione di un concorso di progettazione: il sindacato dell’autorità di ricorso è limitato all’eccesso o abuso del potere discrezionale, segnatamente alla violazione di principi fondamentali quali parità di trattamento e adeguatezza. Nel concorso di progetto la giuria gode di un margine di apprezzamento molto esteso; il committente vi è in linea di principio vincolato e il giudice interviene solo se la valutazione è insostenibile o manifestamente arbitraria. Anche soluzioni che si discostano dal programma possono essere prese in considerazione nei limiti previsti dal regolamento, mentre aspetti estranei alla delibera impugnata non sono determinanti (consid. sul limite del potere cognitivo e sulla pertinenza delle censure).

Testo completo

AIUTO RICERCA

Anteprima di stampa

Numero d'incarto: 52.2003.175

Data decisione, Autorità: 02.07.2003, TRAM

Incarto n. 52.2003.175

Lugano 2 luglio 2003

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Lorenzo Anastasi, presidente, Stefano Bernasconi, Werner Walser

segretario:

Paolo Bianchi, vicecancelliere

statuendo sul ricorso 31 maggio 2003 di


contro

la decisione 15 maggio 2003 del municipio di ______ che delibera allo studio d’architettura arch. __________ la progettazione per la sistemazione dell’__________;

richiamato l’art. 48 PAmm;

letti ed esaminati gli atti;

ritenuto, in fatto

che il 1° marzo 2002 il municipio di ______ ha indetto un concorso di progettazione, retto dalla LCPubb, per la sistemazione dell’area pubblica nel centro del paese (cfr. FU __________ del __________, p. __________);

che, secondo il capitolato d’appalto, obiettivo del concorso era la ricerca di soluzioni che, pur considerando le esigenze del traffico veicolare e pedonale, rivalutassero le qualità formali e ambientali delle __________ di ______ (cfr. pto. A.2 del capitolato);

che il capitolato specificava inoltre che ai progettisti era lasciata ampia libertà di formulare le loro proposte per la revisione e la riqualificazione dell’area, nel rispetto di alcune indicazioni basilari riguardanti, in particolare, la __________, i __________ e le __________ (cfr. pto. F del capitolato);

che nell’ambito del concorso sono stati presentati 10 progetti, fra cui quello dello studio d’architettura arch. __________ e quello dell’arch. __________, qui ricorrente;

che il 25 settembre 2002 la giuria incaricata di esaminare i progetti ha rassegnato il proprio rapporto, ritenendo quello proposto dall’insorgente palesemente carente, ed assegnando il primo premio, di fr. 12'000.--, al progetto dello studio d’architettura __________;

che, trasmesso a tutti i concorrenti il rapporto della giuria ed informata la popolazione sui progetti presentati, con decisione 15 maggio 2003 il municipio di ______ ha deliberato allo studio __________ la progettazione della sistemazione dell’__________;

che contro la predetta decisione di aggiudicazione l’arch. __________ insorge ora dinanzi al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendone l’annullamento;

che l’insorgente contesta il progetto aggiudicatario siccome prevede, tra l’altro, l’eliminazione di un muretto di delimitazione del sagrato prospiciente la chiesa parrocchiale, intervento in contrasto con l’inalienabilità di tale spazio e la sacralità del luogo di culto, oltre che privo della necessaria approvazione dell’autorità ecclesiastica;

che questo Tribunale ha invitato il municipio a trasmettere l’incar-to, prescindendo dall’assegnazione di un termine per la presentazione della risposta;

considerato, in diritto

che, giusta l'art. 48 PAmm, l'autorità di ricorso può, immediatamente o dopo richiamo degli atti, decidere di respingere il ricorso se esso si riveli inammissibile o manifestamente infondato;

che la competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall’art. 36 cpv. 1 LCPubb;

che la legittimazione attiva dell’insorgente, partecipante al concorso di progettazione, è certa (art. 43 PAmm);

che il gravame, tempestivo (art. 46 cpv. 1 PAmm), è pertanto ricevibile in ordine e può essere evaso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18 cpv. 1 PAmm);

che, giusta l’art. 14 cpv. 1 LCPubb, il concorso di idee o di progettazione è la procedura intesa a fornire al committente, soprattutto nel settore della pianificazione territoriale, dell’urbanisti-ca, dell’architettura e dell’ingegneria civile, nonché dell’elabora-zione dei dati, un piano o un progetto, selezionati da una giuria in base ad una gara con o senza assegnazione di premi;

che i concorsi di progettazione servono al committente per valutare soluzioni diverse dal profilo concettuale, estetico, strutturale, ecologico, economico o tecnico (art. 12 cpv. 1 RLCPubb);

che la giuria procede ad una classificazione dei lavori in concorso formalmente in regola, assegna i premi e formula una raccomandazione all’attenzione del committente per l’assegnazione del mandato al primo classificato nel caso di un concorso di progetto (art. 20 cpv. 1 e 3 e 21 cpv. 1 RLCPubb);

che il committente è in linea di principio vincolato alla raccomandazione della giuria e può scostarsene solo in casi eccezionali, versando un’indennità (art. 23 RLCPubb);

che il ricorso al Tribunale cantonale amministrativo è proponibile contro la violazione del diritto, in particolare contro l’eccesso o l’abuso del potere di apprezzamento (art. 61 PAmm);

che una decisione integra gli estremi di una violazione del diritto sotto il profilo dell’eccesso o dell’abuso di potere, allorquando appare insostenibile, siccome lesiva dei principi fondamentali del diritto, segnatamente di quelli riferiti alla parità di trattamento o all'adeguatezza (cfr. DTF 104 Ia 206; RDAT I-1994 n. 34; Borghi/Corti, Compendio di procedura amministrativa ticinese, ad art. 61, n. 2d);

che il controllo dell'apprezzamento da parte di questo Tribunale non è quindi illimitato, ma circoscritto alla verifica che l'autorità decidente non abbia travalicato i limiti del potere discrezionale riservatole dalla legge o l'abbia esercitato in spregio dei principi generali del diritto;

che la natura stessa e le finalità di un concorso di progettazione riservano al committente, e per esso, di principio, alla giuria, un margine discrezionale estremamente ampio ai fini della valutazione delle offerte, dal momento che la prestazione richiesta è predefinita unicamente in termini generali e che proprio il pubblico concorso serve a delinearla e circoscriverla (cfr. Stöckli [ed.], Das Vergaberecht der Schweiz, Rechtsgrundlagen und Rechtsprechung, 5. ed., p. U42);

che, a comprova dell’esteso potere d’apprezzamento di cui gode la giuria, l’art. 21 cpv. 2 RLCPubb dispone che la stessa può

persino classificare lavori che si scostano dalle disposizioni del programma su alcuni punti essenziali, se lo decide all’unanimità oppure se tale possibilità è espressamente prevista nel programma di concorso;

che, in concreto, è a giusta ragione incontestato che il concorso di progettazione promosso dal municipio di ______ rispetta le prescrizioni procedurali imposte dalla LCPubb e dal relativo regolamento d’applicazione;

che, di contro, l’insorgente censura l’aggiudicazione dei lavori, assegnati dal committente conformemente alle indicazioni della giuria, poiché il progetto prescelto si estende anche al sagrato della chiesa parrocchiale;

che, tuttavia, la scelta di integrare nel progetto il suddetto spazio prospiciente la chiesa e nelle immediate vicinanze della casa comunale non risulta certamente in contrasto con le disposizioni del concorso emanate dal committente né, più in generale, appare fondata su considerazioni insostenibili;

che il capitolato riservava infatti espressamente ai progettisti ampia libertà nel formulare proposte per la sistemazione, tra l’altro, della piazza, della sua pavimentazione e del relativo arredo urbano;

che l’idea di unire in un disegno comune gli spazi antistanti la chiesa e la casa comunale, ampliando in maniera significativa la piazza, è inoltre senza dubbio rimarchevole, nell’ottica della rivalutazione di questo punto nodale del villaggio;

che, d’altra parte, la necessità di ottenere l’approvazione delle autorità ecclesiastiche, prima di procedere alla ristrutturazione del sagrato, è un aspetto palesemente irrilevante ai fini della contestata delibera;

che, considerati i limiti assai ristretti del potere di cognizione che la legge riserva all’autorità di ricorso in tema di controllo dell’ap-prezzamento, la valutazione operata dalla giuria e ripresa dal committente, oltre a reggere alle inconferenti critiche del ricorrente, non risulta priva di pertinenza ed obbiettività;

che, in esito alle considerazioni che precedono, il gravame va pertanto respinto e la decisione impugnata confermata, siccome immune da violazioni del diritto (art. 61 PAmm);

che la tassa di giustizia e le spese seguono la soccombenza (art. 28 PAmm);

che la reiezione in limine dell’impugnativa permette comunque di contenere entro minimi termini l’ammontare degli oneri processuali.

Per questi motivi,

visti gli art. 14, 36 LCPubb; 12, 20, 21, 23 RLCPubb; 3, 18, 28, 43, 46, 48, 60 e 61 PAmm;

dichiara e pronuncia:

  1. Il ricorso è respinto.

  2. La tassa di giustizia e le spese, di complessivi fr. 600.--, sono a carico del ricorrente.

  3. Intimazione a:


Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente Il segretario

Ultimo aggiornamento: 02.07.2026

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Parole chiave

public procurementdesign competitionjudicial reviewdiscretionary poweraward decisionmunicipal projectchurch forecourtcosts

Estratto da Omnilex

Questione giuridica chiave

Whether the municipal award decision in the design competition should be annulled for abuse of discretion or violation of the competition rules.

Decisione estratta

The appeal was unfounded because the winning project remained within the broad freedom allowed by the tender documents and the jury’s evaluation was neither unsustainable nor legally defective.

Motivazione estratta

In design competitions the contracting authority and jury enjoy a wide margin of appreciation. Judicial review is limited to whether that discretion was exceeded or abused. The contested integration of the church forecourt into the design was compatible with the competition program and was not legally relevant that ecclesiastical approval had not yet been obtained.

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