Authorization for crane on public road annulled for disproportionality

52.2003.165Altro tribunale31 ott 2003Granted

Estratto da Omnilex

Sintesi Omnilex

The appellants challenged a municipal permit allowing a construction crane to occupy a public street for six months and block traffic. The Cantonal Administrative Court held that the special use of administrative property must remain compatible with its public purpose and that the municipality had to balance interests, especially free traffic flow and neighbors' access. Because the respondents later installed the crane on adjacent private land, the court found that less intrusive alternatives existed. It therefore allowed the appeal, annulled both the municipal authorization and the State Council decision, and ordered the respondents to pay costs and party compensation.

Massima Omnilex

Art. 5 cpv. 1 and 6 cpv. 1 RBA; authorization for special use of administrative property and proportionality. Special use of a public road may be authorized only if compatible with its general destination. The competent municipality must weigh all relevant public and private interests objectively, in particular the interest in free traffic circulation and the neighboring owners’ access rights. If the file shows that a materially less burdensome and practicable alternative exists, the authorization is disproportionate and must be annulled (consid. in fine). A later change of factual circumstances may render the permit practically obsolete, but does not preclude review where costs and residual legal interest remain at issue.

Testo completo

AIUTO RICERCA

Anteprima di stampa

Numero d'incarto: 52.2003.165

Data decisione, Autorità: 31.10.2003, TRAM

Incarto n. 52.2003.165

Lugano 31 ottobre 2003

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Lorenzo Anastasi, presidente, Stefano Bernasconi, Matteo Cassina

segretario:

Leopoldo Crivelli

statuendo sul ricorso 20 maggio 2003 di

__________, __________, entrambi patrocinati da: avv. __________,

contro

la decisione 29 aprile 2003 (n. 1830) del Consiglio di Stato, che ha respinto l’impugnativa presentata dagli insorgenti avverso la risoluzione 28 gennaio 2003 con la quale il municipio di __________ ha autorizzato la posa di una gru sul sedime della strada comunale ed il conseguente sbarramento della stessa al transito veicolare per un periodo di sei mesi;

viste le risposte:

22 maggio 2003 di __________, __________, __________, __________, __________ e della __________;

26 maggio 2003 dell’Ufficio segnaletica stradale e impianti pubblicitari;

27 maggio 2003 del Consiglio di Stato;

5 giugno 2003 del municipio di __________;

letti ed esaminati gli atti;

ritenuto, in fatto

che con risoluzione 28 gennaio 2003 il municipio di __________ ha autorizzato l’impresa di costruzione __________ a posare sul campo stradale di via __________ per un periodo di sei mesi una gru, destinata a servire il cantiere installato per la costruzione di una casa plurifamiliare sulla part. __________ RF __________, proprietà di __________, __________, __________, __________ e __________, qui resistenti; la posa del mezzo meccanico, comportando un’ostruzione della strada prospiciente il cantiere, impedirebbe il transito veicolare indisturbato lungo via __________ nei due sensi;

che con giudizio 29 aprile 2003 il Consiglio di Stato ha confermato l’autorizzazione municipale, respingendo l’impugnativa contro di essa presentata da __________ e dalla __________, di cui egli è titolare, con sede in uno stabile accessibile da via __________; ponderati i contrapposti interessi in gioco, il Governo ha in sostanza ritenuto che l’autorizzazione municipale rispettasse il principio di proporzionalità;

che contro il predetto giudizio governativo i ricorrenti si aggravano ora davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendone l’annullamento;

che gli insorgenti eccepiscono l’adeguatezza della decisione, essendo a loro dire possibile sistemare altrimenti la gru evitando di imporre sacrifici alle persone residenti in via __________, cui verrebbe impedito di circolare senza intralcio nei due sensi;

che all’accoglimento del ricorso si oppongono il Consiglio di Stato, senza formulare osservazioni, come pure __________, __________, __________, __________ e __________, con argomenti che, per quanto necessario, verranno ripresi nel seguito;

che nelle more processuali i resistenti hanno installato una gru su di un fondo privato adiacente al cantiere (v. scritto dei ricorrenti del 27 agosto 2003 e scritto dei resistenti 28 agosto 2003);

considerato, in diritto

che la competenza di questo Tribunale è data (art. 208 cpv. 1 LOC), il ricorso è tempestivo (art. 46 cpv. 1 PAmm) e la legittimazione dei ricorrenti, direttamente toccati dalla decisione governativa, certa (art. 43 PAmm);

che il giudizio, ricevibile in ordine, può essere reso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18 PAmm); alla luce dei nuovi accadimenti, le richieste di perizia e sopralluogo formulate dai ricorrenti, volte ad accertare la possibilità di installare la gru sul fondo dei resistenti, non procurano a questo Tribunale, come meglio espresso nel seguito, la conoscenza di ulteriori fatti rilevanti per il giudizio;

che controversa, in concreto, è l'autorizzazione rilasciata a i resistenti ad installare sul suolo pubblico la gru destinata all’edificazione di una casa plurifamiliare sulla part. __________ RF __________;

che pendente causa la gru è stata istallata sul fondo prospiciente il cantiere;

che i resistenti hanno comunque dichiarato di essere ulteriormente interessati all'autorizzazione in caso di rigetto dell'impugnativa; nella misura in cui non è diventata priva d'oggetto ed è volta a contestare il dispositivo che condanna i ricorrenti al pagamento di una tassa di giustizia e di un'indennità per ripetibili, l'impugnativa va esaminata nel merito;

che giusta l’art. 5 cpv. 1 del regolamento sui beni amministrativi (RBA), l’uso speciale (accresciuto e particolare) dei beni amministrativi è autorizzato solo se è conforme o almeno compatibile con la loro destinazione generale;

che a norma dell’art. 6 cpv. 1 secondo periodo RBA il municipio decide valutando gli interessi in gioco ed in particolare l’interesse pubblico all’utilizzazione del bene secondo la sua destinazione;

che, nell’ambito della procedura di rilascio dell’autorizzazione, l’autorità deve rispettare i principi generali del diritto amministrativo, segnatamente i principi della proporzionalità e della parità di trattamento, valutando obiettivamente tutti gli interessi implicati (cfr. Scolari, op. cit., n. 576 e rinvii);

che, in concreto, all’interesse dei resistenti di installare sul campo stradale la gru si opponevano l’interesse generale al libero transito di veicoli lungo via __________ e quello particolare dei vicini, tra cui i ricorrenti, ai quali sarebbe stata preclusa la possibilità di accedere ai propri fondi immettendosi alternativamente da via __________, rispettivamente da via __________;

che sistemando il mezzo meccanico su di un fondo privato prospiciente il cantiere i resistenti hanno dimostrato per atti concludenti che esistevano soluzioni alternative, meno gravose per l’interesse pubblico e per quello dei vicini;

che il ricorso è quindi fondato;

che stando così le cose, l'autorizzazione va dichiarata priva d'oggetto, mentre il giudizio governativo che la conferma va annullato nella misura in cui pone a carico dei ricorrenti tassa di giustizia e ripetibili;

che, dato l'esito, si prescinde dal prelievo di una tassa di giustizia (art. 28 PAmm); le ripetibili (art. 31 PAmm) sono invece poste a carico dei resistenti in solido (RDAT I-1993 n. 19 consid. 2-3);

per questi motivi,

visti gli art. 99b LAC; 107, 208 LOC; 1, 2, 5, 6 Regolamento sui beni amministrativi del comune di __________;18, 28, 31, 43, 46 PAmm;

dichiara e pronuncia:

  1. Il ricorso è accolto.

§ Di conseguenza, sono annullate:

1.1. l'autorizzazione 28 gennaio 2003 rilasciata dal municipio di __________ ai resistenti;

1.2. la decisione 29 aprile 2003 (n. 1830) del Consiglio di Stato;

  1. La tassa di giustizia di fr. 800.– è a carico dei resistenti in solido che rifonderanno fr. 1'000.– ai ricorrenti a titolo di ripetibili.

  2. Intimazione a:


Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente Il segretario

Ultimo aggiornamento: 02.07.2026

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Parole chiave

public road useproportionalityspecial usetraffic accessconstruction cranecostsmootness

Estratto da Omnilex

Questione giuridica chiave

Whether the authorization to place a crane on the public road was compatible with the public use of the road and proportionality requirements.

Decisione estratta

The authorization was unlawful because workable alternative placement on private land existed and was less burdensome for the public and neighbors.

Motivazione estratta

Special use of administrative property is permissible only if compatible with its general purpose. The municipality had to weigh all interests objectively, including free traffic flow and neighboring access. The later placement of the crane on private land showed that less intrusive alternatives existed.

Questione giuridica chiave

Whether the appeal became moot after the crane was installed on private land.

Decisione estratta

The case was not entirely moot because the respondents still had an interest in the authorization if the appeal were rejected, and the cost allocation remained in dispute.

Motivazione estratta

Although the crane had been moved during the proceedings, the challenge to the costs and the respondents' residual interest justified review on the merits.

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