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Numero d'incarto:
52.2003.161
Data decisione, Autorità:
02.07.2003, TRAM
Incarto n.
52.2003.161
Lugano
2 luglio 2003
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente,
Stefano Bernasconi, Werner Walser
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 16 maggio 2003 della
contro
la decisione 5 maggio 2003 del municipio di ______
che delibera alla __________ i lavori di risanamento della centrale termica
delle __________;
vista la risposta 5 giugno 2003
del municipio di ______;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
A. Il 3
dicembre 2002 il municipio di ______ ha indetto un pubblico concorso, retto dalla
LCPubb ed impostato secondo la procedura libera, per l'aggiudicazione dei
lavori di risanamento della centrale termica delle __________ (FU __________,
pag. __________). Il bando di concorso indicava che l'aggiudicazione avrebbe
avuto luogo in base ai seguenti criteri d'aggiudicazione e fattori di ponderazione:
Il
capitolato d'appalto e modulo d'offerta si limitava a chiedere ai concorrenti
di specificare la composizione delle maestranze della ditta (personale tecnico,
personale amministrativo), indicando le unità di personale che sarebbero state
impiegate per l'esecuzione dei lavori.
B. In tempo
utile sono pervenute al committente le seguenti offerte:
-
__________ fr. 26'034.00
-
__________ fr. 27'449.85
-
__________ fr.
29'227.40
-
__________ fr.
30'202.25
-
__________ fr.
32'131.50
-
__________ fr.
32'558.70
Il
committente le ha valutate in base ai criteri d'aggiudicazione ed ai fattori di
ponderazione prestabiliti, che ha precisato come segue:
50 x (offerta più bassa) : (offerta)
maestranze impiegate 4 e oltre 25
punti
3 20
punti
2 18
punti
maestranze tecniche 20 e oltre 25 punti
da 10 a 19 20
punti
da 1 a 9 10
punti
Ne è
scaturita la seguente graduatoria:
economicità
termini
qualità
totale
punti
punti
M appalto
punti
M tec.
punti
26'034.00
50.00
5
20.00
10
15.00
85.00
27'449.85
47.42
2
18.00
1
10.00
75.42
29'227.40
44.53
27
25.00
23
25.00
94.53
30'202.25
43.10
4
25.00
105
25.00
93.10
32'131.50
40.51
2
18.00
3
10.00
68.51
32'558.70
39.38
5
25.00
151
25.00
89.98
Scartate
le offerte della __________ e della __________, siccome incomplete, il 5 maggio
2003 il municipio ha deliberato i lavori alla , che con il punteggio
di 89.88 risultava miglior offerente, benché fosse di oltre il 20% più cara di
quella a miglior mercato ().
C. Contro la
predetta decisione la __________ insorge davanti al Tribunale cantonale
amministrativo, chiedendone l'annullamento e postulando l'aggiudicazione in suo
favore.
L'insorgente
contesta in particolare il punteggio attribuitole in base ai criteri dei termini
e della qualità, sostenendo di essere in grado di eseguire i lavori nei tempi
previsti ed a regola d'arte. Meriterebbe pertanto lo stesso punteggio della
__________.
D. All'accoglimento
del ricorso si oppone il municipio, che contesta in dettaglio le tesi dalla
ricorrente, con argomenti che saranno discussi qui appresso.
La
__________ non ha presentato osservazioni.
Considerato, in
diritto
- La
competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 36 cpv. 1
LCPubb. In quanto partecipante al concorso la ricorrente è legittimata ad
impugnare la decisione di aggiudicazione. Il ricorso, tempestivo, è dunque
ricevibile in ordine.
Il
giudizio può essere reso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18
PAmm).
- Giusta
l'art. 32 cpv. 1 LCPubb, il committente aggiudica la commessa a favore dell'offerta
più vantaggiosa determinata sulla scorta di diversi criteri, quali il termine,
la qualità, il prezzo, l'economicità, i costi di servizio, il servizio
clientela, l'adeguatezza della prestazione, l'estetica, la compatibilità
ambientale e il valore tecnico. I criteri di aggiudicazione, soggiunge la norma
(cpv. 2) devono essere indicati nei documenti del bando, in ordine di
importanza. Riallacciandosi a questa norma di legge, l'art. 5 lett. i RLCPubb
ribadisce che i documenti di gara devono contenere i criteri e/o sotto criteri
di aggiudicazione in ordine d'importanza con la relativa ponderazione.
L'esigenza
di fissare preventivamente i criteri di aggiudicazione in ordine d'importanza
discende soprattutto dal principio di trasparenza, che informa la procedura di
aggiudicazione delle commesse pubbliche (art. 1 lett. a LCPubb). I criteri di
aggiudicazione, scelti in funzione della natura e delle caratteristiche della
commessa, devono essere indicati già in sede di pubblicazione del bando, al
fine di predeterminare, secondo tale principio, il quadro all'interno del quale
il committente si impegna ad esercitare il proprio apprezzamento ai fini della
delibera. Attraverso la predeterminazione di tali criteri viene invero
limitata, se non esclusa, la libertà del committente di valutare le offerte pervenutegli
secondo parametri elaborati a posteriori nell'ottica di giustificare una
determinata scelta (DTF 125 II 100 seg. consid. 3c e rimandi; STA 14.6.02 in re
D. SA; 29.1.02 in re R. AGe llcc; 26.2.02 in re C. sagl).
In
quest'ambito, non basta che i criteri di aggiudicazione vengano prestabiliti
già al momento dell'apertura del concorso, ma occorre che sia preventivamente
fissato anche il loro "ordine d'importanza". Al pari della
preventiva indicazione dei criteri di aggiudicazione, anche la
predeterminazione del loro ordine d'importanza serve infatti a circoscrivere la
libertà del committente di attribuire a tali criteri un peso fissato a
posteriori allo scopo di aggiudicare la commessa ad un determinato
concorrente.
Sempre
nel quadro della preventiva definizione dei criteri d'aggiudicazione, il committente
deve di principio indicare almeno sommariamente anche il metodo che intende
applicare per valutare concretamente le offerte. Diversamente, lasciando al
committente la più ampia libertà di scegliere il metodo di valutazione dei
singoli criteri d'aggiudicazione soltanto dopo l'apertura delle offerte può
essere disatteso il principio di trasparenza, che l'obbligo di predeterminare
questi parametri assieme ai fattori di ponderazione intende invece
salvaguardare (STA 11.10.2002 in re V. SA e llcc; Peter Galli/André
Moser/Elisabeth Lang, Praxis des öffentlichen Beschaffungsrechts, pag. 218
seg.).
- 3.1.
Nell'evenienza concreta, gli atti del concorso stabiliscono soltanto i criteri
d'aggiudicazione ed i relativi fattori di ponderazione. Sono per contro silenti
in merito al metodo di valutazione. Non indicano in particolare le modalità di
valutazione applicabili ai singoli criteri d’aggiudicazione. La scala dei
punteggi è stata definita dal consulente del committente soltanto dopo
l'apertura delle offerte. La documentazione di gara è dunque carente dal
profilo delle esigenze poste dal principio della trasparenza.
Dal bando
di concorso e dal capitolato si evince comunque che la qualità dell’offerte
avrebbe dovuto essere valutata in base all’esperienza ed alle referenze della
ditta concorrente. Anche se non era stata stabilita una scala graduata per
valutare le referenze, almeno dal profilo del suo contenuto, il criterio è
stato definito in modo chiaro e preciso.
Il
committente non si è tuttavia attenuto a questa prescrizione di gara, ma l’ha
completamente ignorata, valutando la qualità dell’offerta in base al numero dei
dipendenti in possesso di una formazione tecnica (personale tecnico). A
prescindere dal fatto che non è dato di vedere come si possa ragionevolmente pretendere
di giudicare l'affidabilità di una ditta basandosi semplicemente sul numero dei
tecnici dipendenti, è evidente che, valutando la qualità in base a
quest'anodino dato numerico, il committente ha disatteso l'indicazione,
stabilita dal bando, secondo la quale tale aspetto sarebbe stato apprezzato in
base alle referenze. Disattendendo una prescrizione vincolante del bando, il
committente è pertanto incorso in una violazione del diritto.
Già per
questo motivo, il ricorso deve essere accolto e la delibera impugnata annullata.
3.2.
Giusta l'art. 41 cpv. 1 LCPubb, il Tribunale cantonale amministrativo, di
regola, rinvia gli atti al committente, con o senza indicazioni vincolanti,
affinché renda una nuova decisione. Quando dispone degli elementi necessari può
decidere esso stesso nel merito.
In
concreto, gli atti non forniscono indicazioni sulle referenze dei concorrenti,
poiché il committente ha omesso di chiederle. Di per sé, occorrerebbe pertanto
procedere ad un rinvio. Non si può tuttavia ammettere che le offerte inoltrate
vengano completate, a questo stadio della procedura, con simili indicazioni. Se
ne deve dunque dedurre che la qualità non può essere valutata per mancanza di
indicazioni atte a fondare un giudizio attendibile sulle referenze delle ditte
concorrenti.
Stando
così le cose, le offerte rimaste in gara vanno pertanto giudicate secondo le
valutazioni operate dallo stesso committente in base ai due criteri rimanenti
(economicità e termini). Da questo profilo, l’offerta della ricorrente appare
migliore di quella della __________, perché ha ottenuto 65.42 punti (47.42 +
18.00) contro i 64.98 punti (39.98 + 25.00) conseguiti da quest'ultima ditta.
- Per le
considerazioni sin qui esposte, la decisione impugnata va annullata e riformata,
aggiudicando la commessa direttamente alla __________.
Dato che
la __________ non si è opposta all'accoglimento del ricorso, la tassa di
giustizia è posta esclusivamente a carico del comune, secondo soccombenza (art.
28 PAmm).
Non si
assegnano ripetibili perché la ricorrente non è patrocinata da un legale iscritto
all'albo.
Per questi motivi,
visti gli art. 1, 36, 37 LCPubb; 3, 18, 28, 60, 61, 65
PAmm;
dichiara
e pronuncia:
- Il ricorso
è accolto.
§. Di conseguenza, la decisione 5 maggio 2003 del
municipio di ______, che delibera alla __________ i lavori di risanamento della
centrale termica delle __________, è riformata nel senso che la commessa è
aggiudicata alla __________ per l'importo di fr. 27'449.85.
-
La tassa di
giustizia di fr. 1'000.- è a carico del comune di ______.
-
Intimazione
a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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