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Numero d'incarto:
52.2003.159
Data decisione, Autorità:
07.07.2003, TRAM
Incarto n.
52.2003.159
Lugano
7 luglio 2003
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente,
Stefano Bernasconi, Werner Walser
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 12 maggio 2003 di
patrocinati da: avv. __________
contro
la decisione 16 aprile 2003 del Consiglio di Stato
(n. 1642), che annulla le licenze edilizie 30 luglio 2002, rilasciate in
sanatoria dal municipio di __________ agli insorgenti nell'ambito
dell'edificazione di due stabili d'appartamenti sulla part. n. __________ RF;
viste le risposte:
-
27 maggio 2003 del
Consiglio di Stato;
-
28 maggio 2003 del
municipio di __________;
-
16 giugno 2003 di
__________;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
A. Il 18
luglio 1996, il municipio di __________ ha rilasciato a __________ ed alla
__________ il permesso di costruire due stabili d'appartamenti sulla part. n.
__________ RF. Dietro semplice notifica, l'8 aprile 1997 l'autorità comunale ha
autorizzato una prima variante d'opera (V1).
Con
decisioni 21 ottobre (V2) e 17 dicembre 1997 (V3), il municipio ha poi rilasciato
agli insorgenti altre due licenze in sanatoria per alcune ulteriori modifiche
apportate alla casa n. 2 ed alla sistemazione esterna.
In
parziale accoglimento dei ricorsi contro di esse inoltrati dal vicino
__________, già opponente, il 17 novembre 1999 il Consiglio di Stato le ha
tuttavia annullate, nella misura in cui ritenevano rispettato l'i.o.
Il
giudizio governativo, che non disponeva alcun rinvio degli atti all'autorità
comunale, è cresciuto in giudicato formale.
B. In seguito
a quel giudizio, gli insorgenti hanno operato diversi trasferimenti di indice,
al fine di emendare il difetto che aveva comportato l'annullamento delle
licenze.
C. Preso atto
dei suddetti conferimenti di quantità edificatorie al fondo dei ricorrenti, il
30 luglio 2002 il municipio ha rilasciato loro le licenze in sanatoria per le
modifiche apportate senza permesso al progetto approvato inizialmente.
Contro
queste licenze, __________ è nuovamente insorto davanti al Consiglio di Stato,
chiedendone l'annullamento.
D. Con
giudizio 16 aprile 2003, il Consiglio di Stato ha accolto i ricorsi, ai sensi
dei considerandi, dichiarando nulle le nuove licenze, siccome rilasciate
d'ufficio, ossia in assenza di una corrispondente domanda di costruzione.
E. Contro il
predetto giudizio governativo, __________ e la __________ insorgono davanti al
Tribunale cantonale amministrativo, chiedendone l'annullamento e postulando la
conferma delle licenze in sanatoria dichiarate nulle.
I
ricorrenti vi ravvisano in sostanza un eccesso di formalismo.
F. All'accoglimento
del ricorso si oppone il Consiglio di Stato senza formulare osservazioni.
Il
municipio si rimette invece al giudizio del Tribunale cantonale amministrativo.
L'opponente
chiede il rigetto dell'impugnativa con argomenti che verranno semmai discussi
nei seguenti considerandi.
Considerato, in
diritto
- La
competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 21 LE. La legittimazione
attiva degli insorgenti è certa.
Il
ricorso, tempestivo, è dunque ricevibile in ordine.
Il
giudizio può essere reso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18
PAmm).
- La licenza
edilizia è un atto amministrativo mediante il quale l'autorità accerta che al
momento della decisione nessun impedimento di diritto pubblico si oppone all'esecuzione
dei lavori previsti (art. 1 cpv. 1 RLE; A. Scolari, Commentario, II ed., ad
art. 1 LE, n. 627). Essa è rilasciata secondo una procedura chiaramente
definita, che viene avviata su domanda del proprietario intenzionato a
costruire ed implica l’ossequio di determinate forme di pubblicità.
La
licenza in sanatoria è invece un atto amministrativo, mediante il quale
l'autorità accerta a posteriori che determinate opere edilizie, eseguite
senza permesso o in contrasto con il permesso ricevuto, sono conformi al
diritto edilizio materiale concretamente applicabile. La procedura di rilascio
del permesso in sanatoria è di principio identica a quella applicabile alle
domande di costruzione inoltrate prima dell'esecuzione dei lavori previsti. Di
regola, anch’essa è avviata su istanza del proprietario dell'opera, analogamente
sollecitato dall'autorità di polizia delle costruzioni, che ha constatato
l'abuso edilizio. Il permesso in sanatoria serve soprattutto ad accertare
l'eventuale esistenza di un abuso edilizio. Costituisce pertanto un atto
dovuto, che funge da premessa ai fini dell'eventuale adozione di misure volte a
ripristinare una situazione conforme al diritto materiale.
- 3.1. Con
il giudizio 17 novembre 1999, di cui si è detto in narrativa, il Consiglio di
Stato ha annullato le licenze edilizie che il municipio aveva rilasciato in
sanatoria agli insorgenti per le varianti d'opera realizzate nell'ambito
dell'edificazione del loro fondo.
Con un
singolare dispositivo, il giudizio, emanato ai sensi dei considerandi, ha annullato
le licenze nella misura in cui ritenevano rispettato l'i.o. Pur
rilevando, nell’ambito dei considerandi, che le opere realizzate in contrasto
con la licenza originaria avrebbero eventualmente potuto beneficiare del
permesso in sanatoria, qualora al fondo fosse stata conferita la superficie
edificabile mancante, il giudizio ha comunque integralmente annullato le licenze
impugnate. Ha quindi posto definitivamente termine al procedimento di rilascio
del permesso avviato con le domande di costruzione in variante, inoltrate dai
ricorrenti in sanatoria.
Accertata
l’esistenza di una violazione materiale, il municipio doveva unicamente
stabilire se adottare o meno misure volte a ripristinare una situazione
conforme al diritto.
3.2. Per
sanare il difetto riscontrato dal Consiglio di Stato, i ricorrenti hanno procurato
al fondo la superficie edificabile mancante. Non hanno però inoltrato alcuna
nuova domanda di costruzione. Il municipio non era quindi chiamato a statuire
nuovamente sulla conformità delle opere abusive con il diritto materiale.
Continuava ad essere confrontato soltanto alla questione a sapere se adottare o
meno provvedimenti di ripristino.
Preso
atto dei trasferimenti di quantità edificatorie posti in essere dai ricorrenti
a favore del fondo in oggetto, l’autorità comunale ha tuttavia rilasciato
d’ufficio la licenza in sanatoria. Ha quindi accertato a posteriori che,
grazie alle rettifiche apportate, la costruzione era stata messa in consonanza
con le disposizioni di diritto materiale applicabile al caso concreto.
L’iniziativa
assunta dal municipio è certamente irrita. Contrariamente a quanto assume il
Governo, nelle particolari circostanze del caso in esame, la violazione procedurale
in cui è incorsa l'autorità comunale non è tuttavia tale da comportare la nullità
delle licenze accordate. I ricorrenti hanno infatti ampiamente dimostrato per
atti concludenti di auspicarne il rilascio. Anzitutto, mettendo in atto, dopo
il giudizio del 17 novembre 1999, i trasferimenti di indice necessari per sanare
il difetto che aveva determinato l’annullamento delle precedenti licenze,
rilasciate loro in sanatoria dal municipio nel 1997. In secondo luogo,
resistendo ai ricorsi nuovamente inoltrati dal vicino opponente contro le successive
licenze del 30 luglio 2002, di cui hanno espressamente sollecitato la conferma.
In tali
circostanze, dichiarare nulli tali provvedimenti al semplice fine di indurre i
ricorrenti a chiederne nuovamente il rilascio presentando un’ulteriore domanda
di costruzione in sanatoria costituisce un evidente eccesso di formalismo. Per
accertare se le rettifiche apportate mediante il trasferimento di superficie
edificabile siano effettivamente atte a rendere conformi al diritto materiale
le opere realizzate abusivamente, non occorre avviare una nuova procedura. I
termini della vertenza sono più che noti all'autorità ed alle parti
direttamente interessate. L'esigua rilevanza delle modifiche attuate senza
permesso più di cinque anni fa ed il fatto che nessun altro dei vicini
potenzialmente interessati le abbia contestate permettono, d'altro canto, di prescindere
da qualsiasi forma di pubblicità. È sufficiente che l’opponente abbia avuto
occasione di prendere posizione al riguardo.
- Stando
così le cose, il ricorso va parzialmente accolto, annullando il giudizio governativo
impugnato, siccome viziato da formalismo eccessivo e rinviando gli atti al
Consiglio di Stato affinché esamini nel merito le contestazioni sollevate
dall’opponente (art. 65 cpv. 2 PAmm).
Dato
l’esito, si prescinde dal prelievo di una tassa di giustizia.
Le
ripetibili si ritengono invece compensate.
Per questi motivi,
visti gli art. 1, 21 LE; 3, 18, 28, 31, 43, 60, 61, 65
PAmm;
dichiara
e pronuncia:
- Il ricorso
è parzialmente accolto.
§. Di conseguenza:
1.1. la decisione 16 aprile 2003 del Consiglio
di Stato
(n. 1642) è annullata;
1.2. gli atti sono rinviati al Consiglio di
Stato affinché statuisca nel merito dei ricorsi inoltratigli dal resistente
__________.
-
Non si
preleva tassa di giustizia. Non si assegnano ripetibili.
-
Intimazione
a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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