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Numero d'incarto:
52.2003.157
Data decisione, Autorità:
12.06.2003, TRAM
Incarto n.
52.2003.157
Lugano
12 giugno 2003
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente,
Werner Walser, Raffaello Balerna, quest'ultimo in
sostituzione del
giudice Stefano Bernasconi, impedito;
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 12 maggio 2003 della
contro
la decisione 7 maggio 2003 del municipio di
__________, che delibera all'impresa di pittura __________ le opere da
pittore da eseguire nel locale scuola __________;
viste le risposte:
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
A. Il 3 aprile
2003 il municipio di __________ ha indetto un pubblico concorso, retto dalla
LCPubb, per l'aggiudicazione di opere da gessatore, pittore e falegname da
eseguire nella locale scuola __________.
Il
capitolato d’appalto e modulo d’offerta, alla posizione 321.300, chiedeva ai concorrenti
di allegare le dichiarazioni comprovanti l’avvenuto pagamento dei seguenti
contributi di legge:
AVS / AI / IPG
SUVA o istituto analogo
Cassa pensione LPP
Assicurazione perdita
di guadagno in caso di malattia
Contributi
professionali
Imposte alla fonte
(anche se non assoggettati)
La
posizione 321.310 sollecitava i concorrenti a produrre le dichiarazioni comprovanti
l’avvenuto pagamento delle imposte cantonali e comunali, mentre la posizione
321.320 chiedeva la produzione della dichiarazione della Commissione paritetica
competente attestante il rispetto del CCL, rispettivamente di una proposta di
convenzione per garantire la sicurezza e la tutela della salute.
La
posizione 321.310 precisava che: "in caso di mancanza di uno o più
documenti richiesti alle posizioni 321.300, 321.310 e 321.320 il committente ha
la facoltà di richiederli in un secondo tempo assegnando un termine perentorio
di 5 giorni per produrli; in caso contrario l’offerta sarà esclusa dalla
procedura d’aggiudicazione."
B. Per
i lavori da pittore si sono annunciate otto ditte, fra cui la __________ di
__________, con un’offerta di fr. 12'291.00.
All’offerta
la __________ ha allegato i seguenti documenti:
un elenco delle
referenze;
una dichiarazione di
adesione al CCL;
una fattura della Cassa
malati __________ relativa al pagamento dei premi LAMal di __________ e
__________ di fr. 641.80 con ricevuta di pagamento;
una dichiarazione della
Cassa malati __________ attestante il pagamento dei premi sino al 25 febbraio
2003;
una dichiarazione di
adesione PI della Cassa malati __________ relativa a __________;
un certificato di
assicurazione della Cassa malati __________ LAMal relativo a __________;
una dichiarazione di
accettazione della proposta di assicurazione responsabilità civile della
Generali per l’impresa __________;
un estratto conto dei
contributi personali AVS/AI/IPG dell’Istituto assicurazioni sociali relativo a
__________;
una dichiarazione
attestante l'inesistenza di debiti per imposte cantonali dell’Ufficio esazione
e condoni;
una dichiarazione
attestante l'inesistenza di debiti imposte comunali di __________;
C. Valutate in
base ai criteri d’aggiudicazione le offerte pervenutegli, il 7 maggio 2003 il
municipio ha deliberato le opere da pittore alla ditta __________ per l’importo
di fr. 16'077.05.
Dal
protocollo di valutazione si evince che l’offerta della __________ è stata
ritenuta "non conforme" (scartata), siccome priva delle dichiarazioni
di pagamento di numerosi contributi sociali (AVS/ AI/IPG, SUVA, LPP; IPG
malattia, contributi professionali, imposte alla fonte), nonché della
dichiarazione della commissione paritetica e di una proposta per la sicurezza,
richieste dal capitolato.
D. Contro la
predetta decisione, la __________ insorge davanti al Tribunale cantonale
amministrativo, chiedendone l’annullamento e postulando l’assegnazione dei
lavori.
L’insorgente
rileva in sostanza di aver prodotto i documenti richiesti, rimproverando al
municipio di non avergli chiesto eventuali documenti mancanti.
E. All’accoglimento
del ricorso si oppone il municipio, rilevando che il capitolato non obbligava
l’autorità comunale a chiedere eventuali documenti mancanti. Gliene dava
soltanto la facoltà.
La ditta
__________ si è invece rimessa al giudizio del Tribunale cantonale amministrativo.
Considerato, in
diritto
- La
competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall’art. 36 cpv. 1
LCPubb. In quanto partecipante al concorso, la __________ è di principio
legittimata a ricorrere. Per essere abilitata ad impugnare l'aggiudicazione
dovrà tuttavia conseguire l'annullamento del provvedimento di estromissione.
Con questa riserva il ricorso, tempestivo, è ricevibile in ordine.
Il
giudizio può essere reso sulla base degli atti (art. 18 PAmm), senza
istruttoria (art. 18 cpv. 1 PAmm).
- Giusta
l'art. 30 cpv. 1 RLCPubb, all’offerta devono essere allegate le dichiarazioni
comprovanti l’avvenuto pagamento di:
-
AVS/AI/IPG;
-
Assicurazione perdita di guadagno in caso
di malattia;
-
SUVA o istituto analogo;
-
Cassa pensione (LPP);
-
Contributi professionali;
-
Imposte alla fonte;
-
Imposte cantonali e comunali cresciute in
giudicato;
-
Rispetto del CCL (vedi cpv. 5).
Se
previsto nel bando di gara, soggiunge la norma, il committente deve richiedere
gli eventuali documenti mancanti di cui sopra, assegnando un termine perentorio
di 5 giorni per produrli. In caso contrario l’offerta sarà esclusa dalla
procedura di aggiudicazione. Con quest'ultima disposizione, introdotta nel
RLCPubb con emendamento del 15 novembre 2002 (BU __________), si è inteso porre
rimedio al rigore formale della norma previgente, che, in combinazione con
adeguate, esplicite comminatorie contenute nel capitolato, determinava spesso
l'esclusione dalla gara di concorrenti di per sé idonei a causa di
insufficienze nella produzione dei documenti attestanti l'avvenuto pagamento
degli oneri sociali e delle imposte.
- 3.1.
Nell'evenienza concreta, il capitolato d'appalto e modulo d'offerta riservava
al municipio la facoltà di richiedere in un secondo tempo ai concorrenti di
produrre entro un termine perentorio di 5 giorni eventuali documenti mancanti,
richiesti alle posizioni 321.300, 321.310 e 321.320 per attestare l'avvenuto pagamento
dei contributi sociali e delle imposte.
L'esercizio
della facoltà di chiedere eventuali documenti mancanti non è rimesso alla
libera ed insindacabile discrezione dell'autorità comunale. A dispetto del suo
tenore letterale, di natura apparentemente potestativa, la riserva va letta ed
interpretata alla luce della norma di regolamento, che obbliga il municipio a
richiederli ove sia espressamente previsto dal capitolato. Nella misura in cui
siano ipotizzabili, eccezioni a questa regola vanno comunque debitamente
motivate.
3.2.
L'offerta della __________ non era corredata da tutti i documenti richiesti
dalla posizioni 321.300, 321.310 e 321.320.
Parecchi
dei documenti allegati all'offerta non erano conformi alle esigenze di legge.
Conformi erano soltanto le dichiarazioni attestanti l'avvenuto pagamento delle
imposte cantonali e comunali. Gli altri documenti non costituiscono invece
dichiarazioni attestanti l'avvenuto pagamento degli oneri sociali.
Preso
atto di queste carenze, il municipio ha aggiudicato i lavori messi a concorso
alla ditta __________, escludendo implicitamente l'offerta della ricorrente,
giudicandola "non conforme", siccome non corredata di tutta la
documentazione richiesta. L'esclusione non può essere confermata già perché
priva di qualsiasi motivazione. Anche volendo ammettere che l'esclusione sia
rimessa all'apprezzamento dell'autorità comunale, il provvedimento non può
essere avallato perché del tutto immotivato. Nemmeno in questa sede il
municipio ha saputo giustificarlo.
- Stando
così le cose, il ricorso va accolto, annullando l'aggiudicazione e rinviando
gli atti al municipio affinché renda una nuova decisione, previa assegnazione
di un termine di cinque giorni alla ricorrente per completare l'offerta con le
dichiarazioni mancanti.
Dato
l'esito, si prescinde dal prelievo di una tassa di giustizia.
Per questi motivi,
visti gli art. 36, 37 LCPubb; 30 RLCPubb; 3, 18, 28,
60, 61, 65 PAmm;
dichiara
e pronuncia:
- Il ricorso
è accolto.
§. Di conseguenza:
1.1. la decisione 7 maggio 2003 del municipio di
__________ è annullata.
1.2. gli atti sono rinviati al municipio
affinché renda una nuova decisione, previa assegnazione di un termine di cinque
giorni alla ricorrente per completare l'offerta con le dichiarazioni mancanti.
-
Non si
preleva tassa di giustizia.
-
Intimazione
a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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