Personal notice of patriziato assembly and proof of service

52.2003.156Altro tribunale28 ago 2003Partially Granted

Estratto da Omnilex

Sintesi Omnilex

Two patriziato members challenged the approval of the 2003 budget, arguing that the assembly convocation had not been properly served. The administrative court held that the out-of-commune appellant could not complain because he had not arranged the special address required for personal service. For the appellant domiciled in the commune, however, the government had not adequately established that personal notice had actually been delivered. The court therefore partially upheld the appeal, annulled the government decision, and remanded the matter for further fact-finding and a new decision. No court fee was charged; CHF 500 in costs were awarded against the patriziato.

Massima Omnilex

Art. 72 and 149 LOP; personal convocation of a patriziato assembly and burden of proof in case of contestation; Art. 51 LOP governs service to patrizians domiciled outside the commune. Personal notice is an essential formality whose breach may render assembly resolutions annullable only if the violation is influential on the deliberations. Where the validity of convocation is disputed, the patriziato authorities must substantiate compliance with the statutory service rules. For out-of-commune domiciliaries, failure to elect the prescribed domicile for service precludes a complaint of non-receipt (consid. 2-3). If the appellate authority has not clarified contested facts, annulment and remand for further evidence are appropriate (consid. 4).

Testo completo

AIUTO RICERCA

Anteprima di stampa

Numero d'incarto: 52.2003.156

Data decisione, Autorità: 28.08.2003, TRAM

Incarto n. 52.2003.156

Lugano 28 agosto 2003

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Lorenzo Anastasi, presidente, Stefano Bernasconi, Matteo Cassina

segretario:

Leopoldo Crivelli

statuendo sul ricorso 12 maggio 2003 di


tutti patrocinati da: avv. __________

contro

la decisione 16 aprile 2003, n. 1662, del Consiglio di Stato, che respinge l’impugnativa presentata dagli insorgenti avverso la decisione 29/30 dicembre 2002 dell’assemblea patriziale di __________ con cui sono stati approvati i conti preventivi 2003 del Patriziato di __________;

viste le risposte:

  • 27 maggio 2003 del Consiglio di Stato

28 maggio 2003 dell’ufficio patriziale di __________

10 giugno 2003 del presidente dell’assemblea patriziale di __________

letti ed esaminati gli atti;

ritenuto, in fatto

A. Con avviso del 10 dicembre 2002 è stata convocata in seduta ordinaria per il giorno di domenica 29 dicembre 2002 l’assemblea patriziale di __________. Tra le varie trattande previste dall’ordine del giorno figurava anche quella concernente l’esame e l’approvazione del preventivo 2003.

Alla presenza di 21 cittadini patrizi, il 29 dicembre 2002 l’assemblea ha approvato il preventivo con 13 voti favorevoli, 6 contrari e 2 astenuti. La risoluzione è quindi stata oggetto di pubblicazione all’albo patriziale a decorrere dal 30 dicembre 2002.

B. Con giudizio 16 aprile 2003 il Consiglio di Stato ha confermato detta risoluzione, respingendo i gravami contro di essa presentati da alcuni patrizi, tra cui i qui ricorrenti __________ e __________. L’Esecutivo cantonale ha in sostanza respinto le censure sollevate in merito alle modalità di convocazione dell’assemblea ed ha tutelato l’agire dell’Ufficio patriziale per quanto attiene al modo con il quale aveva allestito il preventivo ed aveva posto i cittadini patrizi nella posizione di potersi pronunciare in votazione sul medesimo con la dovuta cognizione di causa.

C. Avverso la predetta decisione governativa __________ e __________ insorgono ora davanti al Tribunale cantonale amministrativo. Chiedono che la stessa sia annullata e riformata nel senso che è accertata la nullità delle delibere assembleari del Patriziato di __________ del 30 dicembre 2002 e, segnatamente, della delibera di approvazione dei conti preventivi per il 2003.

D. All’accoglimento del ricorso si oppongono, con argomenti di cui si dirà per quanto necessario in seguito, sia il Consiglio di Stato, che l’ufficio patriziale di __________, che il presidente dell’assemblea patriziale.

Considerato, in diritto

1.La competenza del Tribunale è data (art. 146 cpv. 1 LOP), il ricorso è tempestivo (art. 46 cpv. 1 PAmm) e la legittimazione dei ricorrenti certa (art. 147 lett. a LOP). Il ricorso è dunque ricevibile in ordine ed il giudizio può essere reso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18 PAmm). Non è compito precipuo di questo Tribunale porre rimedio alle carenze istruttorie poste in essere dall’istanza inferiore (art. 65 cpv. 2 PAmm).

  1. 2.1. I ricorrenti contestano nuovamente la regolarità della convocazione all’assemblea patriziale ordinaria del 29 dicembre 2002. Ribadiscono di non essere stati convocati personalmente all’assemblea, motivo per il quale tutte le risoluzioni da essa adottate sono da annullare. Affermano che, visto l’esiguo numero di partecipanti all’assemblea, è verosimile che molti altri patrizi non siano stati personalmente informati della data in cui si sarebbe tenuta la medesima, fatto questo che rende il vizio in questione influente sulle deliberazioni litigiose.

2.2. Giusta l’art. 72 LOP l’ufficio patriziale convoca l’assemblea mediante avviso all’albo e contemporaneamente al domicilio dei patrizi aventi diritto di voto domiciliati nel comune del patriziato e, per i domiciliati fuori comune, al recapito prescritto dall’art. 51 LOP, almeno dieci giorni prima della riunione, indicando il giorno, l’ora, il luogo e gli oggetti da trattare. A norma dell’art. 149 lett. a LOP, tutte le decisioni degli organi patriziali sono annullabili quando fossero state violate le norme di legge per la convocazione e in quanto tale violazione fosse stata influente sulle deliberazioni.

La comunicazione personale dell’avviso di convocazione dell’assemblea patriziale costituisce dunque una formalità essenziale, la cui disattenzione può, in determinate circostanze, ripercuotersi sulla validità degli atti adottati da quest’ultimo organo. Nella misura in cui sia la LOP, sia il regolamento patriziale non contemplano alcunché in merito al modo con il quale dev’essere eseguita tale convocazione, l’ufficio patriziale è di principio libero di procedere come meglio crede, ritenuto comunque che, qualora dovessero sorgere delle contestazioni, spetta di principio a quest’ultimo dimostrare di aver agito nel rispetto della procedura sancita dall’art. 72 LOP.

  1. 3.1. La ricorrente __________ è domiciliata a __________, vale a dire al di fuori del comune del patriziato. Dagli atti di causa non risulta che, per le convocazioni alle assemblee patriziali, ella abbia mai eletto un recapito presso un patrizio domiciliato nel comune o abbia fatto esplicita richiesta all’ufficio patriziale di essere convocata personalmente presso il suo recapito, così come disposto dall’art. 51 cpv. 2 LOP; né l’insorgente ha mai sostenuto di avere adempiuto queste formalità. Per il che, ella non può lamentarsi della mancata ricezione della convocazione personale all’assemblea del 29 dicembre 2002.

Nella misura in cui concerne la ricorrente __________, la censura riferita alla pretesa violazione dell’art. 72 LOP risulta dunque infondata.

3.2. Diversa appare invece la situazione di __________, il quale, essendo residente a __________, doveva essere convocato personalmente alla riunione.

Davanti al Consiglio di Stato, l’ufficio patriziale ha affermato di avere recapitato a mezzo del segretario patriziale l’avviso di convocazione nella bucalettere dei cittadini patrizi domiciliati a __________ nei giorni 15 e 16 dicembre 2002.

Nel suo giudizio, il Governo ha indirettamente dedotto l’avvenuto rispetto della predetta formalità di convocazione dalla presenza all’assemblea della moglie del ricorrente e dall’assenza nel verbale assembleare di qualsiasi intervento da parte di quest’ultima o di altri partecipanti inteso a contestare la regolarità della convocazione. Sennonché, nulla impediva all’Esecutivo cantonale di verificare la versione dei fatti addotta dall’ufficio patriziale, assumendo la testimonianza del suo segretario. D’altronde soltanto in questa maniera il Governo avrebbe potuto valutare in che misura l’eventuale esistenza di un vizio nella procedura di convocazione dei patrizi aveva influito sulle deliberazioni assembleari. Per contro, il semplice fatto che la moglie del ricorrente fosse presente alla citata riunione non permette ancora di trarre alcuna deduzione concludente in merito alla questione qui dibattuta; né tanto meno è dato a vedere in che modo il comportamento tenuto all’assemblea dai partecipanti possa costituire la prova dell’avvenuto recapito della convocazione personale ai patrizi domiciliati nel comune, dal momento che, come giustamente rilevato nel gravame, non erano certo i presenti, quanto semmai gli assenti, a non aver saputo della medesima.

  1. Stante quanto precede, il ricorso va quindi parzialmente accolto, senza che si renda necessario entrare nel merito delle restanti censure. Di conseguenza, il giudizio impugnato è annullato e gli atti sono rinviati al Consiglio di Stato, affinché, esperiti i necessari accertamenti, renda una nuova decisione.

Dato l’esito della causa, si prescinde dal prelievo di una tassa di giustizia. Le ripetibili, a favore del solo __________, sono invece a carico del patriziato, secondo la soccombenza.

Per questi motivi,

visti gli art. 51, 72 e 149 LOP, 18, 43, 46, 60, 61 e 65 PAmm

dichiara e pronuncia:

  1. Il ricorso è parzialmente accolto.

§. Di conseguenza:

1.1. la decisione 16 aprile 2003 (n. 1662) del Consiglio di Stato è annullata;

1.2. gli atti sono rinviati al Consiglio di Stato per nuovo giudizio previa istruttoria.

2.Non si preleva tassa di giustizia.

3.Il __________ __________ rifonderà al ricorrente __________ fr. 500.- a titolo di ripetibili.

  1. Intimazione a:

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente Il segretario

Ultimo aggiornamento: 02.07.2026

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Parole chiave

convocationpatriziatopersonal serviceannulmentburden of proofremandmunicipal assemblybudget approval

Estratto da Omnilex

Questione giuridica chiave

Whether the appellant domiciled outside the commune could complain of lack of personal convocation to the patriziato assembly.

Decisione estratta

No. Because he had not elected a required local address or requested personal service as required for out-of-commune domiciliaries, he could not invoke non-receipt.

Motivazione estratta

Art. 51 LOP required a specific service arrangement for out-of-commune domiciles; absent proof of such arrangement, the complaint failed.

Questione giuridica chiave

Whether the appeal should be allowed for the appellant domiciled within the commune because personal service of the convocation was not proven.

Decisione estratta

Yes, in part. The government had not sufficiently verified the patriziato's assertion of delivery; the file did not establish valid personal convocation with the necessary certainty.

Motivazione estratta

Personal notice under Art. 72 LOP is an essential formality; once contested, the patriziato had to prove proper service. The government should have taken testimony or otherwise clarified the facts before confirming the assembly resolution.

Questione giuridica chiave

Whether the government decision confirming the assembly resolution had to be annulled and remanded for fresh investigation.

Decisione estratta

Yes. The impugned decision was annulled and the matter remanded to the Consiglio di Stato for a new decision after taking the necessary evidence.

Motivazione estratta

Because the lower authority had not adequately established the facts concerning service, the case required further inquiry before a new merits decision.

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