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Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
52.2003.151
Data decisione, Autorità:
04.07.2003, TRAM
Incarto n.
52.2003.151
Lugano
4 luglio 2003
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente,
Stefano Bernasconi, Werner Walser
segretario:
Athos Mecca, vicecancelliere
statuendo sul ricorso 8 maggio 2003 di
contro
la decisione 16 aprile 2003 del Consiglio di Stato
(n. 1671), che ha respinto l’impugnativa presentata dal ricorrente avverso la
risoluzione 13 febbraio 2003, con cui la Sezione della circolazione gli ha
revocato la licenza di condurre veicoli a motore per la durata di due mesi;
vista la risposta 11 giugno
2003 del Consiglio di Stato;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
A. Il 29 marzo
1996 __________ ha ottenuto la licenza di condurre veicoli a motore della
categoria B.
Da allora il suo comportamento alla guida è
stato sanzionato in una sola occasione, e meglio con l’ammonimento 27 settembre
2002 per aver superato il limite di velocità in territorio autostradale di
__________.
B. Il 18 novembre 2002 __________ ha circolato alla guida
dell’autovettura “VW”, targata TI __________, in territorio di __________, ad
una velocità accertata con apparecchio radar di 137 km/h (dedotto il margine di
tolleranza) su una tratta dove vige il limite di 80 km/h.
C. A seguito della suddetta infrazione, il 16 agosto 2002 la Sezione
della circolazione ha inflitto all’insorgente una multa di Fr. 440.--, oltre a
tassa e spese giudizio, per violazione degli art. 3, 27 cpv. 1, 32 cpv. 2, 3,
90 cifra 1 LCStr e 4a cpv. 5 ONC.
Tale provvedimento è cresciuto in giudicato.
Il 13 febbraio
2003, la Sezione della circolazione – in considerazione della gravità
dell’infrazione commessa – ha inoltre disposto sulla base dell’art. 16 cpv. 3
lett. a LCStr, la revoca della licenza di condurre per la durata di due mesi,
autorizzando comunque in tale periodo la guida di ciclomotori.
D. Adito dall’insorgente, con giudizio 16 aprile 2003 il Consiglio di
Stato ha respinto il gravame ed ha confermato il provvedimento di revoca,
giudicandolo adeguato alle circostanze e conforme al principio della
proporzionalità. Per quanto attiene poi la contestazione mossa da __________ in
merito al posticipo della revoca della licenza di condurre a partire dal mese
di settembre 2003, il ricorrente sostiene la necessità di tale licenza per
ragioni professionali almeno sino a fine agosto 2003. Sino a tale data avrebbe
infatti assunto la direzione dei lavori di restauro della chiesa __________
della __________ ad __________. Il Governo ha però ritenuto che, conformemente
alle disposizioni di legge, non esistesse alcun diritto formale riconosciuto al
conducente responsabile di veder realizzate le proprie richieste circa la fissazione
del periodo di revoca che meglio gli aggrada.
E. Contro il predetto giudizio governativo, __________ insorge ora
dinanzi al Tribunale cantonale amministrativo. Pur non contestando la revoca in
sé, né tantomeno la durata di due mesi, ribadisce puntualmente le tesi già
sollevate davanti all’istanza inferiore, chiedendo il posticipo della licenza
di condurre a partire dal mese di settembre 2003.
F. All’accoglimento del ricorso si oppone il Consiglio di Stato, riconfermandosi
nella risoluzione impugnata.
Considerato, in
diritto
- 1.1. La
competenza del Tribunale cantonale amministrativo discende dall'art. 10 cpv. 2
LALCStr. La legittimazione attiva del ricorrente, direttamente e personalmente
toccato dal provvedimento impugnato, è certa. Pertanto il ricorso, tempestivo,
è ricevibile in ordine e può essere evaso sulla base degli atti (art. 18 PAmm).
1.2. Il
provvedimento di revoca della licenza di condurre a scopo di ammonimento
riveste il carattere di una decisione sulla fondatezza di un'accusa penale ai
sensi dell'art. 6 cifra 1 CEDU (DTF 121 II 26 consid. 2b). Il Tribunale
cantonale amministrativo statuisce perciò sul gravame con pieno potere di cognizione.
- La licenza
di condurre può essere revocata al conducente che, violando le norme della
circolazione, ha compromesso la sicurezza del traffico o disturbato terzi. Nei
casi di lieve entità, può essere pronunciato un ammonimento (art. 16 cpv. 2
LCStr). La licenza va invece obbligatoriamente revocata se il conducente ha
gravemente compromesso la sicurezza della circolazione (art. 16 cpv. 3 LCStr).
La revoca della licenza a titolo d'ammonimento ha per scopo di sanzionare il
conducente resosi colpevole di un'infrazione alle regole della circolazione e
di impedire casi di recidiva (art. 30 cpv. 2 OAC).
L'autorità
tenuta ad ordinare la revoca della licenza di condurre deve fissare la durata
di tale provvedimento, tenendo conto delle circostanze del caso. In particolare
essa deve tenere conto della colpa, della reputazione dell'interessato in
quanto conducente di veicoli a motore e della sua necessità professionale di
fare uso del veicolo (art. 17 cpv. 1 LCStr; 33 cpv. 2 OAC). La durata del
provvedimento deve essere di almeno un mese (art. 17 cpv. 1 lett. a LCStr).
- Nel caso
di specie, il ricorrente non contesta né il provvedimento di revoca della licenza
in sé, né la durata di due mesi fissata dalla Sezione della circolazione.
__________ chiede solo che la revoca della
licenza di condurre venga posticipata al mese di settembre 2003, adducendo un accresciuto
bisogno professionale, e meglio la necessità di poter disporre della licenza di
condurre per motivi professionali almeno sino a tale data, dovendosi recare
presso il cantiere da lui diretto ad __________.
Un simile bisogno può entrare tuttavia in
linea di conto esclusivamente per quantificare la durata della revoca, giusta
l’art. 33 cpv. 2 OAC, e non incide minimamente sul periodo durante il quale la
misura amministrativa deve essere scontata. Tale periodo viene fissato
d’ufficio dall’autorità competente.
Non esiste infatti alcuna base legale che
consenta al conducente responsabile di avvalersi del diritto di scegliere il
periodo di revoca della licenza secondo le proprie esigenze. Una simile prerogativa
risulterebbe del resto contraria allo scopo educativo e preventivo che la
misura intende perseguire.
Non si tratta quindi di una lacuna
legislativa, bensì di un silenzio qualificato, scientemente voluto dallo stesso
legislatore. L’argomentazione del Consiglio di Stato a riguardo risulta pertanto
ineccepibile e deve trovare conferma in questa sede.
- Stante
quanto precede, il ricorso deve essere respinto. La tassa di giustizia e le
spese seguono la soccombenza (art. 28 PAmm).
Per questi motivi,
visti gli art. 6 CEDU; 3, 16, 17, 27, 31, 32, 34, 35
90 LCStr; 4, 10 ONC; 17, 30, 33 OAC; 10 LALCStr, 2, 3, 18, 18, 28, 43, 46, 60
PAmm;
dichiara
e pronuncia:
- Il ricorso
è respinto.
2.La tassa di giustizia e le spese, per complessivi fr. 600.--, sono
poste a carico del ricorrente.
3.Contro la presente decisione, nella misura in cui è fondata sul diritto
pubblico federale, è dato ricorso di diritto amministrativo al Tribunale
federale di Losanna nel termine di 30 giorni dall’intimazione.
- Intimazione
a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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