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Numero d'incarto:
52.2003.150
Data decisione, Autorità:
18.06.2003, TRAM
Incarto n.
52.2003.150
Lugano
18 giugno 2003
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente,
Stefano Bernasconi, Werner Walser
segretario:
Athos Mecca, vicecancelliere
statuendo sul ricorso 7 maggio 2003 di
contro
la decisione 16 aprile 2003, n.1645, del Consiglio
di Stato, che ha annullato la decisione 3 dicembre 2002 del municipio di
__________, con la quale è stata negata a __________ la licenza edilizia per
la costruzione di un edificio da utilizzare quale sostra-stallino per il
ricovero animali al mappale __________ del Comune di __________, limitatamente
al dispositivo no. 2 (ripetibili);
viste le risposte:
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
che il 30
giugno 2002 __________ ha inoltrato al municipio di __________ una domanda di
licenza edilizia in sanatoria per la costruzione di una sostra – stallino per
il ricovero di animali sul mapp. __________ del Comune di __________;
che il 2
agosto 2002 i Servizi generali del Dipartimento del territorio si sono opposti
al rilascio della suddetta licenza edilizia;
che il 3
dicembre 2002 l’autorità comunale ha negato la licenza edilizia per la costruzione
in rassegna;
che
contro tale decisione il 15 gennaio 2003 __________ ha inoltrato ricorso al
Consiglio di Stato;
che,
considerando adempiuti i requisiti per un’eccezione secondo l’art. 24 LPT, con
risoluzione 16 aprile 2003 il Consiglio di Stato ha accolto il gravame
presentato da __________, condannando il municipio a versare a quest’ultimo fr.
500.-- a titolo di indennità per ripetibili;
che
l’insorgente si aggrava ora davanti al Tribunale cantonale amministrativo contestando
la decisione governativa limitatamente al dispositivo di condanna al pagamento
delle ripetibili (dispositivo n. 2), sostenendo di non dover rifondere alcunché
a titolo di ripetibili in quanto intervenuto nella procedura edilizia in
oggetto unicamente quale autorità decidente, riportando nella decisione le argomentazioni
formulate nel preavviso cantonale;
che con
osservazioni 15 maggio 2003 il resistente si rimette al giudizio di questo
Tribunale, limitandosi ad osservare che, in caso di accoglimento del presente
gravame, le indennità a titolo di ripetibili andrebbero poste a carico del
Dipartimento del territorio;
che con
risoluzione 20 maggio 2003 il Consiglio di Stato aderisce al gravame presentato
da __________ indicando che le indennità per ripetibili andranno a carico del
Dipartimento del territorio;
Considerato, in
diritto
che la
competenza del Tribunale cantonale amministrativo discende dall’art. 21 cpv. 1
LE;
che la
legittimazione attiva del Comune ricorrente è data (art. 21 cpv. 2 LE; art. 43
PAmm);
che il
gravame, tempestivo (art. 46 cpv. 1 PAmm), è ricevibile in ordine e può essere
evaso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18 PAmm);
che
giusta l'art. 31 PAmm, il Consiglio di Stato e il Tribunale cantonale
amministrativo, quali autorità di ricorso, condannano la parte soccombente al
pagamento di un'indennità alla controparte;
che di
principio anche l'ente pubblico, in quanto parte di un procedimento ricorsuale,
può essere condannato al pagamento di un'indennità alla parte vincente; anche
nell'ambito del giudizio sulle ripetibili occorre tuttavia debitamente
considerare le particolarità della comparsa in causa dell'ente pubblico;
che in
quest'ordine d'idee, la condanna dell'ente pubblico soccombente al pagamento di
un'indennità alla parte vincente si giustifica soltanto se lo stesso ha
partecipato alla lite quale unico antagonista della parte che ha avuto
successo; in questi casi, il fatto che l'ente pubblico sia comparso in causa
quale autorità decidente e non quale vera e propria parte non permette di esimerlo
dall'obbligo di risarcire la parte vincitrice (STA 30 ottobre 1992 in re Comune
di Cugnasco pubblicata in RDAT I - 1993 N. 19; F. Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege,
§ 38 no. 3, pag. 330).
che
l’autorità amministrativa è tenuta a condannare la parte soccombente al versamento
di ripetibili alla controparte che ne abbia fatto esplicita richiesta
(Borghi/Corti, Compendio di procedura amministrativa ticinese, ad art. 31 n.1);
che nella
fattispecie il municipio ha fondato la decisione di diniego della licenza edilizia
unicamente sul preavviso negativo del Dipartimento del territorio, vincolante
per l’autorità comunale ai sensi dell’art. 7 cpv. 2 LE;
che, in
concreto, l’interessato all’esito della procedura di ricorso di prima istanza
non era il Comune, che è comparso in causa quale autorità decidente e non per
tutelare suoi particolari interessi, ma __________ quale istante della licenza
edilizia;
che dalle
osservazioni presentate nella stessa procedura dinanzi al Consiglio di Stato
emerge come il Comune qui ricorrente non si sarebbe opposto ad un eventuale
accoglimento dell’impugna-tiva presentata da __________ qualora, dopo aver esperito
un sopralluogo, i Servizi cantonali avessero modificato il loro preavviso negativo;
che il
Comune non poteva pertanto essere considerato soccombente rispetto alle domande
di giudizio formulate in quella sede;
che è
quindi a ragione che il Comune chiede di essere liberato dall’obbligo di partecipare
alla rifusione delle ripetibili;
che con
risoluzione 20 maggio 2003 il Consiglio di Stato aderisce del resto al gravame
presentato dal municipio;
che,
visto quanto precede, il ricorso deve essere accolto;
che in
considerazione dell’esito, si prescinde dal prelievo di una tassa di giustizia,
non giustificandosi inoltre l’assegnazione di ripetibili in questa sede;
Per questi motivi,
visti gli art. 7 cpv. 2, 21 LE, 3, 18, 28, 31, 43, 46,
60, 61 PAmm;
dichiara
e pronuncia:
- Il ricorso
è accolto.
§. Di conseguenza il dispositivo n. 2 della
decisione 16 aprile 2003 (n. 1645) del Consiglio di Stato è modificato nel
senso che le ripetibili di fr. 500.-- sono poste a carico dello Stato del
Cantone Ticino (Dipartimento del territorio).
2.Non si prelevano né tassa di giudizio né spese.
Non si
assegnano ripetibili.
- Intimazione
a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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