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Numero d'incarto:
52.2003.149
Data decisione, Autorità:
31.07.2003, TRAM
Incarto n.
52.2003.149
Lugano
31 luglio 2003
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente,
Stefano Bernasconi, Werner Walser
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 7 maggio 2003 di
patrocinato da: avv.dr. __________
contro
la decisione 16 aprile 2003 del Consiglio di Stato
(n. 1648), che annulla la risoluzione 25 febbraio 2003 con cui il municipio
di __________ ha autorizzato il risanamento del portico esistente al mappale
n. __________ RF di __________;
viste le risposte:
15 maggio 2003 del
municipio di __________;
20 maggio 2003 del
Consiglio di Stato;
22 maggio 2003 di
__________;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
A. Il qui
ricorrente __________ è proprietario di un fondo (part. n. __________ RF),
situato nell'abitato di __________ e confinante verso nord con la part. n.
__________ RF di proprietà del resistente __________. Entrambi i fondi sono edificati
sin sul confine.
Sul fondo
del resistente v'è una casa d'abitazione (A), alla quale è annesso un corpo
edilizio di un solo piano (B), il cui tetto è adibito a terrazza. Sul fondo del
ricorrente, addossato a questo manufatto ed in minima parte alla casa
d'abitazione del resistente, v'era una piccola costruzione (C), utilizzata come
legnaia. Questo fabbricato era coperto da un tetto a due falde, sorretto da
quattro pilastri in sasso. Il lato ovest era parzialmente chiuso da un muro
alto circa 2.00 m, che univa i due pilastri. Gli altri lati erano invece
aperti.
206 RF
C
N
207 RF
Senza
chiedere alcun permesso, nel corso dell'estate del 2002 il ricorrente ha ristrutturato
la legnaia, mantenendo unicamente i quattro pilastri ed il muro che li
collegava sul lato ovest. Il tetto è stato sostituito e leggermente innalzato,
mentre ai lati sono stati eretti muri in mattoni, dotati di aperture.
Quando la
costruzione era ormai a tetto, il 7 agosto 2002 municipio ha ordinato al
ricorrente di sospendere i lavori, invitandolo ad inoltrare una domanda di
costruzione in sanatoria per le opere eseguite.
B. Alla
domanda di costruzione in sanatoria, presentata sotto forma di notifica e completata
il 22 gennaio 2003, si è opposto il vicino __________, contestando l'intervento
dal profilo dell'altezza e dello spazio di 15 cm lasciato tra il fabbricato ed
i suoi stabili.
Il 25
febbraio 2003 il municipio ha rilasciato la licenza richiesta, alla condizione
di chiudere lo spazio lasciato tra le costruzioni e di adottare gli
accorgimenti necessari per evitare che l'acqua vi si infiltri.
C. Con
giudizio 16 aprile 2003, il Consiglio di Stato ha annullato la licenza
edilizia, accogliendo il ricorso presentato contro di essa dal vicino opponente
e qui resistente.
Respinte
le censure d'ordine, il Governo ha in sostanza ritenuto che l’opera in disamina
non potesse beneficiare della garanzia delle situazioni acquisite e fosse da
configurare come una nuova costruzione. La licenza non potrebbe essere
accordata poiché l'opera, sorgendo a 15 cm dalla casa munita di finestre di
__________, disattenderebbe la distanza minima di 4.00 m, prescritta verso
edifici con aperture.
Il
giudizio ha condannato __________ a versare fr. 500.-- per spese e tassa di giustizia
e fr. 800.-- a titolo di indennità per ripetibili a __________.
D. Contro il
predetto giudizio governativo, __________ insorge ora dinanzi al Tribunale
cantonale amministrativo, chiedendone l’annullamento. Preliminarmente, il
ricorrente rimprovera al Consiglio di Stato di aver violato il suo diritto di
essere sentito per non aver esperito il sopralluogo richiesto e per aver preso
in considerazione lo scritto 7 aprile 2003, inviatogli dall’opponente dopo la
conclusione dello scambio degli allegati, al fine di chiedere il rispetto
dell'ordine di sospensione dei lavori.
Nel
merito, l'insorgente nega che la costruzione costituisca una nuova opera. Ribadita
la destinazione accessoria, sostiene che le distanze previste dalle NAPR sono rispettate,
essendo il fabbricato preesistente alle costruzioni realizzate sul fondo contermine.
Contesta
infine gli importi stabiliti per spese, tassa di giustizia e ripetibili, giudicandoli
eccessivi.
E. All’accoglimento
del ricorso si oppongono __________, il municipio ed il Consiglio di Stato,
sulla scorta di considerazioni che saranno riprese, se necessario, nei considerandi
che seguono.
Considerato, in
diritto
- La competenza
del Tribunale cantonale amministrativo è data dall’art. 21 LE. La legittimazione
attiva dell'insorgente, direttamente e personalmente toccato dalla decisione
impugnata, è certa (art. 43 PAmm). Il ricorso, tempestivo, è dunque ricevibile
in ordine.
Il
ricorso può essere evaso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18
PAmm). La situazione dei luoghi e dell'oggetto della contestazione emerge
chiaramente dall'ampia documentazione fotografica e dalla planimetria. Il
sopralluogo, che il ricorrente insistentemente chiede, è del tutto superfluo.
Per lo stesso motivo va respinta la censura di violazione del diritto di essere
sentito sollevata dall'insorgente con riferimento al rifiuto del Consiglio di
Stato di procedere ad una visita in luogo.
Infondato
è pure il rimprovero mosso al Consiglio di Stato in relazione allo scritto 7
aprile 2003 inviatogli da __________ per chiedere il rispetto dell'ordine di
sospendere i lavori, impartito dal municipio. Il giudizio impugnato, pur
accennandovi, non trae alcuna conclusione da questo scritto.
- 2.1.
Ricostruire significa riedificare un'opera demolita o andata distrutta, riproducendone
le caratteristiche principali (ubicazione, destinazione, dimensioni e foggia
architettonica). La ricostruzione è un intervento essenzialmente innovativo,
che incide nella sostanza della costruzione esistente. Ricade sotto il concetto
di ricostruzione anche la sostituzione delle parti principali dell'opera,
lasciando sussistere soltanto alcune parti secondarie di quella preesistente,
quali i muri perimetrali (DTF 102 Ib 216; A. Scolari, Commentario, II ed., ad
art. 1 LE, n. 643).
Risanare,
riattare o rinnovare significa invece ripristinare un'opera esistente, mediante
interventi, che travalicano i limiti dell'ordinaria manutenzione, ma ne conservano
la sostanza. Il risanamento o riattamento è quindi un intervento di natura conservativa,
che lascia inalterati gli elementi strutturali dell'opera edilizia.
Trasformare
significa infine modificare le caratteristiche qualitative o quantitative della
costruzione, cambiandone la destinazione d'uso o l'aspetto. La trasformazione è
sostanziale quando, pur mantenendo la sostanza della costruzione esistente, ne
altera in misura rilevante l'identità (Scolari, op. cit., n. 645).
Questi
concetti sono sostanzialmente ripresi dall'art. 9 cpv. 3 NAPR di __________.
2.2. In
concreto, è di meridiana evidenza che il controverso fabbricato non è stato
risanato, come pretende l'insorgente, ma ricostruito. Della vecchia
costruzione, sono infatti stati mantenuti soltanto i quattro pilastri ed il
muro del lato ovest. Tutto il resto, in particolare i muri perimetrali ed il
tetto, è stato edificato ex novo.
L'intervento
eccede manifestamente i limiti della manutenzione straordinaria per sconfinare
nella costruzione di un nuovo edificio, che pur riprendendo l'ubicazione e la
volumetria dell'opera preesistente non ne ricalca nemmeno le caratteristiche, essendo
chiuso sui quattro lati.
Il
manufatto in esame è quindi da considerare alla stregua di una nuova
costruzione e non di un'opera che beneficia della garanzia costituzionale della
proprietà, intesa come tutela delle situazioni acquisite. In quanto tale, deve
rispettare il nuovo diritto. Non esiste alcun diritto acquisito all'utilizzazione
dei fondi secondo il diritto anteriore (A. Scolari, op. cit., ad art. 70-71
LALPT, n. 508; Zimmerlin, Baugesetz des Kt. Aargau, II. ed., § 224 n. 6).
- 3.1.
Giusta l'art. 20 NAPR di __________, verso gli edifici principali privi di
aperture, esistenti sui fondi vicini, le costruzioni accessorie devono
rispettare la distanza di 3.00 m o sorgere in contiguità. Verso edifici
principali con aperture devono invece sorgere ad almeno 4.00 m.
3.2. In
concreto, la casa d'abitazione del resistente __________ è munita di aperture
rivolte verso il fondo del ricorrente. La controversa costruzione deve quindi
rispettare la distanza minima di 4.00 m. Sorgendo ad appena 15 cm da
quell'edificio, è evidente che non può essere autorizzata.
Del tutto
corrette appaiono di conseguenza le conclusioni tratte dal Consiglio di Stato
nel giudizio impugnato.
L'esito
non sarebbe diverso, qualora si volesse configurare l'intervento alla stregua
di una trasformazione di un fabbricato esistente, venuto a trovarsi in contrasto
con l'ordinamento delle distanze introdotto dal PR entrato in vigore nel 1990.
La trasformazione non potrebbe infatti essere autorizzata perché sostanziale e
quindi travalicante i limiti degli interventi ammissibili secondo l'art. 39
RLE.
- 4.1.
Giusta l’art. 28 PAmm, l’autorità amministrativa può applicare alle proprie decisioni
una tassa di giustizia variante da fr. 10.-- a fr. 5'000.--, rispettivamente
fr. 10'000.--, a seconda della natura pecuniaria o meno del procedimento
amministrativo. La tassa di giustizia va posta, di regola, a carico della parte
soccombente e deve rispettare i principi di copertura dei costi e di
equivalenza (Borghi / Corti, Compendio di procedura amministrativa ticinese, ad
art. 28 PAmm, N. 2); la tassa applicata deve in particolare risultare
adeguatamente commisurata al dispendio amministrativo occasionato
dall'impugnativa. Nella determinazione della tassa di giustizia l'autorità
decidente fruisce di un ampio margine discrezionale, il cui esercizio può
essere censurato da parte delle istanze di ricorso soltanto nella misura in cui
configuri gli estremi di una violazione del diritto, sotto il profilo di un
abuso del potere d'apprezzamento (cfr. Borghi / Corti, loc. cit.).
4.2. La
tassa di giustizia di fr. 500.- applicata dal Consiglio di Stato rispetta i
principi summenzionati. È semmai commisurata per difetto, poiché l'evasione di
un ricorso come quello inoltrato dal ricorrente provoca costi sicuramente
superiori. Basti rapportare lo stipendio dei giuristi e del personale
amministrativo alla durata del lavoro occasionato.
- 5.1.
Giusta l'art. 31 PAmm, il Consiglio di Stato e il Tribunale cantonale amministrativo,
quali autorità di ricorso, condannano la parte soccombente al pagamento di un'indennità
alla controparte.
L'indennità
deve essere commisurata alle spese oggettivamente indispensabili, occasionate
alla controparte vincente per la tutela dei suoi interessi.
5.2. In
concreto, l'indennità di fr. 800.- riconosciuta dal Consiglio di Stato al qui
resistente non presta il fianco a critiche. Anch'essa è semmai commisurata per
difetto. Equivale all'onorario dovuto ad un avvocato per quattro ore di lavoro.
Non è sicuramente eccessiva.
- Sulla
scorta delle considerazioni che precedono il ricorso va quindi respinto.
La tassa
di giustizia e le ripetibili, commisurate tendendo conto dei criteri summenzionati,
sono poste a carico del ricorrente secondo soccombenza.
Per questi motivi,
visti gli art. 21 LE, 39 RLE; 20 NAPR, 3, 18, 28, 31,
43, 60, 61 PAmm;
dichiara
e pronuncia:
-
Il ricorso
è respinto.
-
La tassa di
giustizia di fr. 1’000.-- è posta a carico del ricorrente, che rifonderà a
__________ fr. 800.-- a titolo di ripetibili.
-
Intimazione
a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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