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Numero d'incarto:
52.2003.145
Data decisione, Autorità:
04.07.2003, TRAM
Incarto n.
52.2003.145
Lugano
4 luglio 2003
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente,
Stefano Bernasconi e Werner Walser
segretario:
Thierry Romanzini, vicecancelliere
statuendo sul ricorso 5 maggio 2003 di
contro
la risoluzione 1° aprile 2003 (n. 1529) del
Consiglio di Stato, che ha respinto l'impugnativa presentata dall'insorgente
avverso la decisione 28 gennaio 2003 del Dipartimento delle istituzioni,
Sezione dei permessi e dell'immigrazione, in materia di revoca del permesso
di dimora;
viste le risposte:
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
A. a)
Nell'agosto 1990 la cittadina dominicana __________ (1965) è entrata in Svizzera
per svolgere l'attività di artista, ottenendo per tale motivo diversi permessi
di dimora di breve durata, l'ultimo dei quali valido fino al 31 marzo 1991.
b) Il 14 giugno 1991 l'allora Ufficio
cantonale degli stranieri e dei passaporti del Dipartimento di polizia ha
respinto la domanda della ricorrente volta al rilascio di un permesso di dimora
in attesa di contrarre matrimonio con __________ (detto __________) __________
(1933), quest'ultimo essendo coniugato.
Dal 19 dicembre 1991 al 31 marzo 1992 e dal
25 agosto al 7 ottobre 1992 l'insorgente ha soggiornato illegalmente nel nostro
Paese.
c) Con decisione 16 ottobre 1996, confermata
il 26 marzo 1997 dal Dipartimento di giustizia e polizia, l'Ufficio federale
degli stranieri ha respinto la domanda di entrata nel nostro Paese, depositata
il 10 giugno 1996 da __________ presso il Consolato generale di Svizzera a S.
Domingo, per trascorrere 3 mesi di vacanza insieme al figlio __________
(18.9.1995) presso __________, cittadino italiano a quel momento coniugato.
B. a) Il 25
febbraio 2001, la ricorrente è stata autorizzata a rientrare in Svizzera al beneficio
di un permesso di dimora temporaneo L, in attesa di contrarre matrimonio con
__________ (detto __________) __________, il quale aveva nel frattempo divorziato.
Le nozze sono state celebrate il 6 aprile
2001 a __________. A seguito del matrimonio, __________ ha ottenuto un permesso
di dimora annuale, l'ultima volta rinnovato fino al 5 aprile 2003.
Madre di 5 figli nati da precedenti
relazioni, i quali vivono nella __________, la ricorrente lavora come cameriera
presso __________ a __________.
b) Con decisione 28 gennaio 2003 la Sezione dei
permessi e dell'immigrazione del Dipartimento delle istituzioni ha revocato il
permesso di dimora a __________, fissandole un termine con scadenza il 5 aprile
2003 per lasciare il territorio cantonale, perché si era separata dal marito e
conviveva con un altro uomo.
La decisione è stata resa sulla base degli
art. 4, 7, 9, 12, 16 LDDS e 8 ODDS.
C. Con
giudizio 1° aprile 2003 il Consiglio di Stato ha confermato la suddetta
risoluzione, respingendo l'impugnativa interposta da __________.
Dopo aver lasciato indeciso se i coniugi
avessero contratto un matrimonio fittizio nonostante diversi indizi in tal
senso, il Governo ha rilevato che, in ogni caso, non sussisteva più tra di loro
un legame sentimentale in quanto la ricorrente viveva con un altro uomo. Ha
quindi considerato manifestamente abusivo, da parte dell'insorgente, appellarsi
al connubio per conservare il permesso di dimora. Non portava a diversa
conclusione il fatto che la pratica di divorzio inoltrata dal marito non era ancora
giunta a conclusione.
L'Esecutivo cantonale ha inoltre rilevato
che l'interessata non poteva invocare la protezione sancita dall'art. 8 CEDU,
perché la relazione coniugale non era più intatta. Ha poi ritenuto esigibile il
suo rientro nella __________, dove era nata e cresciuta e vivono i suoi figli.
D. Contro la
predetta pronunzia governativa, __________ si aggrava ora davanti al Tribunale
cantonale amministrativo chiedendo di annullarla.
In sostanza, contesta di invocare il vincolo
matrimoniale in maniera manifestamente abusiva, perché non ha ancora divorziato
dal marito.
Chiede inoltre che sia concesso l'effetto
sospensivo al gravame.
E. All'accoglimento
del gravame si oppongono sia il dipartimento sia il Consiglio di Stato con
argomenti di cui si dirà, per quanto necessario, in seguito.
Considerato, in
diritto
- 1.1. In
materia di diritto degli stranieri la competenza del Tribunale cantonale amministrativo
a statuire in merito ai gravami inoltrati avverso le decisioni del Consiglio di
Stato è data soltanto nella misura in cui queste ultime possono essere
impugnate con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale (art. 10
lett. a LALPS).
1.2. In concreto, con decisione 28 gennaio
2003 il dipartimento ha revocato il permesso valido sino al 5 aprile 2003, che
__________ deteneva in quel momento. Contro questo genere di provvedimenti è,
in linea di principio, proponibile il ricorso di diritto amministrativo al Tribunale
federale (art. 101 lett. d OG).
Sennonché, l'autorizzazione di soggiorno di
cui beneficiava l'insorgente è scaduta nelle more della procedura ricorsuale.
Dato che essa non ha un interesse pratico e attuale a impugnare tale decisione,
il gravame è pertanto divenuto privo di oggetto.
1.3. Il giudizio impugnato non concerne
tuttavia solo la revoca, ma si riferisce anche al rifiuto di rinnovare a
__________ il permesso di dimora di cui era titolare. Occorre dunque esaminare
se il ricorso di diritto amministrativo sia ricevibile sotto questo profilo.
1.3.1. In ambito di polizia degli stranieri
il ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale non è esperibile
contro il rilascio o il rifiuto di permessi al cui ottenimento la legislazione
federale non conferisce un diritto (art. 100 cpv. 1 lett. n. 3 OG). L'art. 4
LDDS sancisce che l'autorità competente decide liberamente, nei limiti delle
disposizioni della legge e dei trattati con l'estero, in merito alla
concessione del permesso di dimora o di domicilio. La persona straniera ha
quindi un diritto all'ottenimento di un simile permesso solo laddove tale
pretesa si fonda su una disposizione particolare del diritto federale o di un
trattato internazionale (DTF 127 II 60 consid. 1a, 126 II 425 consid. 1 con rinvii).
1.3.2. Non esiste tra la Confederazione
Svizzera e la Repubblica Dominicana alcun trattato che regoli in modo specifico
il soggiorno in Svizzera di cittadini del menzionato Stato, accordo dal quale
potrebbe scaturire un diritto al rilascio o al rinnovo del permesso di dimora.
1.3.3. Giusta l'art. 7 cpv. 1 prima frase
LDDS, il coniuge straniero di un cittadino svizzero ha diritto al rilascio e
alla proroga di un permesso di dimora. Ai fini dell'applicazione della suddetta
norma, è determinante unicamente l'esistenza di un vincolo matrimoniale
giuridicamente valido (DTF 119 Ib 417 e segg., consid. 2c).
In concreto, dall'inserto di causa risulta
che l'interessata è ancora sposata con un cittadino elvetico. Di conseguenza
essa ha, in linea di principio, diritto al rinnovo del permesso di soggiorno.
Pertanto, essendo la decisione impugnata suscettibile di essere dedotta davanti
all'alta Corte federale mediante un ricorso di diritto amministrativo, si deve
concludere che la competenza di questo Tribunale a statuire sull'impugnativa
inoltrata da __________ è data. Se il permesso in oggetto possa esserle rifiutato,
è una questione di merito.
1.4. Il gravame in oggetto, tempestivo (art.
46 cpv. 1 PAmm) e presentato da una persona senz'altro legittimata a ricorrere
(art. 43 PAmm), è pertanto ricevibile in ordine e può essere evaso sulla base
degli atti, senza istruttoria (art. 18 cpv. 1 PAmm).
Non è infatti necessario procedere
all'audizione di __________, responsabile del __________ a __________ presso
cui l'insorgente lavora, in quanto tale mezzo di prova non apporterebbe a
questo Tribunale ulteriori elementi di rilievo per il giudizio. L'insorgente
non precisa peraltro i motivi per cui la sua datrice di lavoro dovrebbe essere
sentita.
-
Il
Consiglio di Stato, nonostante abbia rilevato alcuni indizi di matrimonio
fittizio, segnatamente la mancanza di un permesso di soggiorno per vivere
stabilmente in Svizzera, la differenza di età di oltre 30 anni, la celerità
della celebrazione delle nozze, nonché la mancanza di contatti tra i coniugi
sino al 2000 e la promessa di denaro al marito (risoluzione governativa ad E.,
pag. 8), ha poi argomentato che, invocando il vincolo coniugale esistente solo
formalmente, la ricorrente commetteva un abuso manifesto di diritto.
-
3.1. Ferme
queste premesse, per costante giurisprudenza vi è abuso di diritto laddove un
determinato istituto giuridico è invocato per realizzare interessi che il medesimo
istituto non si prefigge di tutelare (DTF 121 I 367, consid. 3b). In relazione
all'art. 7 LDDS, ciò è il caso allorquando il coniuge straniero di un cittadino
svizzero si richiama ad un matrimonio che sussiste solo a livello formale,
unicamente per ottenere il rilascio o il rinnovo di un permesso di soggiorno:
un simile scopo non risulta in effetti tra quelli tutelati dalla norma in
questione (DTF 128 II 145, consid. 2.2.).
3.2. La prassi ha tuttavia precisato che
l'esistenza di una situazione di abuso non deve essere ammessa con eccessiva
facilità; in particolare non vi è abuso di diritto già per il fatto che i
coniugi vivono separati o perché tra loro è pendente una procedura di divorzio.
Nel formulare l'art. 7 LDDS, il legislatore ha infatti volontariamente omesso
di far dipendere il diritto del coniuge straniero di un cittadino svizzero
all'ottenimento di un permesso di soggiorno dall'esistenza di una comunione matrimoniale
di fatto (DTF 121 II 97 segg.): è per contro necessario che vi siano concreti
indizi tali da ritenere che i coniugi non siano (più) intenzionati a condurre
una vita in comune e rimangano uniti dal vincolo matrimoniale soltanto per
ragioni di polizia degli stranieri (DTF 127 II 49, consid. 5a e rif.). In altre
parole, il fatto che i coniugi vivano separati non è altro che un elemento -
più o meno importante a seconda delle circostanze - tra i tanti che la
competente autorità deve prendere in considerazione per valutare se sia data
una delle fattispecie contemplate dall'art. 7 cpv. 2 LDDS e per negare, se del
caso, il rilascio o il rinnovo del permesso di soggiorno al coniuge straniero
di un cittadino svizzero.
- 4.1. In
concreto, dalle nozze celebrate il 6 aprile 2001, i coniugi __________ hanno
convissuto solo fino al luglio 2002. Da allora essi trascorrono la loro vita
coniugale separati (v. verbale di udienza 14 ottobre 2002 della Pretura di
Acquarossa).
La ricorrente non nega peraltro di convivere
attualmente con __________ (v. contratto di locazione 8 gennaio 2003 sottoscritto
da __________ e __________; scritto 16 gennaio 2003 dell'insorgente).
4.2. Da quanto precede, con l'unione
coniugale gravemente turbata ed esistente solo dal lato formale, __________ ha
manifestamente commesso abuso di diritto invocando il proprio matrimonio per
poter soggiornare in Svizzera. Venuto meno il motivo del soggiorno della
ricorrente nel nostro Paese, viene pure a mancare la ragione che giustifica il
rinnovo del permesso di dimora in suo favore, ritenuto che lo scopo dell'art. 7
LDDS è quello di permettere e assicurare una vita famigliare in Svizzera.
In siffatte circostanze, a ragione la
Sezione dei permessi e dell'immigrazione ha deciso di revocare il permesso di
dimora all'insorgente, negando implicitamente il rinnovo dello stesso.
4.3. Non porta a diversa conclusione il
fatto che la ricorrente lavori regolarmente nel nostro Paese.
Essa ha ottenuto un permesso di dimora al
fine di vivere con il marito e non per altri motivi. Il fatto che essa fosse
stata autorizzata a svolgere un'attività lucrativa in Svizzera è infatti
soltanto una conseguenza dell’unione coniugale e non costituisce lo scopo della
sua dimora e quindi non è qui rilevante.
- Visto
quanto precede, la ricorrente non può nemmeno prevalersi di una vita famigliare
intatta e vissuta ai sensi dell'art. 8 CEDU al fine di ottenere il rinnovo del
suo permesso di soggiorno in base a questo disposto, non essendovi (più) stata
vita famigliare.
E' inoltre incontestata l'esigibilità del
rientro in Patria della ricorrente, dove vivono i suoi figli.
- In esito
alle considerazioni che precedono, il ricorso dev'essere respinto.
Con l'emanazione del presente giudizio, la
domanda di concessione dell'effetto sospensivo all'impugnativa diviene priva di
oggetto.
La tassa di giustizia e le spese seguono la
soccombenza (art. 28 PAmm).
Per questi motivi,
visti gli art. 8 CEDU;1, 4, 7, 9 LDDS; 100 cpv. 1
lett. b n. 3, 101 lett. d OG; 10 lett. a LALPS; 3, 18, 28, 43, 46, 47, 60 e 61
PAmm;
dichiara
e pronuncia:
- Il ricorso
è respinto.
§. Di conseguenza la cittadina dominicana
__________ (15 agosto 1965) è tenuta a lasciare il territorio cantonale entro
il 31 agosto 2003 notificandone la partenza al competente ufficio regionale
degli stranieri.
-
La tassa di
giustizia e le spese, di complessivi fr. 800.–, sono a carico della ricorrente.
-
Contro la
presente decisione è dato ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale
a Losanna nel termine di 30 giorni dall'intimazione.
-
Intimazione
a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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