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Numero d'incarto:
52.2003.144
Data decisione, Autorità:
26.05.2003, TRAM
Incarto n.
52.2003.144
Lugano
26 maggio 2003
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente,
Stefano Bernasconi e Werner Walser
segretario:
Thierry Romanzini, vicecancelliere
statuendo sul ricorso 5 maggio 2003 di
patrocinata dall'avv. __________
contro
la risoluzione 18 marzo 2003 (n. 1265) del Consiglio
di Stato, che ha respinto l'impugnativa presentata dall'insorgente avverso la
decisione 6 febbraio 2003 del Dipartimento delle finanze e dell'economia, Sezione
per il promovimento economico e del lavoro, Ufficio della manodopera estera
(blocco parziale di nuovi permessi di lavoro per manodopera estera non
domiciliata per la durata di tre mesi);
viste le risposte:
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
che il 6
febbraio 2003 l'UMOE ha deciso, nei confronti della __________, il blocco
parziale per la durata di tre mesi di nuovi permessi di lavoro per manodopera
estera non domiciliata, in quanto diversi lavoratori stranieri avevano svolto
un'attività lucrativa senza la necessaria autorizzazione presso la menzionata
ditta;
che ad un
eventuale ricorso è stato tolto l'effetto sospensivo;
che la
decisione è stata resa sulla base degli art. 49 cpv. 1 lett. g e 55 OLS, 9
LALPS e 48 Rast-extra CE/AELS;
che con
giudizio 18 marzo 2003 il Consiglio di Stato ha confermato la suddetta risoluzione,
respingendo l'impugnativa contro di essa interposta dalla __________;
che alla
cifra 3 del dispositivo della risoluzione veniva indicato che la stessa era definitiva;
che, con
sentenza 28 aprile 2003, il Tribunale federale ha dichiarato inammissibile il
ricorso di diritto pubblico inoltrato dall'insorgente avverso la predetta
pronunzia governativa per mancato esaurimento dei rimedi di diritto cantonali;
che
l'alta Corte ha rilevato che il legale dell'insorgente, usando la dovuta
diligenza e consultando i testi di legge, poteva facilmente giungere alla
conclusione che doveva agire in sede cantonale con un ricorso di diritto
amministrativo prima di rivolgersi al Tribunale federale;
che la
__________ insorge ora dinnanzi al Tribunale cantonale amministrativo,
chiedendogli di annullare la risoluzione governativa del 18 marzo 2003;
che
l'insorgente ritiene il ricorso tempestivo: a suo dire, sarebbe scorretto farle
subire le conseguenze dell'inesattezza delle indicazioni delle vie ricorsuali
nella decisione del Consiglio di Stato;
che, in
questo senso, invoca la restituzione dei termini;
che, nel
merito, ritiene la decisione impugnata arbitraria e lamenta una lesione del suo
diritto di essere sentito per motivi che non è necessario riassumere;
che con
istanza pedissequa al gravame postula la concessione dell'effetto sospensivo al
ricorso;
che il
Consiglio di Stato e l'UMOE si rimettono al giudizio del Tribunale per quanto
riguarda la richiesta di restituzione dei termini e l'ammissibilità del
gravame, mentre nel merito si oppongono entrambe all'accoglimento del ricorso
con argomenti di cui si dirà, se necessario, in seguito;
considerato, in
diritto
che la
competenza del Tribunale cantonale amministrativo e la legittimazione attiva
della __________ sono date dagli art. 100 lett. b n. 3 OG, 55 cpv. 1 OLS, 10
lett. a LALPS e 43 PAmm;
che
l'art. 10 lett. a LALPS sancisce che entro 15 giorni dalla notifica della
decisione del Consiglio di Stato è dato ricorso al Tribunale cantonale amministrativo
(v. anche art. 46 cpv. 1 PAmm);
che i
termini stabiliti dalla legge sono perentori (art. 11 primo periodo PAmm);
che in
concreto, è incontestato che la decisione 18 marzo 2003 del Consiglio di Stato
è stata notificata alla ricorrente il 24 marzo successivo;
che i 15
giorni per impugnare il provvedimento hanno quindi iniziato a decorrere il 25
marzo 2003 e sono scaduti l'8 aprile 2003; ne consegue che la decisione impugnata
è cresciuta in giudicato il giorno successivo;
che il
ricorso 5 maggio 2003 al Tribunale cantonale amministrativo è dunque manifestamente
tardivo;
che il
rimprovero mosso dalla ricorrente all'Esecutivo cantonale per l'inesatta indicazione
delle vie ricorsuali nella risoluzione impugnata non permette di giungere a diversa
conclusione;
che, come
ha rilevato il Tribunale federale nella sentenza 28 aprile 2003 (consid. 3.2.),
usando la dovuta diligenza e consultando i testi di legge il legale
dell'insorgente poteva infatti facilmente avvedersi che doveva agire in sede
cantonale con un ricorso di diritto amministrativo;
che per i
medesimi motivi nemmeno la restituzione in intero contro il lasso dei termini
(art. 12 PAmm), invocata peraltro genericamente dalla ricorrente, permette di
giungere a conclusioni a lei più favorevoli;
che,
infatti, per concedere il beneficium restitutionis è necessario che l'omissione
non sia dovuta ad alcuna colpa significativa della parte in causa o del suo
rappresentante (Borghi/Corti, Compendio di procedura amministrativa ticinese,
n. 1 ad art. 12);
che in
esito alle considerazioni che precedono, il gravame dev'essere dichiarato irricevibile
siccome inoltrato oltre i termini ricorsuali;
che con
l'emanazione del presente giudizio, la domanda di concessione dell'effetto
sospensivo all'impugnativa diviene priva di oggetto;
che tassa
e spese di giustizia sono poste a carico della parte soccombente (art. 28
PAmm).
Per questi motivi,
visti gli art. 100 cpv. 1 lett. b n. 3 OG; 10 lett. a
LALPS; 55 OLS; 3, 11, 26, 28, 43, 46, 47, 60 PAmm;
dichiara
e pronuncia:
-
Il ricorso
è irricevibile, in quanto tardivo.
-
Tassa e
spese di giustizia, per complessivi fr. 600.–, sono a carico della ricorrente.
-
Contro la
presente decisione, nella misura in cui è fondata sul diritto pubblico federale,
è dato ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale a Losanna nel termine
di 30 giorni dall'intimazione.
-
Intimazione
a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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