Late administrative appeal against partial work-permit ban

52.2003.144Altro tribunale26 mag 2003Dismissed

Estratto da Omnilex

Sintesi Omnilex

The company challenged a government decision confirming a three-month partial ban on new work permits for non-resident foreign labor. The cantonal administrative court held that the government decision had been notified on 24 March 2003 and that the 15-day appeal deadline expired on 8 April 2003. The appeal filed on 5 May 2003 was therefore manifestly late. The court rejected the argument based on incorrect remedies information and found no basis for restitution of the time limit because the omission was attributable to significant fault of counsel. The request for suspensive effect became moot. Costs of CHF 600 were imposed on the appellant.

Massima Omnilex

Art. 10 lett. a LALPS, art. 11 e 12 PAmm; ricorso amministrativo tardivo e restituzione dei termini: i termini legali sono perentori e decorrono dalla notificazione della decisione; l'inesatta indicazione delle vie di ricorso non sana la tardività quando il patrocinatore, con l'ordinaria diligenza, poteva riconoscere il rimedio corretto. La restituzione del termine presuppone che l'omissione non sia imputabile a colpa significativa della parte o del suo rappresentante (consid. relativo alla tardività e alla restitutione). Un ricorso manifestamente tardivo è irricevibile; con tale esito, la domanda di effetto sospensivo diviene priva d'oggetto.

Testo completo

AIUTO RICERCA

Anteprima di stampa

Numero d'incarto: 52.2003.144

Data decisione, Autorità: 26.05.2003, TRAM

Incarto n. 52.2003.144

Lugano 26 maggio 2003

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Lorenzo Anastasi, presidente, Stefano Bernasconi e Werner Walser

segretario:

Thierry Romanzini, vicecancelliere

statuendo sul ricorso 5 maggio 2003 di


patrocinata dall'avv. __________

contro

la risoluzione 18 marzo 2003 (n. 1265) del Consiglio di Stato, che ha respinto l'impugnativa presentata dall'insorgente avverso la decisione 6 febbraio 2003 del Dipartimento delle finanze e dell'economia, Sezione per il promovimento economico e del lavoro, Ufficio della manodopera estera (blocco parziale di nuovi permessi di lavoro per manodopera estera non domiciliata per la durata di tre mesi);

viste le risposte:

  • 13 maggio 2003 dell'Ufficio della manodopera estera (in seguito UMOE);

  • 13 maggio 2003 del Consiglio di Stato;

letti ed esaminati gli atti;

ritenuto, in fatto

che il 6 febbraio 2003 l'UMOE ha deciso, nei confronti della __________, il blocco parziale per la durata di tre mesi di nuovi permessi di lavoro per manodopera estera non domiciliata, in quanto diversi lavoratori stranieri avevano svolto un'attività lucrativa senza la necessaria autorizzazione presso la menzionata ditta;

che ad un eventuale ricorso è stato tolto l'effetto sospensivo;

che la decisione è stata resa sulla base degli art. 49 cpv. 1 lett. g e 55 OLS, 9 LALPS e 48 Rast-extra CE/AELS;

che con giudizio 18 marzo 2003 il Consiglio di Stato ha confermato la suddetta risoluzione, respingendo l'impugnativa contro di essa interposta dalla __________;

che alla cifra 3 del dispositivo della risoluzione veniva indicato che la stessa era definitiva;

che, con sentenza 28 aprile 2003, il Tribunale federale ha dichiarato inammissibile il ricorso di diritto pubblico inoltrato dall'insorgente avverso la predetta pronunzia governativa per mancato esaurimento dei rimedi di diritto cantonali;

che l'alta Corte ha rilevato che il legale dell'insorgente, usando la dovuta diligenza e consultando i testi di legge, poteva facilmente giungere alla conclusione che doveva agire in sede cantonale con un ricorso di diritto amministrativo prima di rivolgersi al Tribunale federale;

che la __________ insorge ora dinnanzi al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendogli di annullare la risoluzione governativa del 18 marzo 2003;

che l'insorgente ritiene il ricorso tempestivo: a suo dire, sarebbe scorretto farle subire le conseguenze dell'inesattezza delle indicazioni delle vie ricorsuali nella decisione del Consiglio di Stato;

che, in questo senso, invoca la restituzione dei termini;

che, nel merito, ritiene la decisione impugnata arbitraria e lamenta una lesione del suo diritto di essere sentito per motivi che non è necessario riassumere;

che con istanza pedissequa al gravame postula la concessione dell'effetto sospensivo al ricorso;

che il Consiglio di Stato e l'UMOE si rimettono al giudizio del Tribunale per quanto riguarda la richiesta di restituzione dei termini e l'ammissibilità del gravame, mentre nel merito si oppongono entrambe all'accoglimento del ricorso con argomenti di cui si dirà, se necessario, in seguito;

considerato, in diritto

che la competenza del Tribunale cantonale amministrativo e la legittimazione attiva della __________ sono date dagli art. 100 lett. b n. 3 OG, 55 cpv. 1 OLS, 10 lett. a LALPS e 43 PAmm;

che l'art. 10 lett. a LALPS sancisce che entro 15 giorni dalla notifica della decisione del Consiglio di Stato è dato ricorso al Tribunale cantonale amministrativo (v. anche art. 46 cpv. 1 PAmm);

che i termini stabiliti dalla legge sono perentori (art. 11 primo periodo PAmm);

che in concreto, è incontestato che la decisione 18 marzo 2003 del Consiglio di Stato è stata notificata alla ricorrente il 24 marzo successivo;

che i 15 giorni per impugnare il provvedimento hanno quindi iniziato a decorrere il 25 marzo 2003 e sono scaduti l'8 aprile 2003; ne consegue che la decisione impugnata è cresciuta in giudicato il giorno successivo;

che il ricorso 5 maggio 2003 al Tribunale cantonale amministrativo è dunque manifestamente tardivo;

che il rimprovero mosso dalla ricorrente all'Esecutivo cantonale per l'inesatta indicazione delle vie ricorsuali nella risoluzione impugnata non permette di giungere a diversa conclusione;

che, come ha rilevato il Tribunale federale nella sentenza 28 aprile 2003 (consid. 3.2.), usando la dovuta diligenza e consultando i testi di legge il legale dell'insorgente poteva infatti facilmente avvedersi che doveva agire in sede cantonale con un ricorso di diritto amministrativo;

che per i medesimi motivi nemmeno la restituzione in intero contro il lasso dei termini (art. 12 PAmm), invocata peraltro genericamente dalla ricorrente, permette di giungere a conclusioni a lei più favorevoli;

che, infatti, per concedere il beneficium restitutionis è necessario che l'omissione non sia dovuta ad alcuna colpa significativa della parte in causa o del suo rappresentante (Borghi/Corti, Compendio di procedura amministrativa ticinese, n. 1 ad art. 12);

che in esito alle considerazioni che precedono, il gravame dev'essere dichiarato irricevibile siccome inoltrato oltre i termini ricorsuali;

che con l'emanazione del presente giudizio, la domanda di concessione dell'effetto sospensivo all'impugnativa diviene priva di oggetto;

che tassa e spese di giustizia sono poste a carico della parte soccombente (art. 28 PAmm).

Per questi motivi,

visti gli art. 100 cpv. 1 lett. b n. 3 OG; 10 lett. a LALPS; 55 OLS; 3, 11, 26, 28, 43, 46, 47, 60 PAmm;

dichiara e pronuncia:

  1. Il ricorso è irricevibile, in quanto tardivo.

  2. Tassa e spese di giustizia, per complessivi fr. 600.–, sono a carico della ricorrente.

  3. Contro la presente decisione, nella misura in cui è fondata sul diritto pubblico federale, è dato ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale a Losanna nel termine di 30 giorni dall'intimazione.

  4. Intimazione a:


Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente Il segretario

Ultimo aggiornamento: 02.07.2026

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Parole chiave

late appealdeadlinerestoration of time limitadministrative lawwork permitssuspensive effectcourt costs

Estratto da Omnilex

Questione giuridica chiave

Whether the administrative appeal was filed within the statutory deadline

Decisione estratta

No; the 15-day period expired on 2003-04-08, so the appeal filed on 2003-05-05 was manifestly late.

Motivazione estratta

The government decision was notified on 2003-03-24. Under the applicable rules, the deadline began on 2003-03-25 and was peremptory.

Questione giuridica chiave

Whether incorrect indication of the remedies in the government decision justified timeliness or restitution of time limits

Decisione estratta

No; the misleading indication did not change the result, and restitution was not available because the omission was attributable to significant fault of the appellant's counsel.

Motivazione estratta

The Federal Supreme Court had already noted that diligent consultation of the statutes would have shown the need to appeal first before the cantonal administrative court. The request for restitution was also made only in generic terms.

Questione giuridica chiave

Whether the request for suspensive effect should be decided

Decisione estratta

It became moot once the appeal was declared inadmissible.

Motivazione estratta

With the decision on the merits, no separate suspensive relief remained to be granted.

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