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Numero d'incarto:
52.2003.134
Data decisione, Autorità:
17.06.2003, TRAM
Incarto n.
52.2003.134-132
Lugano
17 giugno 2003
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente,
Stefano Bernasconi, Werner Walser
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sui ricorsi
a)
b)
16 aprile 2003 della
17 aprile 2003 di
contro
la decisione 31 marzo 2003 della Commissione di
vigilanza per l’applicazione della legge sull’esercizio della professione di
impresario costruttore (CV-LEPIC) che vieta a __________ di proseguire i
lavori in corso sulla part. n. __________ RF di __________;
viste le risposte 8 maggio
2003 della CV-LEPIC ad entrambi i ricorsi;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
che il 29
maggio 2002 il municipio di __________ ha rilasciato alla __________, la
licenza edilizia per opere di ripristino resesi necessarie in seguito ad un
incendio al capannone (mapp. n. __________ RF) di sua proprietà, per un costo
d’intervento complessivo indicato nella domanda di costruzione di fr.
800'000.--;
che,
venuta a conoscenza del fatto che i lavori venivano eseguiti da __________, il
quale non è iscritto all’albo degli impresari costruttori, il 31 marzo 2003 la
CV-LEPIC gli ha vietato di proseguirli, negando l’effetto sospensivo ad un
eventuale ricorso; parallelamente ha avviato una procedura contravvenzionale
nei suoi confronti;
che il 1°
aprile 2003 la polizia cantonale ha constatato che due operai alle dipendenze
del ricorrente lavoravano sul cantiere: il primo da 2, il secondo da 15 giorni;
che
avverso il provvedimento di sospensione dei lavori, __________ e la __________
si aggravano ora dinanzi al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendone
l’annullamento;
che gli
insorgenti contestano l’operato della CV-LEPIC per aver fatto intervenire la
forza pubblica solo susseguentemente all’ordine di sospensione e, a loro dire,
senza spiegare su quali presupposti è stata presa la decisione di sospensione;
che
all’accoglimento dei ricorsi si oppone la CV-LEPIC, adducendo che dalla domanda
di costruzione risultano costi di costruzione di circa fr. 800'000.--, di cui almeno
fr. 400'000.-- per lavori di capomastro, i quali, da un esame sommario, sarebbero
stati appaltati al ricorrente __________, che non è iscritto all’albo degli impresari
e costruttori;
considerato, in
diritto
che la
competenza del tribunale cantonale amministrativo è data (art. 15 cpv. 1
LEPIC), la legittimazione attiva degli insorgenti certa (art. 43 PAmm) e la tempestività
delle impugnative sicura (art. 46 cpv. 1 PAmm);
che i
gravami sono dunque ricevibili in ordine e possono essere evasi con unico
giudizio (art. 51 PAmm), senza esperire ulteriori accertamenti (art. 18 PAmm);
che nel
canton Ticino, l’esercizio della professione di impresario costruttore è soggetto
ad autorizzazione (art. 2 LEPIC);
che, di
principio, giusta l’art. 4 cpv. 1 LEPIC, soltanto le imprese di costruzione
iscritte al relativo albo sono abilitate ad eseguire lavori di sopra- e sottostruttura;
che non
soggiace tuttavia all’applicazione della LEPIC l’esecuzione, a titolo professionale,
di lavori di modesta importanza o particolarmente semplici, che possono essere
eseguiti anche da persone senza particolari conoscenze nel ramo della costruzione
e senza l’ausilio di attrezzature importanti; sono considerati di modesta
importanza i lavori i cui costi preventivabili non superano l’importo di fr.
30'000.-- (art. 4 cpv. 2 e 3 LEPIC);
che
l’esecuzione dei lavori non può essere suddivisa in lotti al fine di sottrarli
all’applicazione dell’art. 4 cpv. 1 LEPIC (art. 6 cpv. 2 RLEPIC);
che,
nella specie, ritenendolo incaricato di lavori eccedenti fr. 30'000.--, la
CV-LEPIC ha vietato al ricorrente __________, non iscritto all’albo, di proseguire
i lavori di edificazione che stava svolgendo nel capannone di proprietà
dell’altra ricorrente, __________;
che
l’ordine di sospendere i lavori è un provvedimento di natura cautelare, volto
ad evitare l’aggravarsi dei momenti di contrasto con il diritto applicabile,
fintanto che venga eventualmente vietata, con decisione di merito, l’esecuzione
di una determinata opera edilizia;
che la
PAmm pone quale unica condizione per l’adozione di misure provvisionali,
l’opportunità delle stesse; occorre comunque, in particolare che, nel quadro di
un esame di mera apparenza, siano resi verosimili il buon fondamento del
provvedimento di merito e la rilevanza del pregiudizio che l’adozione della
misura intende prevenire (cfr. Borghi/Corti, Compendio di procedura
amministrativa ticinese, ad art. 21, n. 1 ss);
che un
ordine provvisionale di sospensione dei lavori ha ragion d’essere fintanto che
le opere non siano portate a compimento, rispettivamente fintanto che il
divieto di eseguire le stesse non cresca in giudicato;
che, in
concreto, non è controverso che siano stati appaltati lavori di costruzione al
__________ e che al momento del sopralluogo da parte della polizia cantonale alcuni
suoi dipendenti fossero presenti sul cantiere per eseguirli;
che le
censure mosse nei confronti della CV-LEPIC, oltre ad essere ininfluenti, devono
essere disattese siccome il rapporto di contravvenzione 31 marzo 2002 è assolutamente
chiaro in punto agli addebiti mossi nei confronti del ricorrente __________;
che sia davanti
alla CV-LEPIC, che ha assegnato loro un termine di 15 giorni al proposito, sia
con i gravami in oggetto i ricorrenti hanno omesso di presentare il dettaglio
dei lavori appaltati al __________ con il relativo preventivo;
che, in
assenza di tali indicazioni e di fronte a costi quantificati nel formulario
della domanda di costruzioni in fr. 800'000.--, è a giusto titolo che la CV-
LEPIC ha provveduto a far interrompere i lavori appena venuta a conoscenza
dell’esecuzione degli stessi - o di parte degli stessi - da parte di una
persona non iscritta all’albo delle imprese di costruzione;
che, in
tutti i casi, anche se fossero stati appaltati al ricorrente solo lavori
parziali non eccedenti fr. 30'000.--, la CV-LEPIC era legittimata ad
intervenire con un ordine di sospensione per il divieto di lottizzare i lavori
al fine di sottrarli alla LEPIC;
che i
rischi e i pericoli derivanti dall’esecuzione d’interventi di ristrutturazione
di un intero capannone commerciale da parte di una persona che non dispone dei
requisiti necessari per ottenere l’iscrizione al relativo albo, appaiono
evidenti ed incontestabili;
che, di
conseguenza, il provvedimento di sospensione dei lavori appare opportuno e
giustificato;
che i
ricorsi vanno pertanto respinti, nella misura in cui non sono divenuti privi
d’oggetto;
che la
tassa di giustizia va posta a carico degli insorgenti in solido, ritenuto che,
quand’anche i ricorsi fossero divenuti privi d’oggetto in seguito alla
conclusione dei lavori, al momento della sua adozione il provvedimento
impugnato risultava ineccepibile (art. 28 PAmm);
Per questi motivi,
visti gli art. 2, 4, 15 LEPIC; 6 RLEPIC; 3, 18, 28,
43, 46, 51, 60, 61 PAmm;
dichiara
e pronuncia:
1.1.1. Il ricorso della __________ è respinto.
1.2.
Il ricorso di __________ è respinto.
-
La tassa di
giustizia di fr. 800.-- è a carico dei ricorrenti in ragione di metà ciascuno.
-
Intimazione
a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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