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Numero d'incarto:
52.2003.130
Data decisione, Autorità:
16.06.2003, TRAM
Incarto n.
52.2003.130
Lugano
16 giugno 2003
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente,
Stefano Bernasconi, Werner Walser
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 14 aprile 2003 della
contro
la decisione 2 aprile 2003 del municipio di ______,
che delibera alla ditta __________ la fornitura e la posa di 45 contenitori seminterrati
per la raccolta di rifiuti solidi urbani;
viste le risposte:
preso atto della replica 26 maggio 2003 della
ricorrente;
viste le dupliche:
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
che il 24
aprile 2002 il municipio di ______ ha indetto un pubblico concorso, retto dalla
LCPubb, per la fornitura e la posa di 45 contenitori interrati o seminterrati
per la raccolta di rifiuti solidi urbani;
che le
prescrizioni di gara permettevano alle ditte concorrenti l'inoltro di una o più
varianti (punto 6), configurate come segue dal modulo d'offerta:
variante 1
contenitori seminterrati tipo Molok o
simile, capienza 5 mc
variante 2
contenitori interrati con:
-
vasca esterna di contenimento in metallo
-
contenitore interno rigido, capienza 5 mc
-
piattaforma del contenitore in alluminio
striato
-
colonne esterne predisposte per ricevere
sacchi da 110 l
-
apertura della colonna
preferibilmente mediante pedana anteriore
o maniglia utilizzabile da persone con handicap
-
dispositivo di aggancio, di
trasporto e apertura del fondo per la relativa vuotatura;
variante 3
idem come variante 2, ma con vasca esterna
in cemento (prefabbricati) e contenitore interno mobile (sacco, ecc.)
variante 4
altre eventuali proposte da specificare
che le
stesse prescrizioni disponevano inoltre che nell'ambito dell'esame delle offerte,
su richiesta del municipio, le ditte concorrenti avrebbero dovuto "presentare
in visione, dimostrazione e prova un contenitore dalle caratteristiche analoghe
a quello offerto" (punto 7);
che le
prescrizioni particolari chiedevano infine ai concorrenti di allegare
all'offerta prospetti o documentazione fotografica dei prodotti proposti con
relative dimensioni ed eventuali prescrizioni d'impiego (punto 8);
che il
bando di concorso stabiliva i seguenti criteri d'aggiudicazione:
-
prezzo offerto
nella misura del 40%
-
qualità del prodotto a giudizio insindacabile del committente,
nella misura del 30%
-
funzionalità
del sistema nella misura del 30%
che in
tempo utile sono pervenute al committente le offerte di sei concorrenti, fra
cui quella della ricorrente __________ e quella della resistente __________;
che la
__________ ha offerto le seguenti varianti:
-
variante 1 (contenitore tipo Molok) fr.
239'673.20
-
variante 3 (contenitore tipo Bammens) fr.
356'453.40
-
variante 4 (contenitore Alfa-Eco) fr.
176'796.20
specificando che
"il contenitore Alfa-Eco è dello stesso tipo e
dimensioni del Molok, cioè seminterrato e di forma circolare, ma con la vasca
in acciaio speciale, trattato con protezione tipo tank per carburanti
(epoxite), spessore lamiera 3 mm. Il sacco è in acciaio speciale, spessore 2
mm. Il coperchio ha due aperture ed è in fibra di vetro di colore verde. Altri
colori su richiesta."
che la
__________ ha invece offerto 4 varianti, che ai fini del presente giudizio non
occorre illustrare;
che,
valutate le offerte inoltrate, con decisione 2 aprile 2003 il municipio ha
aggiudicato la commessa alla ditta __________;
che,
analogamente interpellata dalla ricorrente, l'autorità comunale ha giustificato
il provvedimento asserendo:
-
di aver optato
per la variante 1 (contenitore seminterrato);
-
di aver pertanto escluso le offerte dei concorrenti che proponevano
le varianti 2 e 3 (contenitore interrato);
-
di avere inoltre scartato la variante 4 (Alfa-Eco), proposta dalla
__________, siccome sprovvista di referenze;
che
contro la predetta decisione la __________ insorge davanti al Tribunale cantonale
amministrativo, contestando l'esclusione della variante 4 dalla valutazione
delle offerte entranti in considerazione per la delibera;
che
l'insorgente rileva in sostanza che il capitolato non chiedeva ai concorrenti
di allegare referenze; la mancata indicazione di referenze concernenti i
contenitori Alfa-Eco non potrebbe dunque giustificare l'estromissione della
variante 4 dalla procedura di valutazione;
che
all'accoglimento del ricorso si oppongono il municipio e la __________, contestando
in dettaglio le tesi della ricorrente con argomenti che per quanto necessario
saranno discussi qui appresso;
che in
sede di replica e di duplica la ricorrente e la resistente si sono sostanzialmente
confermate nelle rispettive tesi, allegazioni e domande;
considerato, in
diritto
che la
competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall’art. 36 cpv. 1
LCPubb;
che in
quanto partecipante al concorso l’insorgente è legittimata a ricorrere;
che il
ricorso, tempestivo, è dunque ricevibile in ordine;
che il
giudizio può essere reso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18
PAmm);
che,
notoriamente, l’insieme delle condizioni contenute, direttamente o indirettamente,
mediante rinvio ad un capitolato d’appalto, nel bando di concorso, rappresenta
la lex specialis del procedimento; esso vincola tanto i partecipanti
alla gara, quanto il committente, che non può disattenderlo senza violare il
principio della parità di trattamento tra i concorrenti;
che
giusta l'art. 25 LCPubb, "il committente esclude dalla procedura gli
offerenti che:
a) non adempiono ai criteri d'idoneità;
b) hanno dato al committente indicazioni
false;
c) non rispettano i principi sanciti all'art. 5 lett. c) e d)
della legge;
d) hanno comportamenti tali da impedire un'effettiva e libera
concorrenza o da ostacolarla in modo rilevante;
e) sono oggetto di una procedura di concordato o di fallimento;
f)
le ditte che abbiano i medesimi titolari
o siano controllate dalle stesse persone e che non adempiono ai principi
dell'art. 5",
che
l’elenco dei motivi di esclusione di cui alla norma in esame non è esaustivo;
che un
ulteriore motivo di esclusione è dato dall’inoltro di un'offerta compilata in modo
incompleto o comunque non conforme alle prescrizioni di gara;
che
nell’evenienza concreta, il capitolato si limitava a chiedere ai concorrenti di
allegare all’offerta prospetti o documentazione fotografica dei prodotti
proposti, specificandone le dimensioni ed eventuali prescrizioni d'impiego
(punto 8); non li sollecitava a produrre anche un elenco di referenze;
che la
ricorrente ha dato puntualmente seguito alla suddetta prescrizione di gara,
descrivendo sommariamente il prodotto offerto ed allegando un prospetto
illustrativo;
che
l’omessa produzione, da parte della ricorrente, di referenze riguardanti il
prodotto Alfa-Eco, offerto con la variante 4, non può dunque in nessun caso
configurare un valido motivo d’esclusione;
che,
considerate le sue caratteristiche, il contenitore Alfa-Eco, offerto dalla
__________, è d’altro canto riconducibile alla variante 1 (contenitori
seminterrati tipo Molok o simili), scelta dall’autorità comunale ai fini
dell’aggiudicazione;
che,
avendo il municipio escluso a torto la variante 4, proposta dalla ricorrente,
dalla procedura di valutazione, la decisione di aggiudicazione appare di
conseguenza viziata;
che,
stando così le cose, il ricorso deve essere accolto, annullando la decisione impugnata;
che gli
atti vanno rinviati al municipio, affinché renda una nuova decisione impugnabile,
previa ripetizione della valutazione delle varianti rimaste in lizza con
l'inclusione della variante 4 proposta dalla ricorrente;
che la
tassa di giustizia va suddivisa in parti uguali fra il comune e la resistente
(art. 28 PAmm);
per questi motivi,
visti gli art. 36, 37 LCPubb; 3, 18, 28, 60, 61, 65
PAmm;
dichiara
e pronuncia:
- Il ricorso
è accolto.
§. Di conseguenza:
1.1. la decisione 2 aprile 2003 del municipio di ______ è annullata;
1.2. gli atti sono rinviati al municipio, affinché proceda come ai
considerandi.
-
La tassa di
giustizia di fr. 1'000.- è suddivisa in parti uguali tra il comune di ______ e
la resistente __________.
-
Intimazione
a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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