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Numero d'incarto:
52.2003.13
Data decisione, Autorità:
09.04.2003, TRAM
Incarto n.
52.2003.13
Lugano
9 aprile 2003
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente,
Stefano Bernasconi, Werner Walser
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 24 dicembre 2002 della
contro
la decisione 12 dicembre 2002 del municipio di
__________ che annulla il concorso per la fornitura e la posa di un
palcoscenico modulare da incasso per la __________;
viste le risposte:
-
28 gennaio 2003 del
municipio di __________;
-
29 gennaio 2003 del
Dipartimento del territorio, Ufficio lavori sussidiati e appalti;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
A. Il 20
agosto 2002 (FU n. __________ pag. __________) il municipio di __________ ha
indetto un pubblico concorso a procedura libera, retto dalla LCPubb, per la
fornitura e la posa del palcoscenico modulare da incasso occorrente alla
__________.
Alla
posizione 321.300, il capitolato chiedeva ai concorrenti di allegare
all'offerta le dichiarazioni comprovanti l’avvenuto pagamento dei contributi
elencati dall'art. 30 RLCPubb. Alla cifra R.191.100 esso stabiliva inoltre che
la commessa sarebbe stata aggiudicata sulla base dei seguenti criteri:
-
Qualità (affidabilità,
esperienza tecnica) 40%
-
Prezzo 35
%
-
Adeguatezza delle
prestazioni
(esperienza specifica, referenze da
allegare) 25%
Il
capitolato riservava infine al committente la facoltà di non procedere
all'aggiudicazione, se dalle verifiche effettuate fossero emerse indicazioni
contrarie all'interesse finanziario della stessa o comunque in contrasto con i
crediti d'opera allocati. In quest'ambito, esso riservava in particolare al
municipio la facoltà d'annullare il concorso quando, dopo il controllo formale
delle offerte, la prima in graduatoria avesse superato del 10% il preventivo
aggiornato (cfr. pos. 121.100).
B. Al concorso
hanno partecipato cinque ditte con le seguenti offerte:
·
__________ fr. 17'377,40
·
__________ fr.
42'276,05
·
__________ fr.
49'603,60
·
__________ fr. 25'449,55
·
__________ fr.
57'415,35
Valutate
le offerte inoltrate, l’Ufficio lavori sussidiati e appalti (ULSA) ed il
consulente del committente hanno ritenuto che le offerte delle prime quattro
ditte fossero da scartare; le prime tre, perché mancanti della documentazione
comprovante il pagamento degli oneri sociali e delle imposte, quella della
ditta __________ in quanto non conforme alle prescrizioni di gara.
Preso
atto del rapporto dell’ULSA il 12 dicembre 2002 il municipio ha annullato il
concorso per la fornitura del palco, ritenendo disatteso il principio della
concorrenza.
C. Contro
questa decisione la __________ è insorta davanti al Consiglio di Stato, rilevando
che il principio della concorrenza era garantito dalla partecipazione alla gara
di ben cinque offerenti.
D. All’accoglimento
del ricorso, trasmesso dal Consiglio di Stato a questo tribunale, si sono
opposti l’ULSA ed il municipio ribadendo l'esistenza di una violazione del principio
della concorrenza.
L’esclusione
delle offerte di tutte le altre ditte concorrenti faceva infatti sì che
soltanto l’offerta della ricorrente (peraltro la più onerosa) rientrasse in
considerazione per l’aggiudicazione.
E. Dagli atti
relativi al credito di fr. 8'300'000.-, stanziato dal consiglio comunale per la
realizzazione del centro ricreativo, risulta che per il palco modulare è stata
prevista una spesa di fr. 60'000.--.
Considerato, in
diritto
- La
competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall’art. 36 cpv. 1
LCPubb. In quanto partecipante al concorso la ricorrente è legittimata a
contestarne l’annullamento. Il ricorso, tempestivamente inoltrato al Consiglio
di Stato e da quest’ultimo trasmesso per competenza al Tribunale cantonale
amministrativo (art. 4 PAmm), è tempestivo. Esso è dunque ricevibile in ordine.
Il
giudizio può essere reso sulla base degli atti (art. 18 PAmm), integrati dai
documenti relativi al credito votato dal legislativo comunale per la commessa
in esame (art. 18 cpv. 1 PAmm).
- Giusta
l'art. 34 LCPubb, "in presenza di importanti motivi, il committente non
è tenuto ad aggiudicare la commessa sulla base delle offerte ricevute" (cpv.
1). "Esso può indire una nuova gara, rinunciare totalmente o parzialmente
alle prestazioni, escluso ogni obbligo di risarcimento" (cpv. 2).
La norma
limita la libertà del committente di prescindere da un'aggiudicazione,
permettendogli di interrompere la gara soltanto nel caso in cui sussistano
motivi talmente gravi da far apparire una delibera ragionevolmente inesigibile.
Con questa norma, volta a circoscrivere il potere d’apprezzamento di cui dispone
il committente in ordine all’aggiudicazione, si è inteso sottolineare gli
obblighi che il principio della buona fede determina nell'ambito dei rapporti
precontrattuali (Galli/Lehmann/
Rechsteiner, Das öffentliche Beschaffungswesen in der Schweiz, n. 453 seg.).
L'art. 34
LCPubb non precisa i motivi che possono legittimare un'interruzione della
procedura. Nel solco di quanto dispone il § 32 DirCIAP, l'art. 44 RLCPubb
specifica che il committente può indire una nuova procedura di aggiudicazione o
rinunciare totalmente o parzialmente alla commessa, (a) quando nessuna delle
offerte presentate soddisfa ai criteri ed alle esigenze tecniche fissate nei
documenti di gara, (b) quando si può contare su offerte più convenienti a
seguito del mutamento delle condizioni tecniche-quadro o al venire meno del
principio della concorrenza, oppure (c) quando il progetto viene modificato in
modo sostanziale. L'elenco dei motivi non è esaustivo. Suscettibili di giustificare
una rinuncia all’aggiudicazione sono tutte quelle circostanze che, valutate dal
profilo degli scopi perseguiti dalla LCPubb (art. 1), permettono di considerare
un'interruzione della procedura compatibile con gli obblighi che l'apertura del
concorso ingenera in capo al committente (RDAT 2001-II n. 41 pag. 169 seg.).
Semplici differenze di prezzo, contenute entro limiti ragionevoli, non
giustificano di principio la ripetizione della procedura (RDAT 2001-II n. 41;
STA 3.6.2002 in re C. SA). Né giustificano una rinuncia all'aggiudicazione i
motivi che il committente poteva prevedere al momento dell'apertura del concorso.
L'interruzione
della gara al fine di ripeterla va ammessa con cautela, poiché l'apertura delle
offerte porta a conoscenza dei partecipanti una serie di fatti che possono alterare
il gioco della concorrenza nella nuova procedura.
- Nel caso
concreto, l’esclusione di quattro delle cinque ditte concorrenti ha drasticamente
ridotto le possibilità di scelta del municipio. In alternativa ad
un’aggiudicazione a favore della ricorrente il committente può soltanto
interrompere la procedura.
L'esclusione
delle altre offerte non costituisce tuttavia un valido motivo per prescindere
da un’aggiudicazione. Il principio della concorrenza, invocato dall'autorità
per giustificare il provvedimento, è stato rispettato con la partecipazione
alla gara di cinque concorrenti. La massiccia riduzione del numero delle
offerte valide non costituisce d’altro canto una circostanza imprevedibile
atta, da sola, a legittimare la ripetizione della gara. Le alterazioni che
l’apertura delle offerte inevitabilmente induce nel gioco della libera
concorrenza portano ad ammettere un’interruzione della procedura soltanto nel
caso in cui occorra salvaguardare interessi pubblici preponderanti sulle
aspettative riposte in buona fede dai concorrenti in una conclusione della
procedura mediante aggiudicazione.
Il
committente non ha d’altro canto reso minimamente verosimile che una delibera a
favore della ricorrente possa pregiudicare l’interesse pubblico. È ben vero che
della offerte inoltrate quella della ricorrente era la più cara. Questa
circostanza non costituisce tuttavia un motivo sufficiente per giustificare una
ripetizione della procedura. Tanto meno quando si consideri che l’offerta della
__________ era comunque inferiore al credito di fr. 60'000.-, stanziato dal
consiglio comunale. Il capitolato riservava al committente la facoltà di
annullare il concorso quando la prima offerta in graduatoria fosse risultata
superiore del 10% a tale limite. I concorrenti potevano quindi in buona fede
ritenere che offerte inferiori a questo limite entrassero in considerazione ai
fini dell'aggiudicazione. Diversa avrebbe potuto essere la conclusione, qualora
l'unica offerta suscettibile di conseguire l'aggiudicazione avesse superato
tale limite o fosse comunque stata sensibilmente più onerosa di quelle degli
altri concorrenti (BR 4/2001, pag. 152). Ipotesi, quest'ultima, che in concreto
non si verifica.
- In esito
alle considerazioni che precedono, il ricorso va quindi accolto, annullando il
provvedimento impugnato. Gli atti vanno rinviati al municipio per nuova
decisione.
Dato
l’esito si prescinde dal prelievo di una tassa di giustizia.
Per questi motivi,
visti gli art. 1, 5, 8, 34, 36 LCPubb; 2, 4, 18, 28,
43, 46 PAmm;
dichiara
e pronuncia:
- Il ricorso
è accolto.
§. Di conseguenza:
1.1. la decisione 12 dicembre 2002 del municipio
di __________ è annullata,
1.2. gli atti sono rinviati al municipio per
nuova decisione.
-
Non si
prelevano né spese, né tassa di giustizia.
-
Intimazione
a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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