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Numero d'incarto:
52.2003.129
Data decisione, Autorità:
30.07.2003, TRAM
Incarto n.
52.2003.129
Lugano
30 luglio 2003
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Stefano Bernasconi, vicepresidente,
Werner Walser, Raffaello Balerna, quest'ultimo in
sostituzione del
giudice Lorenzo Anastasi, astenutosi;
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 15 febbraio/14 aprile 2003 del
rappr. dall’arch. __________
contro
la decisione 10 aprile 2003 della Società svizzera
degli impresari costruttori (SSIC), che respinge la candidatura
dell’insorgente a partecipare alla fase d’offerta del concorso indetto per la
progettazione dell'ampliamento del __________;
viste le risposte:
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
che
l’__________ la Società svizzera degli impresari costruttori (SSIC) ha indetto
un pubblico concorso, retto dal concordato intercantonale sugli appalti
pubblici (CIAP) ed impostato secondo la procedura selettiva, per
l’aggiudicazione di un mandato volto all’elaborazione di un concetto
urbanistico generale (masterplan) ed alla progettazione generale per il
risanamento, l’ampliamento e l’adattamento degli spazi a disposizione per la
formazione professionale degli apprendisti di diverse professioni dell’edilizia
(FU n. __________ p. __________ ss.);
che, a
titolo di modalità di selezione, il bando indicava che il committente avrebbe
effettuato la selezione dei gruppi da invitare al concorso di progetto (fase
d’offerta) sulla base della graduatoria allestita da una giuria incaricata di
vagliare le candidature dal profilo dei criteri d’idoneità prestabiliti;
che in
tempo utile è stata inoltrata la candidatura di 45 gruppi di lavoro, fra cui
quella del gruppo __________, qui ricorrente, composto dagli arch. __________,
__________ e __________ (architettura), dall’ing. __________ (ingegneria
civile), dalla comunità di lavoro __________ - __________ e __________ (impianti
), dall’ (impianti elettrici), dall’arch. __________
(fisica della costruzione) e dal __________ (sicurezza incendio);
che,
preso atto della graduatoria allestita dalla giuria incaricata di vagliare le
candidature, il 10 aprile 2003 la SSIC ha selezionato 15 gruppi di lavoro, che
avevano ottenuto tra 510 e 560 punti;
che con
scritto dello stesso giorno la SSIC ha comunicato al gruppo __________ che la
sua domanda di partecipazione non era stata accolta; allo scritto era allegato
il rapporto della giuria e la scheda di valutazione relativa al ricorrente;
che
contro la predetta decisione il gruppo __________ è insorto davanti al
Tribunale cantonale amministrativo, contestando il punteggio complessivo di 480
punti assegnatogli dalla giuria; senza sostanziare le proprie censure e
formulare conclusioni, il ricorrente ha revocato in dubbio la capacità di
giudizio della giuria e criticato la SSIC per il tipo di procedura scelta;
che la
SSIC si è opposta all'accoglimento del ricorso avversando partitamente il
gravame con argomenti che per quanto necessario saranno esposti nel seguito; il
__________, unico tra i selezionati ad aver presentato osservazioni, si è
invece limitato ad esporre alcune riflessioni sulla natura soggettiva delle
scelte operate in seno a concorsi di progettazione;
considerato, in
diritto
che la
commessa posta a concorso rientra per natura, valore e ampiezza dei sussidi
erogati dall'ente pubblico (Confederazione e Cantone) nel novero di quelle
sottoposte al Concordato intercantonale sugli appalti (vedi art. 6 cpv. 1 lett.
c CIAP e N. 867 CPCprov di cui all'allegato 2 DirCIAP, nonché art. 7 cpv. 1
lett. b e 8 cpv. 2 CIAP);
che la
competenza del Tribunale cantonale amministrativo è quindi data dagli art. 15
cpv. 1 CIAP e 4 cpv. 1 DLACIAP;
che
avendo partecipato senza successo alla fase di selezione degli offerenti, il
Gruppo __________ è legittimato a ricorrere (art. 43 PAmm via art. 4 cpv. 2
DLACIAP); quale società semplice (art. 530 CO) il consorzio non ha capacità di
parte (DTF 100 Ia 394; RDAT I-1991 N. 19), ma nel solco della giurisprudenza
federale (RDAT II-2002 N. 47) questo Tribunale ammette per prassi che
comparenti siano i suoi membri (STA 13 maggio 2003 in re Consorzio __________ e
rinvii);
che la tempestività
dell'impugnativa, inoltrata entro il termine di 10 giorni dalla notifica della
decisione pronunciata dal committente, è certa (art. 15 cpv. 2 CIAP); la data
erronea (15 febbraio 2003!) apposta in testa al gravame non pregiudica la
ricevibilità dell'atto;
che sotto
il profilo dei predetti presupposti processuali il gravame del Gruppo
__________ è ricevibile in ordine; la controversa decisione con la quale la
SSIC ha selezionato i candidati ammessi alla fase d'offerta è suscettibile di
ricorso (cfr. § 33 lett. c DirCIAP);
che i
ricorsi inoltrati al Tribunale cantonale amministrativo devono soddisfare requisiti
minimi di forma; a norma di legge (art. 46 PAmm) devono infatti contenere perlomeno
la menzione della decisione impugnata, una concisa esposizione dei fatti con
l'indicazione dei mezzi di prova richiesti, una breve motivazione e le
conclusioni;
che il
ricorso presentato dal Gruppo __________, del tutto privo di conclusioni e alquanto
carente a livello di motivazione, si pone al limite della proponibilità; sulla
questione non occorre tuttavia disquisire ulteriormente, poiché il gravame va
comunque respinto nel merito per le ragioni che saranno esposte nei considerandi
seguenti;
che la
procedura selettiva è caratterizzata da una prima fase di qualifica tra i candidati
che si annunciano per partecipare al concorso; il committente stabilisce, in
base a criteri di idoneità, quali concorrenti potranno successivamente
presentare un'offerta (cfr. art. 12 cpv. 1 lett. b CIAP);
che a
norma dell'art. 13 lett. d CIAP, "le disposizioni di esecuzione
garantiscono", fra l'altro, "una procedura di verifica dell'idoneità
degli offerenti secondo criteri oggettivi e verificabili"; secondo il
§ 19 DirCIAP, dichiarate vincolanti dal Consiglio di Stato (RL 7.1.4.1.5), "il
committente stabilisce criteri oggettivi e le prove da produrre per il giudizio
sull'idoneità degli offerenti. Questi criteri di idoneità concernono, in
particolare, l'efficienza finanziaria, economica, tecnica ed organizzativa";
che i
criteri di idoneità devono essere designati preventivamente già in sede di
pubblicazione del bando, al fine di predeterminare, in ossequio al principio di
trasparenza, il quadro all'interno del quale il committente si impegna ad
esercitare il proprio apprezzamento ai fini della selezione;
che al
contrario di quanto prescrive per i criteri di aggiudicazione (cfr. § 14 cpv. 1
lett. i DirCIAP), la legge non impone che i criteri di idoneità vengano
annunciati in ordine di importanza; la preventiva fissazione di fattori di
ponderazione per ogni singolo criterio e la loro pubblicazione in seno ad una
procedura selettiva facilita nondimeno la stesura di una graduatoria ai fini
della cernita di un numero prestabilito di offerenti; circoscrive inoltre la libertà
di giudizio del committente, impedendogli di operare valutazioni in funzione di
una determinata scelta in spregio al principio dell'imparzialità e della parità
di trattamento;
che
nell'evenienza concreta, il bando di concorso (punto 3.3) preannunciava chiaramente
che le candidature sarebbero state valutate in base ai seguenti criteri:
qualità nell'ambito della progettazione
architettonica (50%),
esperienza nella progettazione esecutiva e nella
pianificazione finanziaria dei costi e dei tempi di costruzione (30%),
organizzazione e qualità professionale del
gruppo di progettazione (10%),
struttura e capacità del gruppo di progettazione
(10%);
che il
punto 3.4 del bando indicava con precisione i documenti che il concorrente
doveva presentare per consentire la valutazione di ogni singolo criterio di
idoneità e meglio:
·
lista con referenze verificabili di lavori
eseguiti (per la valutazione del criterio 2),
·
succinta documentazione (piani e foto) di al
massimo 5 lavori progettati e/o eseguiti (per la valutazione del criterio 1),
·
organigramma del gruppo di progettazione con
indicazione del personale impiegato, delle competenze, delle responsabilità e
delle gerarchie; sede del gruppo di progettazione (per la valutazione del
criterio 3),
·
referenze, funzione, formazione e dati personali
delle persone quadro componenti del gruppo di progettazione (per la valutazione
del criterio 4);
che gli
atti di gara (punto 3.6) segnalavano inoltre che le candidature sarebbero state
esaminate da una giuria e precisavano il nominativo di ogni suo membro, con
l'avvertenza che la graduatoria stilata da questo organismo avrebbe condotto
alla selezione dei gruppi da invitare alla fase susseguente di concorso di progetto;
che
indicando i criteri di idoneità, nonché i documenti sulla scorta dei quali
sarebbero stati valutati, il committente ha pienamente rispettato tutti gli
obblighi sanciti dalla legge; li ha addirittura trascesi in positivo laddove ha
fissato e preannunciato una ponderazione dei singoli criteri di idoneità,
cosicché sotto questo profilo la decisione impugnata non presta il fianco a
critiche;
che il
ricorrente ha peraltro rinunciato ad impugnare i contenuti del bando ed ha partecipato
alla gara senza sollevare obiezioni; ora non può quindi avversare con successo le
prescrizioni del concorso, il tipo di procedura applicata o il fatto che le candidature
siano state esaminate da una giuria di cui era stata resa nota persino l'esatta
composizione;
che lo
esige il principio della buona fede, il quale esclude la possibilità di mettere
in discussione l'esito di una gara scaturito dall'applicazione di regole
accettate senza riserve (RDAT I-2002 N. 24);
che il
ricorrente contesta tuttavia il punteggio globale assegnatogli dalla giuria,
chiedendo di poter conoscere tutti i dettagli della valutazione;
che tale
richiesta si appalesa pretestuosa nella misura in cui l'insorgente è già in
possesso della motivazione circostanziata delle valutazioni esperite dalla
giuria (doc. 10); a norma di legge (cfr. art. 20 PAmm) il ricorrente avrebbe
potuto d'altronde tranquillamente consultare tutti gli atti del procedimento
concorsuale prima dell'inoltro dell'impugnativa;
che il
committente fruisce di un ampio margine di giudizio nelle proprie scelte; l'esercizio
della facoltà discrezionale di cui dispone la stazione appaltante può essere
quindi censurato dall'autorità di ricorso soltanto nella misura in cui integra
gli estremi di una violazione del diritto, segnatamente sotto il profilo
dell'abuso o dell'eccesso di potere di apprezzamento (cfr. art. 16 cpv. 1 CIAP;
STF inedita 23 dicembre 1998 in re Consorzio __________); una verifica
dell'adeguatezza è per contro esclusa (art. 16 cpv. 2 CIAP);
che il
committente abusa del suo potere di apprezzamento quando lo esercita in spregio
dei principi generali del diritto in quanto riferiti alla parità di
trattamento, al divieto di arbitrio, alla buona fede o alla proporzionalità
(Galli/Lehmann/Rechsteiner, Das öffentliche Beschaffungswesen in der Schweiz,
N. 554; Borghi/Corti, Compendio di procedura amministrativa, N. 2d ad art. 61
PAmm);
che nel
caso di specie il committente ha delegato la valutazione delle candidature ad
una giuria;
che la
giuria, sulla scorta dei criteri di idoneità noti ai concorrenti, ha attribuito
al Gruppo __________ un punteggio complessivo di 480 punti, sul quale ha
influito negativamente la nota (3) data in esito all'esame dell'organizzazione
e della qualità professionale del gruppo di progettazione (criterio di idoneità
3, per la cui valutazione il candidato doveva produrre un organigramma del
gruppo di progettazione con l'indicazione del personale impiegato, delle competenze,
delle responsabilità e delle gerarchie);
che
commentando la documentazione presentata a riguardo dal Gruppo __________, la
giuria ha annotato che "l'organizzazione interna del gruppo, formato da
due uffici di architettura, oltre che dall'ingegnere e dai progettisti
consulenti, non è precisata; si limita all'elencazione dei singoli uffici;
mancano un organigramma strutturato e le indicazioni di responsabilità
all'interno delle diverse componenti del gruppo";
che gli
appunti della giuria sono pertinenti; il fascicolo esibito dal ricorrente è con
ogni evidenza lacunoso laddove omette di precisare adeguatamente l'organizzazione
e la suddivisione delle responsabilità all'interno del gruppo;
che
attribuendo soltanto la nota tre (trenta punti) alle indicazioni di natura
organizzativa fornite dal Gruppo __________ la giuria non è incorsa in un abuso
del potere di apprezzamento riservatogli dalla legge;
che in
assenza di una violazione del diritto le vaghe censure sollevate dal ricorrente
avverso il lavoro svolto dalla giuria vanno disattese;
che sulla
scorta di quanto precede il gravame va respinto siccome infondato;
che la
tassa di giudizio e le ripetibili seguono la soccombenza del ricorrente (art.
28 e 31 PAmm).
Per questi motivi,
visti gli art. 9 Cost.; 6, 7, 12, 13, 15, 16 CIAP; §
7, 14, 19, 33 DirCIAP; 3, 18, 28, 31, 43 e 46 PAmm;
dichiara
e pronuncia:
-
Il ricorso
è respinto.
-
La tassa di
giudizio di fr. 1'000.- è posta a carico dei membri del consorzio ricorrente in
solido.
-
I membri
del consorzio ricorrente in solido verseranno alla SSIC sezione Ticino fr.
1'000.- a titolo di ripetibili.
-
Intimazione
a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il vicepresidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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