AIUTO
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Numero d'incarto:
52.2003.12
Data decisione, Autorità:
11.04.2003, TRAM
Incarto n.
52.2003.12
Lugano
11 aprile
2003
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente,
Stefano Bernasconi e Werner Walser
segretario:
Thierry Romanzini, vicecancelliere
statuendo sul ricorso 10 gennaio 2003 di
__________, __________,
patrocinata dall'avv. __________, __________,
Contro
la decisione 10 dicembre 2002 (n. 5979) del
Consiglio di Stato, che ha respinto l'impugnativa presentata dall'insorgente
avverso la decisione 4 ottobre 2002 del Dipartimento delle istituzioni,
Sezione dei permessi e dell'immigrazione, in materia di rinnovo del permesso
di dimora;
viste le risposte:
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
A. Nel 1994 e
1995 la cittadina lettone di etnia russa __________ (1975) ha lavorato in
Svizzera al beneficio di permessi di dimora temporanei L. Il 7 dicembre 1995, a
seguito di un grave incidente della circolazione, la ricorrente è stata
autorizzata a soggiornare nel nostro cantone per motivi di cura fino al 30
giugno 1997. Con decisione 11 agosto 1997, confermata dal Consiglio di Stato il
4 maggio 1999, l'allora Sezione degli stranieri (ora permessi e immigrazione)
del Dipartimento delle istituzioni ha respinto la domanda di rinnovo del
permesso L di __________; alla stessa è stato fissato un termine con scadenza
il 30 giugno 1999 per lasciare il territorio cantonale.
L'interessata
è stata comunque autorizzata a soggiornare nuovamente in Ticino tramite
permessi L, perché voleva sposarsi con il cittadino elvetico __________ (1959),
che frequentava da qualche tempo. A seguito del matrimonio, celebrato il 31 dicembre
1999 a __________, __________ ha ottenuto un permesso di dimora annuale,
regolarmente rinnovato fino al 18 dicembre 2002.
L'interessata
lavora attualmente come aiuto cameriera a tempo parziale presso un esercizio
pubblico di Lugano; in precedenza, sempre dopo il matrimonio, essa ha lavorato
durante un breve periodo a __________, __________ e __________, come aiuto
cameriera o ragazza di buffet.
B. a) Il 30
marzo 2001 la ricorrente ha lasciato l'appartamento coniugale di __________,
andando a vivere il 1° agosto successivo in un monolocale in via __________ a
__________.
Il 4
ottobre 2002, __________ ha inoltrato una petizione di divorzio ex art. 115 CC
presso la Pretura del Distretto di __________.
b)
Fondandosi sulle premesse emergenze, con decisione 15 ottobre 2002 il Dipartimento
delle istituzioni ha respinto la domanda di __________ volta a ottenere il
rinnovo del permesso di dimora e le ha fissato un termine con scadenza il 18 dicembre
2002 per lasciare il territorio cantonale.
L'autorità,
ricordando che l'interessata aveva ottenuto un permesso di soggiorno in
Svizzera per vivere insieme al marito cittadino svizzero, ha ritenuto che essa
invocasse il matrimonio in maniera manifestamente abusiva per continuare a
soggiornare nel nostro Paese. La Sezione dei permessi e dell'immigrazione le ha
inoltre rimproverato di non aver notificato la separazione di fatto nella
precedente domanda di rinnovo del permesso di dimora del 14 novembre 2001 e di
notifica di cambiamento di posto di lavoro dell'11 luglio 2002.
La
decisione è stata resa sulla base degli art. 4, 7, 12, 16 LDDS; 8 ODDS.
C. Con
giudizio 10 dicembre 2002, il Consiglio di Stato ha confermato la suddetta risoluzione,
respingendo l'impugnativa interpostavi da __________.
Il Governo
ha rilevato che non sussisteva più tra i coniugi __________ un legame
sentimentale. Ha quindi considerato manifestamente abusivo, da parte dell'insorgente,
appellarsi al connubio per ottenere il rinnovo del permesso di dimora.
L'Esecutivo
cantonale ha inoltre ritenuto che l'interessata non potesse invocare la
protezione sancita dall'art. 8 CEDU in quanto la relazione coniugale non era
più intatta, e che fosse esigibile il suo rientro nel proprio Paese d'origine.
D. Contro la
predetta pronunzia, __________ si aggrava ora davanti al Tribunale cantonale
amministrativo, chiedendone l'annullamento e postulando il rinnovo del permesso
di dimora.
Rievocate
le vicissitudini di quando era al beneficio di permessi di soggiorno temporaneo,
segnatamente l'incidente della circolazione con conseguenze invalidanti, la
ricorrente contesta di invocare il vincolo matrimoniale in maniera
manifestamente abusiva. Sostiene che la separazione è dettata da motivi di
lavoro con il consenso del marito che conosce dal 1996. Asserisce di aver lasciato
diversi oggetti personali presso l'abitazione coniugale in quanto non esclude
di riprendere la vita in comune con lo stesso non appena egli avrà dimostrato
di volersi disintossicare dall'alcool.
Sostiene
inoltre che la restrittiva giurisprudenza federale sull'abuso di diritto non si
concilia più con il nuovo diritto del divorzio, che presume il fallimento del
matrimonio soltanto dopo una separazione di fatto di 4 anni, adducendo pure che
il marito non sarebbe intenzionato a proseguire la causa.
Contesta
di aver sottaciuto alle autorità di essersi trasferita a __________, affermando
di aver tempestivamente notificato il proprio arrivo al controllo abitanti del
Comune.
Chiede di
sentire alcuni testi, di essere interrogata personalmente e di richiamare dal
municipio di __________ e dal Tribunale cantonale delle assicurazioni, rispettivamente
l'incarto sul suo soggiorno nel comune e sulla procedura LAINF tuttora pendente.
L'insorgente
chiede inoltre che sia concesso l'effetto sospensivo al gravame e di essere
posta al beneficio dell'assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio.
E. All'accoglimento
del gravame si oppongono sia il dipartimento sia il Consiglio di Stato con
argomenti di cui si dirà, per quanto necessario, in seguito.
Considerato, in
diritto
- 1.1. In
materia di diritto degli stranieri la competenza del Tribunale cantonale amministrativo
a statuire in merito ai gravami inoltrati avverso le decisioni del Consiglio di
Stato è data soltanto nella misura in cui queste ultime possono essere
impugnate con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale (art. 10
lett. a LALPS).
1.2. In
ambito di polizia degli stranieri il ricorso di diritto amministrativo al
Tribunale federale non è esperibile contro il rilascio o il rifiuto di permessi
al cui ottenimento la legislazione federale non conferisce un diritto (art. 100
cpv. 1 lett. n. 3 OG). L'art. 4 LDDS sancisce che l'autorità competente decide
liberamente, nei limiti delle disposizioni della legge e dei trattati con
l'estero, in merito alla concessione del permesso di dimora o di domicilio. Lo
straniero ha quindi un diritto all'ottenimento di un simile permesso solo
laddove tale pretesa si fonda su una disposizione particolare del diritto
federale o di un trattato internazionale (DTF 127 II 60 consid. 1a, 126 II 425
consid. 1 con rinvii).
1.3. Non
esiste tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica di Lettonia o l'ex Unione
delle repubbliche socialiste sovietiche alcun trattato che regoli in modo specifico
il soggiorno in Svizzera di cittadini di uno dei menzionati Stati, accordo dal
quale potrebbe scaturire un diritto al rinnovo del permesso di dimora.
1.4.
Giusta l'art. 7 cpv. 1 prima frase LDDS, il coniuge straniero di un cittadino
svizzero ha diritto al rilascio e alla proroga di un permesso di dimora. Ai
fini dell'applicazione della suddetta norma, è determinante unicamente
l'esistenza di un vincolo matrimoniale giuridicamente valido (DTF 119 Ib 417 e
segg., consid. 2c). In concreto, l'interessata è sposata con un cittadino
elvetico. Di conseguenza essa ha, in linea di principio, diritto al rinnovo del
permesso di soggiorno. Pertanto, essendo la decisione impugnata suscettibile di
essere dedotta davanti all'alta Corte federale mediante un ricorso di diritto
amministrativo, si deve concludere che la competenza di questo Tribunale a
statuire sull'impugnativa inoltrata da __________ è data. Se il permesso in oggetto
possa esserle rifiutato è una questione di merito, non di ammissibilità.
1.5. Il
gravame in oggetto, tempestivo (art. 46 cpv. 1 PAmm) e presentato da una
persona senz'altro legittimata a ricorrere (art. 43 PAmm), è pertanto
ricevibile in ordine e può essere evaso sulla base degli atti, senza
istruttoria (art. 18 cpv. 1 PAmm).
Non è
infatti necessario richiamare dal municipio l'incarto relativo al soggiorno dell'insorgente
a __________ e dal Tribunale cantonale delle assicurazioni l'incarto
concernente la procedura LAINF, in quanto non apporterebbero a questo Tribunale
ulteriori elementi per il giudizio che è chiamato a rendere.
Per gli
stessi motivi, non appare necessario procedere all'audizione di __________, di
__________ (presso la quale l'insorgente ha soggiornato nel 1997 e 1998),
__________ (testimone dei rapporti dei coniugi __________ durante la
separazione), nonché di __________ e __________ (testimoni di nozze).
Non
occorre nemmeno sentire l'insorgente. Né la legislazione cantonale né quella
federale, d'altronde, garantiscono alla parte il diritto di essere udita
oralmente, essendo sufficiente che essa possa far valere le proprie ragioni per
iscritto (DTF 117 II 132 consid. 3b, p. 137 e rinvii; Scolari, Diritto
amministrativo, parte generale, N. 141 e 146).
-
L'art. 7
cpv. 1 prima frase LDDS dispone che il coniuge straniero di un cittadino
svizzero ha diritto al rilascio e alla proroga del permesso di dimora. Questo
diritto - soggiunge il cpv. 2 della medesima norma - non sussiste se il
matrimonio è stato contratto per eludere le prescrizioni in materia di dimora e
domicilio degli stranieri, segnatamente quelle sulla limitazione del loro effettivo.
Il permesso può anche essere negato in caso di abuso di diritto. L'abuso
sussiste quando un diritto viene invocato per realizzare degli interessi che la
legge, che prevede tale diritto, non vuole proteggere (Häfelin/Müller,
Grundriss des Allgemeinen Verwaltungsrechts, p. 133; Imboden/Rhinow,
Schweizerische Verwaltungsrechtsprechung, n. 74 e 78). Sono dati segnatamente
gli estremi dell'abuso, allorquando lo straniero si richiama ad un matrimonio
che sussiste solo formalmente unicamente per ottenere il rilascio o il rinnovo
di un permesso di dimora (cfr. DTF 121 II 97 consid. 4). Soltanto l'abuso manifesto
dev'essere preso in considerazione (cfr. DTF 121 II 97 consid. 4). Una separazione
di fatto dei coniugi non provoca necessariamente la perdita del diritto a un
permesso di soggiorno (DTF 118 Ib 150 consid. 3b). Tale soluzione è stata
scelta al fine di evitare che la presenza in Svizzera dello straniero dipenda
dalla volontà del coniuge. Si è infatti inteso garantire al cittadino straniero
il diritto di richiedere egli stesso l'adozione di misure di protezione
dell'unione coniugale, segnatamente anche il diritto alla separazione giusta
l'art. 175 CC, senza per ciò dover temere di essere allontanato dalla Svizzera.
-
3.1. In
concreto, il 31 dicembre 1999 la ricorrente si è sposata con __________. Per
vivere insieme al marito, essa ha ottenuto un permesso di dimora. Tuttavia, il
30 marzo 2001, ha lasciato l'appartamento coniugale ed è andata a vivere
altrove. Dal 1° agosto 2001, alloggia in un monolocale in via __________ a
__________ (v. contratto di locazione del 23 luglio 2001), senza pretendere che
ciò fosse dovuto per motivi che imponessero l'adozione di misure di protezione
dell'unione coniugale ai sensi dell'art. 175 CC. Da allora, tra i coniugi
__________ non sussiste più una vera e propria relazione sentimentale. Del
resto, neppure in questa sede la ricorrente afferma di aver ripreso la vita
coniugale con il marito. Non porta a diversa conclusione il fatto __________
abbia ancora diversi oggetti personali presso l'appartamento coniugale o che
abbia mantenuto in qualche modo i contatti con il marito.
3.2. Da
quanto precede risulta in modo manifesto l'abuso da parte dell'insorgente
nell'invocare il proprio matrimonio, svuotato di ogni contenuto e scopo ormai
dal marzo 2001, al fine di continuare a beneficiare del permesso di soggiorno
ottenuto per vivere con il coniuge.
Ne
consegue che è venuto meno lo scopo del soggiorno della ricorrente in Svizzera
e con esso la ragione che a suo tempo aveva giustificato il rilascio del
permesso di dimora in suo favore.
- Gli
argomenti addotti dall'insorgente non permettono di mutare il presente
giudizio.
Le
autorità amministrative responsabili dell'applicazione delle norme in materia
di diritto degli stranieri sono sostanzialmente tenute a valutare le relazioni
tra coniuge svizzero e coniuge straniero senza essere vincolati dalla
situazione esistente dal profilo del diritto del divorzio e soprattutto in
maniera indipendente dal giudice civile (DTF 128 II 145 consid. 2.2.). È dunque
irrilevante il fatto che la procedura di divorzio, avviata il 4 ottobre 2002
dal marito, é attualmente a un punto morto perché all'interessata non è stato
assegnato un termine per l'inoltro della risposta.
Appare
inoltre poco credibile la ricorrente quando asserisce che la separazione era
essenzialmente dovuta per essere più vicina al posto di lavoro, con il consenso
del marito. Lo dimostra lo scritto 28 giugno 2002 di __________ alla
cancelleria comunale di __________; lo conferma la sua azione di divorzio del 4
ottobre 2002. Del resto, i motivi che hanno condotto alla separazione non sono
determinanti (STF 20 aprile 2001, 2A.178/2001, in re I. consid. 3a).
La
ricorrente non può invocare di aver notificato tempestivamente all'Ufficio
controllo abitanti il suo arrivo in via __________ a __________ per contestare
il mancato rinnovo del suo permesso. Il cambiamento d'indirizzo va notificato
direttamente all'Ufficio regionale degli stranieri. Fino al 29 luglio 2002,
essa ha peraltro sistematicamente indicato alla polizia degli stranieri di
vivere a __________ (v. i diversi formulari sottoscritti dalla ricorrente del
13 giugno, 15 luglio, 6 novembre 2001 e 25 giugno 2002, agli atti).
Invano
l'insorgente sostiene di voler tornare a vivere insieme al consorte soltanto
dopo che egli l'avrà rassicurata che vorrà curarsi dall'eccessivo abuso di
bevande alcoliche. Tale argomento non fa altro che dimostrare che non vuole
(più) una vita famigliare con il marito. Giova ricordare che lo scopo dell'art.
7 cpv. 1 prima frase LDDS è permettere ai coniugi di creare una reale comunione
coniugale.
-
Da quanto
precede, la ricorrente non potrebbe dunque prevalersi di una vita famigliare
intatta e vissuta ai sensi dell'art. 8 CEDU, al fine di ottenere il rinnovo di
un permesso di dimora in base a questo disposto.
-
non invoca nemmeno l'impossibilità di un suo rientro in Patria, dove è nata,
cresciuta, e risiedeva prima di entrare in Svizzera.
- In esito
alle considerazioni che precedono, il ricorso dev'essere respinto.
Con
l'emanazione del presente giudizio, la domanda di concessione dell'effetto sospensivo
all'impugnativa diviene priva di oggetto. La domanda di concessione dell'assistenza
giudiziaria e del gratuito patrocinio va respinta, il gravame essendo destinato
all'insuccesso sin dall'inizio.
La tassa
di giustizia e le spese seguono la soccombenza (art. 28 PAmm).
Per questi motivi,
visti gli art. 1, 4, 7 LDDS; 8 CEDU; 100 cpv. 1 lett.
b n. 3 OG; 10 lett. a LALPS; 14 Lag; 3, 18, 28, 43, 46, 47, 60 e 61 PAmm;
dichiara
e pronuncia:
-
Il ricorso
è respinto.
-
La domanda
di concessione dell'assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio è respinta.
-
La tassa di
giustizia e le spese, di complessivi fr. 1'000.–, sono a carico della ricorrente.
-
Contro la
presente decisione è dato ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale
a Losanna nel termine di 30 giorni dall'intimazione.
-
Intimazione
a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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