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Numero d'incarto:
52.2003.118
Data decisione, Autorità:
02.07.2003, TRAM
Incarto n.
52.2003.118
Lugano
2 luglio 2003
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente,
Stefano Bernasconi, Werner Walser
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 2 aprile 2003 del
contro
la decisione 18 marzo 2003, no. 1246, del Consiglio
di Stato, che ha accolto l’impugnativa di __________ avverso la risoluzione 2
gennaio 2003 del municipio di __________ in materia di determinazione di
domicilio;
viste le risposte:
10 aprile 2003 del
municipio di __________;
16 aprile 2003 del
Consiglio di Stato;
20 aprile 2003 di
__________;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
A. A far tempo
dal mese di novembre 1999, la qui resistente __________ domiciliata a
__________ (), ha risieduto ininterrottamente a . In un
primo tempo è stata ospite presso la casa di riposo “ ”, poi si è
trasferita nella casa per anziani medicalizzata “ ”, dove risiede
tuttora.
Il 2
gennaio 2003 il municipio di __________ ha negato alla resistente il richiesto
trasferimento di domicilio nella capitale, adducendo che non era ammissibile in
applicazione dell’art. 26 CC, siccome il soggiorno avveniva in uno stabilimento
di cure.
B. Con
giudizio 18 marzo 2003 il Consiglio di Stato ha accolto il ricorso di
__________ contro la summenzionata decisione, stabilendo il ben fondato della postulata
domanda di cambiamento di domicilio. In sostanza, il Governo, dopo aver escluso
l’applicazione dell’art. 26 CC, ha ritenuto che la resistente intrattiene
effettivamente rapporti più intensi con il comune di __________, piuttosto che
con quello di __________.
C. Contro il
predetto giudizio governativo, il comune soccombente si aggrava ora davanti al
Tribunale cantonale amministrativo, postulandone l’annullamento e chiedendo che
sia confermato il mantenimento del domicilio della resistente a __________.
Ribadita
l’applicazione diretta dell’art. 26 CC al caso concreto, sostiene che
__________ si è trasferita da troppo poco tempo a __________ per ritenere che
vi abbia situato il centro dei suoi interessi. Si appella inoltre ad
un’applicazione restrittiva dei presupposti che regolano la determinazione di
domicilio, adducendo che in caso contrario i comuni che dispongono di strutture
d'accoglienza dovrebbero accollarsi ingiustamente tutti gli oneri derivanti dai
contributi previsti dalla Legge concernente il promovimento, il coordinamento e
il sussidiamento delle attività sociali a favore delle persone anziane (Legge
anziani).
D. All’accoglimento
del ricorso si oppone il Consiglio di Stato, senza formulare osservazioni. Ad
identica conclusione perviene la resistente __________, la quale contesta
succintamente le tesi del comune, adducendo che il diniego del trasferimento di
domicilio motivato da considerazioni di natura finanziaria è anticostituzionale,
nonché contrario alle disposizioni del CC in materia di domicilio. Il municipio
di __________ non prende invece posizione in merito al gravame, rimettendosi
agli atti.
Considerato, in
diritto
-
La
competenza del Tribunale cantonale amministrativo discende dall’art. 208 cpv. 1
LOC. La legittimazione attiva del comune ricorrente è certa (art. 43 PAmm). Il
ricorso, tempestivo (art. 46 cpv. 1 PAmm), è dunque ricevibile in ordine e può
essere evaso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18 cpv. 1 PAmm).
-
2.1.
L'art. 24 cpv. 1 Cost. garantisce la libertà di domicilio, disponendo che ogni
persona di cittadinanza svizzera può stabilirsi in qualsiasi luogo del Paese.
Tale norma non conferisce tuttavia il diritto di designare come domicilio
(residenza) un luogo qualsiasi, con il quale non si intrattengono particolari
rapporti.
Sul piano
cantonale, l'art. 6 LOC stabilisce che è domiciliato in un comune chi vi risiede
con l'intenzione di stabilirvisi durevolmente. Il concetto di domicilio della
LOC, ripreso dall'art. 2 LT, si riallaccia al concetto di domicilio civile
retto dall'art. 23 CC. Anch'esso postula quindi l'adempimento di due condizioni
cumulative: quella oggettiva della residenza effettiva in un determinato luogo
e quella soggettiva dell'intenzione concretamente manifestata dall'interessato
di stabilirvisi durevolmente (cfr. DTF 97 I 3, consid. 3; RDAT 1982, p. 71 ss.;
Bucher, Commento bernese, ni 3 ss. ad art. 23 CC; Grossen, Das Recht der
Einzelpersonen, in: Schweizerisches Privatrecht, vol. II, p. 286 ss.).
Vi è
residenza, secondo le norme succitate, quando una persona soggiorna per un
certo periodo in un determinato luogo, costituendo ed intrattenendo con esso rapporti
d'intensità tale da farlo apparire come il centro delle sue relazioni
personali.
L'intenzione
di stabilirsi nel luogo di residenza deve emergere dall'insieme delle circostanze
e dev'essere riconoscibile per i terzi. La semplice manifestazione di volontà
non è sufficiente. Non basta in particolare dichiarare di voler costituire il
proprio domicilio in un determinato luogo. Tanto per l'art. 23 CC, quanto per
l'art. 6 LOC, l'intenzione dev'essere suffragata dall'effettiva residenza nel
luogo prescelto e deve poter essere dedotta da circostanze oggettive.
Ulteriori
condizioni non sono contemplate dalla LOC.
2.2.
L'art. 26 CC dispone che la dimora in un luogo allo scopo di frequentarvi le
scuole e il collocamento in un istituto di educazione, in un ospizio od asilo,
in una casa di salute, di pena o correzione non costituiscono domicilio. Questa
norma, non ripresa dalla LOC, istituisce la presunzione che la residenza per un
motivo particolare non significa eo ipso il trasferimento del centro delle
proprie relazioni personali nel luogo di dimora. Trattasi tuttavia di una
presunzione relativa (praesumptio iuris tantum), che come tale ammette la
dimostrazione contraria, non potendosi in effetti escludere che nel medesimo
luogo sia trasferito il centro dei propri interessi, ponendo così in essere
l'elemento costitutivo del domicilio (Bucher, Commento bernese, n. 3. ad art.
23 CC; E. Ratti, Il comune, vol. 1,
pag. 72 e segg.).
- 3.1.
Nel caso concreto, per quanto concerne il requisito della residenza (dimora), è
assodato che __________ risiede a __________ ininterrottamente dal novembre
1999, e da allora non ha più fatto rientro al suo domicilio a . Ininfluente
è segnatamente il fatto che dalla casa di riposo
“ ” si è trasferita nella casa per anziani medicalizzata “__________
”, essendo entrambi gli stabilimenti situati nel comune di __________. Nella
scelta di alloggiare in questo tipo di strutture della capitale per un così
lungo periodo si verificano i presupposti esatti dalla legge per l’adempimento
della condizione oggettiva della residenza. Ciò a maggior ragione se si pon
mente al fatto che la legge non impone particolari requisiti di tempo per
potersi domiciliare in un comune. In particolare, la LOC non condiziona il
diritto di domiciliarsi ad un periodo più o meno lungo di residenza nel comune.
3.2.
Rimane da esaminare se sussista la condizione soggettiva, ossia l’intenzione
della resistente di stabilirsi durevolmente nel luogo di dimora che, come
visto, presuppone la volontà manifesta da parte dell’interessata di fare del
luogo dove risiede il centro dei propri interessi personali.
ha scelto volontariamente di trasferirsi a Bellinzona nell’intento di trovare
una sistemazione che le permettesse, vista l’età ormai avanzata, di essere assistita
convenientemente in relazione alla sua situazione di salute. Inoltre, nello
stesso comune è domiciliata la sorella, con la quale la resistente intrattiene contatti
regolari. Il trasferimento, anch’esso volontario, da “__________ ” a casa
“__________ ” conferma inoltre l’intenzione della resistente di fare del comune
di __________ il centro dei suoi interessi, cosa che le permette di continuare
ad intrattenere le relazioni con la sorella.
In
pratica, la casa di cure rappresenta l’attuale punto di riferimento di
__________ e deve essere considerato quale suo focolare domestico. Da qui può
facilmente tenersi in contatto con la parente, nonché disporre di quelle cure
che hanno condizionato la sua scelta di spostarsi a . Anche il fatto
che la domanda di cambiamento di domicilio è stata inoltrata dopo circa tre
anni dall’inizio del soggiorno presso l’istituto di cura “ ”, lascia
intendere che la resistente ha sviluppato progressivamente la consapevolezza
che il suo centro d’interessi si situa ora a __________ e non più a __________,
dove non ha più una dimora.
Orbene,
in simili circostanze ben può ritenersi adempiuta anche la condizione soggettiva,
vale a dire l'intenzione della resistente di stabilirsi durevolmente a
__________.
-
Sulla
scorta delle considerazioni che precedono, è dunque nel comune di __________
che deve essere individuato il centro degli interessi di __________ e pertanto
il suo domicilio ai sensi dell’art. 6 LOC. Gli oneri supplementari che il comune
di __________ sarà chiamato ad assumersi in applicazione della Legge anziani
non permettono di giungere ad una diversa conclusione. L’aspetto finanziario
legato al domicilio della resistente non influisce sui presupposti legali
sanciti dalla LOC per ottenere il domicilio nel comune di __________.
-
Il ricorso
va di conseguenza respinto e la risoluzione governativa confermata. Visto il
ruolo del comune, che ha ricorso per motivi legati alla sua funzione, non si
prelevano né tassa né spese di giustizia (art. 28 PAmm). Non si giustifica
nemmeno l’assegna-zione di un’indennità a titolo di ripetibili, (art. 31 PAmm),
poiché la resistente non si è avvalsa di un avvocato iscritto all’albo.
Per questi motivi,
visti gli art. 24 Cost; 23 CC; 6, 208 LOC; 3, 18, 28,
31, 43, 46, 60, 61 PAmm;
dichiara
e pronuncia:
1.Il ricorso è respinto.
-
Non si
prelevano né tassa di giustizia né spese.
-
Intimazione
a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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