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Numero d'incarto:
52.2003.117
Data decisione, Autorità:
02.07.2003, TRAM
Incarto n.
52.2003.117
Lugano
2 luglio 2003
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente,
Stefano Bernasconi e Werner Walser
segretario:
Thierry Romanzini, vicecancelliere
statuendo sul ricorso 5 giugno 2002 di
contro
la risoluzione 14 maggio 2002 (n. 2321) del
Consiglio di Stato, che ha respinto l'impugnativa presentata dall'insorgente
avverso la decisione 1° marzo 2002 del Dipartimento delle istituzioni,
Sezione dei permessi e dell'immigrazione, in materia di ammonimento;
viste le risposte:
richiamata la sentenza 27 febbraio 2003 del Tribunale
federale;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto e in diritto
che la
cittadina italiana __________ (1954) è entrata in __________ il 12 luglio 1970
ed è attualmente al beneficio di un permesso di domicilio con prossimo termine
di controllo fissato per il 6 marzo 2005;
che
nel 1984 la ricorrente, divorziata e madre di __________ (1971), si è
trasferita in Ticino, dove ha lavorato dapprima come operaia, successivamente
in qualità di cameriera, aiuto famigliare e aiuto infermiera;
che
dopo un infortunio alla schiena nel 1991 e un periodo di inattività,
l'insorgente si è messa in proprio, fornendo un servizio come "consulente
terapeuta";
che,
in seguito, essa ha chiesto l'assegnazione di una rendita di invalidità;
che
l'11 febbraio 2002 l'Ufficio dell'assistenza sociale e dell'inserimento (USSI)
ha comunicato alla Sezione dei permessi e della immigrazione del Dipartimento
delle istituzioni che dal 1998 __________ aveva ottenuto prestazioni per una
somma complessiva di fr. 80'767.20 e beneficiava mensilmente di un sussidio
assistenziale di fr. 2'100.–;
che il
1° marzo 2002 il dipartimento, rilevato che la ricorrente era a carico dello Stato,
l'ha ammonita con l’avvertenza che, in caso di recidiva o di comportamento scorretto,
sarebbe stata presa in esame la possibilità di adottare adeguate misure amministrative,
segnatamente l'espulsione o il rimpatrio;
che la
risoluzione è stata resa sulla base degli art. 10 LDDS, 16 cpv. 3 ODDS e 3
RLALPS (nel frattempo abrogato);
che
con giudizio 18 settembre 2001 il Consiglio di Stato ha confermato la suddetta
risoluzione, respingendo l'impugnativa contro di essa interposta
dall'interessata, ritenendo l'ammonimento nei confronti della ricorrente
conforme al principio della proporzionalità;
che, secondo
l'Esecutivo cantonale, l'insorgente adempiva i requisiti per essere rimpatriata
perché non aveva fatto tutto il possibile per evitare di dover ricorrere in maniera
continua e rilevante all'aiuto finanziario dello Stato, ma che tale misura non
era a quel momento opportuna a causa di diversi problemi di salute, famigliari
e personali che l'affliggevano e si è limitato perciò ad ammonirla;
che
contro la predetta pronunzia, __________ si è aggravata davanti al Tribunale
cantonale amministrativo, chiedendone l'annullamento;
che
l'insorgente ha criticato l'autorità inferiore per non essersi sufficientemente
chinata sui motivi che l'hanno portata all'indigenza e per non aver tenuto
conto che in Ticino risiedono suo figlio e i suoi nipoti, mentre in Italia si
troverebbe senza risorse;
che
dopo aver precisato di essere dovuta ricorrere all'assistenza sociale perché la
__________ le aveva tolto la linea impedendole così di lavorare come consulente
telefonica, la ricorrente ha sostenuto di non essere in grado di svolgere un
lavoro per motivi di salute: per questo motivo ha chiesto di attendere l'esito
di una perizia volta ad accertare il suo grado di invalidità e il suo eventuale
reinserimento professionale;
che il
9 settembre 2002 il Tribunale cantonale amministrativo ha respinto il gravame
presentato dall'insorgente, confermando la risoluzione suddetta;
che
con sentenza 27 febbraio 2003, il Tribunale federale ha accolto il ricorso di
diritto amministrativo presentato da __________;
che
l'alta Corte federale ha rilevato che la vertenza doveva essere esaminata sotto
il profilo dell'accordo 21 giugno 1999 tra la Confederazione Svizzera e la
Comunità europea, nonché i suoi Stati membri, sulla libera circolazione delle
persone, entrato in vigore il 1° giugno 2002 (ALC; RS 0.142.112.681);
che,
tuttavia, dall'inserto di causa non era possibile determinare se la ricorrente
poteva prevalersi del diritto di rimanere in Svizzera ai sensi del menzionato
accordo, attribuendole la qualità di lavoratrice nonostante fosse a carico
dell'assistenza pubblica oppure conferendole siffatto diritto a dipendenza
dell'esito della procedura AI;
che
sulla scorta di queste considerazioni, il Tribunale federale ha quindi rinviato
la causa al Tribunale cantonale amministrativo per nuovo giudizio;
che
giusta l'art. 65 PAmm, il Tribunale cantonale amministrativo può annullare la decisione
impugnata e rinviare la causa all'istanza inferiore segnatamente nei casi in
cui questa ha accertato la fattispecie in modo incompleto;
che,
verificandosi in concreto tale ipotesi e per rispettare il doppio grado di
giurisdizione, il gravame va accolto e gli atti rinviati al Consiglio di Stato,
affinché, previo completamento dell'istruttoria, statuisca nuovamente sul
ricorso come indicato dall'alta Corte federale;
che,
dato l'esito, si prescinde dal prelievo di una tassa di giustizia e delle
spese.
Per questi motivi,
visti l'ALC e gli art. 100 cpv. 1 lett. b n. 3 OG; 16
ODDS; 10 lett. a LALPS; 3, 18, 28, 43, 46, 60, 61, 65 PAmm;
dichiara
e pronuncia:
- Il ricorso
è accolto come ai considerandi.
§. Di conseguenza:
1.1 la decisione 14
maggio 2002 (n. 2321) del Consiglio di Stato è annullata;
1.2 gli atti sono
rinviati all'Esecutivo cantonale per nuova decisione previo completamento dell'istruttoria.
-
Non si
prelevano né tassa di giustizia né spese.
-
Contro la
presente decisione, è dato ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale
a Losanna nel termine di 30 giorni dall'intimazione.
-
Intimazione
a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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