AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
52.2003.111
Data decisione, Autorità:
24.09.2003, TRAM
Incarto n.
52.2003.111
Lugano
24 settembre 2003
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente,
Stefano Bernasconi, Matteo Cassina
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 31 marzo 2003 di
tutti patrocinati da: avv. __________
contro
la decisione 11 marzo 2003 del Consiglio di Stato
(n. 1108), che respinge il ricorso presentato dagli insorgenti avverso la
risoluzione 16 dicembre 2002 con cui il consiglio comunale di __________ ha
stanziato un credito di fr. 65'000.- per la progettazione di una strada di
servizio;
viste le risposte:
-
16 aprile 2003 del
Consiglio di Stato;
-
13 maggio 2003 del
municipio di __________;
-
14 maggio 2003 del
presidente del consiglio comunale di __________;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
A. Con
messaggio 25 luglio 2002 (n. 6101) il municipio di __________ ha chiesto al
consiglio comunale di stanziare un credito di
fr. 65'000.- per la progettazione della strada di servizio residenziale con
priorità veicolare, prevista dal PR delle sezioni di __________ e __________
per l’urbanizzazione di alcuni fondi, situati in località __________, nella
zona residenziale R2, esistente a valle della strada di __________. Il credito
era calcolato su un preventivo di massima di fr. 1'200'000.-, allestito dal dicastero
del territorio. Il messaggio prospettava il prelievo di contributi di miglioria
sino al 100%, da definire in occasione dello stanziamento del credito di
costruzione.
Raccolto
il preavviso favorevole della commissione della pianificazione, il 16 dicembre
2002 il consiglio comunale ha stanziato il credito richiesto con 36 voti
favorevoli ed uno contrario.
Contro
questa risoluzione i ricorrenti citati in ingresso sono insorti davanti al Consiglio
di Stato, chiedendone l’annullamento.
I
ricorrenti sostenevano, in particolare, che si trattava di una strada privata,
che avrebbe dovuto essere realizzata interamente su fondi privati, a spese dei
proprietari interessati.
B. Con
giudizio 11 marzo 2003 il Consiglio di Stato ha respinto il ricorso, rilevando
che l’opera in contestazione è prevista come strada di servizio residenziale
dal piano del traffico, approvato dal Consiglio di Stato nel 1993 con decisione
che è stata confermata in ultima istanza dal Tribunale federale con sentenza 7
ottobre 1996.
C. Contro il
predetto giudizio governativo, i soccombenti si aggravano davanti al Tribunale
cantonale amministrativo, chiedendo che sia annullato assieme alla controversa
risoluzione del legislativo comunale.
Riallacciandosi
al dibattito che si è sviluppato in seno al consiglio comunale nel 1992, in
occasione della revisione del PR con cui i fondi situati in località __________
sono stati inseriti nella zona residenziale R2, i ricorrenti ripropongono e
sviluppano davanti a questo tribunale le censure sollevate senza successo in prima
istanza. Ribadiscono in particolare che la strada in oggetto è privata e che
deve pertanto essere costruita dai privati sui loro terreni ed a loro spese.
Sostengono inoltre che l’opera interferisce con la funicolare prevista dal PR
per collegare la strada di __________ al __________.
D. Il ricorso
è avversato dal Consiglio di Stato e dal municipio di __________, che contesta
in dettaglio le tesi dei ricorrenti.
Considerato, in
diritto
- 1.1. La
competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall’art. 208 LOC. La
legittimazione attiva dei ricorrenti, cittadini attivi di __________ e
proprietari di fondi situati nelle immediate vicinanze della strada, è certa.
Il
ricorso, tempestivo, è dunque ricevibile in ordine.
1.2.
L'impugnativa può essere evasa sulla base degli atti, senza assumere ulteriori
prove (art. 18 PAmm). I documenti richiamati dai ricorrenti o fanno già parte
dell’incarto o non appaiono in grado di procurare a questo tribunale la
conoscenza di ulteriori fatti rilevanti per il giudizio.
- 2.1. Al
pari di tutte le decisioni che adotta, anche nello stanziamento di crediti il
legislativo comunale deve attenersi al principio di legalità. Lo stanziamento
di crediti per la progettazione di una strada presuppone, di regola, che
l'opera viaria sia prevista dal PR, segnatamente dal piano del traffico. Anche
se non si può a priori escludere di creare i presupposti a livello di PR
soltanto in un secondo tempo, non appare invero ragionevole stanziare un
credito di progettazione prima che sia certo che l'opera potrà essere
effettivamente realizzata dal profilo pianificatorio.
2.2. I
ricorrenti sostengono in concreto che il consiglio comunale avrebbe violato il
principio di legalità, stanziando un credito per la progettazione di una
strada, che secondo loro dovrebbe essere costruita a spese dei proprietari dei
fondi interessati.
La tesi è
manifestamente priva di fondamento.
Il piano
del traffico, parte integrante della revisione del PR adottata nel 1992 dal legislativo
comunale, assegna infatti chiaramente alla controversa opera viaria la funzione
di strada di servizio con priorità veicolare, destinata a collegare alla strada
di __________ un fondo di proprietà del comune ed altri fondi di proprietà
privata, inclusi nella zona residenziale R2 definita a valle di quest'arteria. La
qualifica giuridica della strada risulta chiaramente dalla rappresentazione grafica
della rete stradale.
Invano
tentano i ricorrenti di contestare quest’evidenza, richiamandosi alle discussioni
sviluppatesi in seno al consiglio comunale in occasione della suddetta revisione
del PR.
A
prescindere dal fatto che queste obiezioni sono già state proposte senza successo
davanti alle istanze di ricorso adite dagli insorgenti per contestare le scelte
pianificatorie adottate dal consiglio comunale (cfr. STPT 1.12.1995 e STF
7.10.1996 in re __________ e __________) e confermate a due riprese dallo
stesso legislativo, nulla può essere dedotto a favore delle loro tesi dal fatto
che la commissione della pianificazione abbia a suo tempo chiesto che la strada
passasse interamente su terreni privati e che il finanziamento della sua
costruzione fosse assunto dai proprietari dei fondi interessati.
Il
tracciato dell’opera è definito in modo vincolante dalle rappresentazioni
grafiche del piano del traffico e non può essere messo in discussione
nell’ambito di un ricorso proposto contro la decisione di stanziare il credito
occorrente per progettarla. Per lo stesso motivo, vanno pure respinte, siccome
destituite di qualsiasi fondamento, le censure che i ricorrenti sollevano con
riferimento alle interferenze fra la strada e la funicolare che dovrebbe
collegare la via di __________ al __________.
Per
quanto attiene al finanziamento dell’opera viaria, basta invece rilevare che la
sua qualifica giuridica non dipende da chi ne sopporta i costi, ma dalle
indicazioni del piano del traffico, che la distingue chiaramente dalle strade
private, annoverandola fra le strade di servizio pubbliche, ovvero fra le opere
viarie promosse e realizzate dal comune per rispondere all’obbligo di
urbanizzare le zone edificabili sancito dall’art. 19 cvp. 2 LPT. L’indicazione
data dalla commissione della pianificazione circa il suo finanziamento non si è
peraltro tradotta in un atto pianificatorio vincolante, revocabile soltanto
attraverso una modifica del PR. Nulla esclude, infine, che la totalità dei
costi di costruzione di quest’opera di urbanizzazione particolare sia comunque
effettivamente posta a carico dei proprietari interessati attraverso il
prelievo di contributi di miglioria fissati nella misura massima possibile
(100%; cfr. Art. 7 LCM).
- Sulla
scorta delle considerazioni che precedono, il ricorso va quindi respinto.
La tassa
di giustizia è posta a carico dei ricorrenti in solido secondo soccombenza.
Per questi motivi,
visti gli art. 208 LOC; 3, 18, 28, 60, 61 PAmm;
dichiara
e pronuncia:
-
Il ricorso
è respinto.
-
La tassa di
giustizia di fr. 1’000.- è posta a carico dei ricorrenti in solido.
-
Intimazione
a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster