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Numero d'incarto:
52.2003.11
Data decisione, Autorità:
18.02.2003, TRAM
Incarto n.
52.2003.11
Lugano
18 febbraio
2003
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente,
Stefano Bernasconi, Werner Walser
segretario:
Paolo Bianchi, vicecancelliere
statuendo sul ricorso 10 gennaio 2003 di
__________, __________,
contro
la decisione 3 dicembre 2002, n. 5811, del Consiglio
di Stato, che dichiara irricevibile l'impugnativa presentata dall'insorgente
avverso la risoluzione 1° ottobre 2002 con cui il municipio di __________ le
ha inflitto una multa di fr. 1'000.-- per mancato rispetto degli orari di
apertura dell'esercizio pubblico di cui era gerente;
viste le risposte:
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
che, dopo vicissitudini che non occorre qui
rievocare, con decisione 1° ottobre 2002 il municipio di __________ ha inflitto
a __________ una multa di fr. 1'000.-- per mancato rispetto degli orari di
apertura dell'Osteria __________, di cui era gerente;
che con scritto 15/21 ottobre 2002, la
multata si è rivolta al Consiglio di Stato, respingendo gli addebiti mossi nei
suoi confronti e sostenendo, tra l'altro, di aver tenuto chiuso l'esercizio
pubblico su consiglio del sindaco;
che, considerando tale scritto irrispettoso
delle esigenze poste al contenuto degli atti ricorsuali dall'art. 46 PAmm, il
24 ottobre 2002 il Consiglio di Stato ha assegnato all'insorgente un termine
perentorio di quindici giorni per ripresentare l'impugnativa nelle dovute
forme, avvertendola che, trascorso infruttuoso tale termine, avrebbe dichiarato
il gravame irricevibile;
che, essendo la ricorrente rimasta silente
nel termine assegnatole, con decisione 3 dicembre 2002 il Governo ha dichiarato
il ricorso irricevibile, senza entrate nel merito dello stesso;
che contro il predetto giudicato governativo
la soccombente insorge ora dinanzi al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendo
che sia annullato assieme alla risoluzione municipale;
che, rilevato come le esigue entrate
conseguite nella gestione dell'osteria non le permettevano di far capo a
collaboratori in caso di sua assenza, l'insorgente sostiene che, trovandosi
indisposta per malattia, aveva chiuso l'esercizio pubblico, come consigliatole
dal sindaco;
considerato, in
diritto
che la competenza del Tribunale cantonale
amministrativo è data (art. 72 cpv. 2 LEsPub e 148 cpv. 3 LOC) e la
legittimazione attiva della ricorrente certa (art. 43 PAmm);
che il gravame è tempestivo, ritenuto che
l'avversata decisione è stata spedita il 19 dicembre 2002 e recapitata il 23
dicembre seguente, come risulta dall'attestazione postale agli atti (art. 46
cpv. 1 PAmm);
che il giudizio può essere reso sulla base
degli atti, senza istruttoria (art. 18 cpv. 1 PAmm);
che, giusta l'art. 46 cpv. 2 PAmm, il
ricorso deve contenere la menzione della decisione querelata, una concisa
esposizione dei fatti, con l'indicazione dei mezzi di prova richiesti, una
breve motivazione e le conclusioni del ricorrente;
che istanze o ricorsi che non adempiono i
requisiti di legge, che sono illeggibili o sconvenienti, vengono rinviati
all'interessato con l'invito a rifarli entro un termine perentorio, sotto comminatoria
che, trascorso infruttuoso tale termine, saranno dichiarati irricevibili (art.
9 PAmm);
che, secondo giurisprudenza e dottrina, non
vanno poste esigenze troppo severe quanto alla motivazione del ricorso, specie
se redatto da una persona priva di conoscenze specifiche in ambito giuridico; è
sufficiente che il ricorrente esprima in modo riconoscibile la propria
intenzione di ottenere la modifica di un atto e della sua portata giuridica
(cfr. STF 7.7.1999, n. 1A.145/1999, consid. 4b, in RDAT II-1999 n. 62;
Scolari, Diritto amministrativo, Parte generale, II.a ed., n. 1238; Borghi /
Corti, Compendio di procedura amministrativa ticinese, ad art. 46 n. 3);
che, d'altra parte, le conclusioni del
gravame possono emergere anche implicitamente dalla memoria ricorsuale,
mediante deduzione dalla relativa motivazione (Bovay, Procédure administrative,
p. 386 s.);
che, nel caso concreto, il municipio ha
rimproverato all'insorgente, in particolare, di aver violato l'art. 100
RLEsPub, secondo cui, entro i limiti d'orario comunicati all'autorità comunale,
l'esercizio pubblico deve sempre rimanere aperto (cpv. 1);
che dichiarando testualmente, nell'atto
inoltrato al Consiglio di Stato, di respingere "tutto quanto mi si
addebita da parte del municipio" e di ritenersi "vittima di
molte ingiustizie", la multata ha indubbiamente manifestato
l'intenzione di opporsi al provvedimento sanzionatorio adottato nei suoi
confronti;
che, oltre a genericamente denunciare
l'attitudine, ritenuta parziale, assunta dalle autorità comunali, dichiarando
di aver chiuso l'esercizio pubblico "su esplicito invito dell'Onorevole
Sindaco", la ricorrente, ancorché alquanto succintamente, ha comunque
lasciato intendere in maniera sufficientemente chiara e comprensibile le ragioni
da cui muoveva la propria impugnativa;
che, per i suddetti motivi, contrariamente
alla conclusione a cui è giunto il Governo, a giudizio di questo Tribunale lo
scritto 15 ottobre 2002 dell'insorgente adempie i requisiti formali minimi prescritti
dalla legge in punto all'ammissibilità di un atto ricorsuale;
che l'ingiunzione governativa a voler
completare l'impugnativa, conformandola ai disposti dell'art. 46 PAmm,
costituisce una semplice ordinanza processuale, non impugnabile a titolo indipendente,
bensì contestualmente alla decisione finale;
che, di conseguenza, la decisione di
irricevibilità pronunciata dal Governo, ai sensi dell'art. 9 PAmm, appare
viziata da eccesso di formalismo e risulta quindi lesiva del diritto (art. 61
PAmm);
che il ricorso va pertanto accolto e gli
atti vanno ritornati al Consiglio di Stato affinché, verificata la tempestività
dell'impugnativa e invitate le parti interessate ad esprimersi sulla stessa
(art. 49 cpv. 1 PAmm), renda una nuova decisione (art. 65 cpv. 2 PAmm);
che l'iter procedurale testé descritto
s'impone a tutela dei diritti dell'insorgente, a prescindere da qualsivoglia
valutazione sulla fondatezza delle contestazioni sollevate;
che, dato l'esito, non si prelevano tasse di
giustizia né spese (art. 28 PAmm);
per questi motivi,
visti gli art. 148 LOC; 72 LEsPub; 100 RLEsPub; 3, 9,
18, 28, 43, 46, 60, 61, 65 PAmm;
dichiara
e pronuncia:
- Il ricorso
è accolto.
§. Di conseguenza:
1.1. la decisione 3
dicembre 2002, no. 5811, del Consiglio di Stato è annullata;
1.2. gli atti sono
ritornati al Governo per nuova decisione.
-
Non si
prelevano né tasse di giustizia né spese.
-
Intimazione
a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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