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Numero d'incarto:
52.2002.98
Data decisione, Autorità:
16.10.2002, TRAM
Incarto n.
52.2002.00098
Lugano
16 ottobre
2002
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente,
Stefano Bernasconi, Werner Walser
segretaria:
Lorenza Ponti Broggini, vicecancelliera
statuendo sul ricorso 11 marzo 2002 di
patr. da: avv. __________
contro
la decisione 20 febbraio 2002, no. 744, del
Consiglio di Stato, che ha respinto l'impugnativa presentata dal ricorrente
avverso la risoluzione 11 ottobre 2001, con cui la Sezione della circolazione
gli ha revocato la licenza di condurre veicoli a motore per la durata di tre
mesi;
vista la risposta 20 marzo
2002 del Consiglio di Stato;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
che l'11
maggio 2001 __________ ha circolato alla guida dell'autovettura Audi targata
__________ sulla semiautostrada A13 in territorio di __________ ad una velocità
di 144 km/h (dedotto il margine di tolleranza) su una tratta dove vige il limite
di 80 km/h;
che il 13 maggio 2001 il ricorrente è stato
colto nuovamente a Mulegns a circolare a 114 km/h invece degli 80 km/h
prescritti;
che a seguito di quest'ultima infrazione il
15 giugno 2001 la Sezione della circolazione ha inflitto all'insorgente un
ammonimento, mentre il 25 giugno 2001 il Kreisamt Surses di Savognin lo ha
condannato al pagamento di una multa di fr. 1485.-- per violazione degli art.
32 cpv. 1 LCStr e 4a cpv. 1 lett. b ONC in relazione con l'art. 90 cifra 2
LCStr;
che raccolte le osservazioni dell'insorgente
in merito all'infrazione dell'11 maggio 2001, l'11 ottobre seguente la Sezione
della circolazione gli ha revocato la licenza di condurre per una durata di tre
mesi in applicazione degli art 16 cpv. 3 lett. a e 17 cpv. 1 lett. a
LCStr;
che contro entrambi i provvedimenti
amministrativi __________ è insorto davanti all'Esecutivo cantonale;
che il 20 febbraio 2002 il Consiglio di
Stato ha respinto il gravame inoltrato dal ricorrente avverso la risoluzione 11
ottobre 2001 ed ha confermato il provvedimento di revoca, giudicandolo adeguato
alle circostanze e conforme al principio di proporzionalità; in particolare il
Governo ha ritenuto che in applicazione del principio dell'unità e della
sicurezza del diritto, non vi fosse alcun motivo per scostarsi dalle constatazioni
di fatto contenute nel giudizio penale del Kreisamt Surses di Savognin;
che l'impugnativa inoltrata contro
l'ammonimento è invece tuttora pendente davanti all'Esecutivo cantonale;
che contro il giudizio governativo
__________ insorge ora davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendo
una riduzione del periodo di revoca ad un mese; in via subordinata postula che
l'incarto venga retrocesso al Consiglio di Stato per nuova decisione;
che all'accoglimento del ricorso si oppone
il Consiglio di Stato che si riconferma nelle conclusioni contenute nella
decisione impugnata;
considerato, in
diritto
che la
competenza del Tribunale cantonale amministrativo e la legittimazione attiva
del ricorrente sono certe (10 cpv. 2 LALCStr e 43 PAmm); il ricorso, tempestivo
(art. 46 cpv. 1 PAmm), è ricevibile in ordine;
che l'impugnativa può essere evasa sulla
base degli atti (art. 18 PAmm);
che ad eventuali lacune nell'accertamento
dei fatti potrà semmai essere posto rimedio annullando la decisione impugnata e
rinviando la causa all'istanza inferiore per nuovo giudizio, previa assunzione
delle prove necessarie (art. 65 cpv. 1 PAmm); non rientra nei compiti primari
di questo tribunale quello di porre rimedio alle carenze istruttorie poste in
essere dalle istanze inferiori;
che la licenza di condurre può essere
revocata al conducente che, violando le norme della circolazione, ha
compromesso la sicurezza del traffico o disturbato terzi; nei casi di lieve
entità, può essere pronunciato un ammonimento (art. 16 cpv. 2 LCStr); la licenza
va invece obbligatoriamente revocata se il conducente ha gravemente compromesso
la sicurezza della circolazione (art. 16 cpv. 3 LCStr);
che secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, sulle
strade fuori dalle località il superamento del limite di velocità di 30 o più
km/h comporta obbligatoriamente la revoca della licenza giusta l'art. 16 cpv. 3
lett. a LCStr (cfr. DTF 124 II 475, consid. 2a; 124 II 97, consid. 2b; 123 II
106 consid. 2c);
che sempre
secondo l'alta Corte federale, l'autorità amministrativa competente ad ordinare
la revoca della licenza di condurre non può di principio scostarsi dagli accertamenti
contenuti in una decisione penale cresciuta in giudicato (DTF 121 II 217
consid. 3a e 123 II 97);
che nella
fattispecie il Consiglio di Stato, richiamata quest'ultima giurisprudenza, ha
fondato il proprio giudizio sugli accertamenti operati dal Kreisamt Surses di
Savognin (cfr. consid. 5);
che in realtà
il giudizio citato dall'Esecutivo cantonale si riferisce ai fatti del 13 maggio
2001 e non a quelli dell'11 precedente;
che
nell'incarto prodotto dal Consiglio di Stato non vi è traccia alcuna della
sentenza penale relativa all'infrazione compiuta in territorio di __________;
che pertanto,
contrariamente a quanto asserito dal Consiglio di Stato, al momento attuale i
fatti relativi a quest'ultima infrazione non possono essere considerati come
accertati;
che in mancanza
di tale prova questa Corte deve limitarsi a ritornare l'incarto al Governo
affinché completi l'istruttoria, acquisendo agli atti il giudizio penale
mancante ed accertandosi che entrambe le condanne penali siano cresciute in
giudicato;
che così
facendo l'Esecutivo cantonale avrà la possibilità di evadere con unico giudizio
le due impugnative inoltrate da __________;
che tale
procedere appare più consono all'art. 68 CP applicabile per analogia, il quale
impone all'autorità amministrativa di pronunciare un'unica misura, qualora
sussistano più infrazioni suscettibili di dar luogo all'adozione di un
provvedimento amministrativo di revoca della licenza di condurre;
che il ricorso
va pertanto accolto e la decisione impugnata annullata; gli atti vanno ritornati
al Consiglio di Stato affinché proceda come descritto;
che visto
l'esito del gravame si prescinde dal prelievo di una tassa di giustizia (art.
28 PAmm); lo Stato rifonderà al ricorrente la somma di fr. 500.-- a titolo di
ripetibili (art. 31 PAmm).
Per questi motivi,
visti gli art. 6 cpv. 1 CEDU; 16 cpv. 3 e 17 cpv. 1
LCStr; 30 cpv. 2 e 33 cpv. 2 OAC; 10 LALCStr; 3, 18, 28, 43, 46, 60 e 61 PAmm;
dichiara
e pronuncia:
- Il ricorso
è accolto.
§. Di conseguenza:
1.1. la decisione 20 febbraio 2002 del Consiglio
di Stato (n. 744) è annullata;
1.2. gli atti sono ritornati al Consiglio di
Stato per nuova decisione previo completamento dell'istruttoria.
-
Non si
preleva tassa di giustizia. Lo Stato rifonderà al ricorrente fr. 500.-- a
titolo di ripetibili.
-
Intimazione
a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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