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Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
52.2002.94
Data decisione, Autorità:
15.04.2002, TRAM
Incarto n.
52.2002.00094
Lugano
15 aprile
2002
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente,
Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 5 marzo 2002 di
contro
la decisione 21 febbraio 2002 con cui il municipio
di Intragna ha conferito allo studio d'ingegneria __________ l'incarico di
elaborare il progetto definitivo per l'evacuazione delle acque meteoriche a
__________;
viste le risposte:
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
che su
incarico del municipio di Intragna, nel 1988/1989, lo studio d'ingegneria
__________ ha elaborato un progetto di massima per l'evacuazione delle acque
meteoriche a __________;
che il 15 febbraio 2002, l'Ufficio cantonale
dei corsi d'acqua, analogamente interpellato, ha comunicato al municipio di
Intragna che secondo l'art. 47 LCPubb il mandato per la progettazione
definitiva poteva essere conferito per incarico diretto allo stesso studio,
trattandosi della continuazione di un mandato in corso;
che con decisione 21 febbraio 2002 il municipio
ha pertanto incaricato lo studio d'ingegneria __________ di procedere all'elaborazione
del progetto definitivo;
che contro questa decisione l'arch.
__________ insorge davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendone
l'annullamento;
che per quanto è dato di capire,
l'insorgente nega in sostanza che siano dati i presupposti per l'aggiudicazione
della commessa mediante incarico diretto;
che il ricorso è avversato dal municipio e
dallo studio d'ingegneria incaricato, che contesta succintamente le tesi
dell'insorgente;
considerato, in
diritto
che la
competenza del Tribunale cantonale amministrativo discende dall'art. 36 LCPubb;
che al ricorrente, che dichiara di insorgere
a tutela degli interessi dei cittadini e non quale potenziale concorrente, va
tuttavia negata la legittimazione attiva;
che legittimati a ricorrere contro decisioni
rese in applicazione della LCPubb sono infatti soltanto coloro che per
situazione appartengono a quella limitata e qualificata cerchia di persone,
che, oltre ad essere portatrici di un interesse diretto e concreto, appaiono
legate all'oggetto del provvedimento impugnato da un rapporto più stretto ed
intenso di quello che intercorre con gli altri membri della collettività (art.
43 PAmm; Borghi Corti, Compendio di procedura amministrativa ticinese, ad art.
43 PAmm, n. 2 seg.);
che non è data l'actio popularis; il
fatto che l'aggiudicazione sia decisa da un organo comunale non porta a diversa
conclusione; la semplice condizione di cittadino attivo non permette di riconoscergli
un interesse degno di protezione;
che il ricorso, ancorché tempestivo, è
quindi irricevibile;
che la tassa di giustizia è posta a carico
del ricorrente.
Per questi motivi,
visti gli art. 36 LCPubb; 3, 18, 28, 31, 43, 60, 61
PAmm;
dichiara
e pronuncia:
-
Il ricorso
è irricevibile.
-
La tassa di
giustizia di fr. 300.-- a carico del ricorrente.
-
Intimazione
a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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