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Numero d'incarto:
52.2002.87
Data decisione, Autorità:
15.04.2002, TRAM
Incarto n.
52.2002.00087
Lugano
15 aprile
2002
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente,
Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 25 febbraio 2002 di
patr. da: avv. __________
contro
la decisione 5 febbraio 2002 (n. 603) del Consiglio
di Stato, che respinge l'impugnativa presentata dall'insorgente avverso la
licenza edilizia 26 luglio 2001 rilasciata dal municipio di __________ alla
__________ per la costruzione di una casa d'abitazione sulla part. n.
__________ RF;
viste le risposte:
-
6 marzo 2002 del
municipio di __________;
-
11 marzo 2002 della
__________;
-
20 marzo 2002 del
Consiglio di Stato;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
che il 19
ottobre 2000 __________ ha chiesto all'Ufficio dei registri di frazionare in
tre distinti lotti un fondo di 1531 mq (part. n. __________), situato a
__________ sul pendio compreso fra la strada che costeggia il lago ed il
sentiero pedonale, che sale verso il monte __________ (sentiero ai grotti);
che la
parte bassa del fondo è andata a costituire la part. n. __________ di 600 mq,
mentre la parte superiore è stata suddivisa in due lotti, confinanti verso
monte con il sentiero ai grotti: uno di 503 (part. n. __________) e l'altro
formato dal fondo originario, che si è ridotto ad un piccolo appezzamento di
428 mq, a forma trapezoidale, incuneato fra il sentiero e la sottostante part.
n. __________;
che il 4 maggio 2001 la __________,
beneficiaria di un diritto di compera costituito a suo favore sulla part.
__________, ha chiesto al municipio di __________ il permesso di edificarvi una
casa d'abitazione monofamiliare;
che l'edificio, a pianta rettangolare, lungo
11 m e largo 6, verrebbe a sorgere ad una distanza di 6.00 m dall'area boschiva
che secondo le indicazioni del PR ricopre il pendio a monte del sentiero ai
grotti;
che alla domanda si è opposto __________,
proprietario del fondo confinante verso N (part. n. __________), negando che
fossero date le premesse per concedere una deroga alla distanza minima dal
bosco (m 10.00), sancita dagli art. 6 cpv. 2 LCFo e 19 NAPR;
che nell’ambito del preavviso espresso dall’autorità
cantonale la Sezione forestale ha ritenuto che il sentiero rendesse inapplicabile
la distanza dal bosco prescritta dalla norma succitata;
che il 26 luglio 2001 il municipio ha
rilasciato la licenza richiesta, respingendo l'opposizione del vicino;
che con giudizio 5 febbraio 2001 il
Consiglio di Stato ha confermato il provvedimento, disattendendo a sua volta
l'impugnativa contro di esso inoltrata da __________;
che dopo aver negato che la presenza del
sentiero pedonale rendesse inapplicabili le distanze dal bosco, il Governo ha
in sostanza ritenuto che la deroga si giustificasse, poiché altrimenti il fondo
risulterebbe inedificabile;
che contro il predetto giudizio governativo,
il soccombente si è aggravato davanti al Tribunale cantonale amministrativo,
chiedendogli di annullarlo assieme alla licenza;
che, in sostanza, l'insorgente ripropone in
questa sede le censure sollevate senza successo in prima istanza; dovendo
essere ricondotte al recente frazionamento, argomenta, le difficoltà in cui il
fondo è venuto a trovarsi non giustificherebbero affatto un trattamento
d’eccezione;
che all'accoglimento del ricorso si
oppongono il Consiglio di Stato ed il municipio, che non formulano particolari
osservazioni;
che ad identica conclusione perviene la
beneficiaria della controversa licenza, sottolineando in particolare come la
deroga si giustifichi indipendentemente dal frazionamento;
considerato, in
diritto
che la
competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 21 LE; certa
è la legittimazione attiva dell'insorgente, proprietario di un fondo contermine
a quello dedotto in edificazione e già opponente; il ricorso, tempestivo, è
dunque ricevibile in ordine;
che la situazione dei luoghi e dell'oggetto
della contestazione risulta chiaramente dagli atti ed è sufficientemente nota a
questo tribunale; il sopralluogo richiesto non appare quindi atto a procurare
la conoscenza di ulteriori fatti rilevanti per il giudizio (art. 18 PAmm);
che giusta l'art. 6 LCFo, la distanza degli
edifici e degli impianti dal bosco è fissata dal PR (cpv. 1), che non può
comunque scendere al di sotto del limite di 10 m (cpv. 2);
che, come rettamente rileva il Consiglio di
Stato, le norme sulle distanze dal bosco perseguono scopi di polizia edilizia e
scopi di polizia forestale; come norme di polizia edilizia servono a proteggere
le costruzioni dai pericoli derivanti dalla caduta di alberi, dagli incendi,
dall'umidità e dall'ombra; come norme di polizia forestale mirano invece a
salvaguardare l'area boschiva dagli inconvenienti derivanti da un'eccessiva
vicinanza delle costruzioni (FF 1988 III 162; Schürmann/Hänni, Planungs-, Bau-
und besonderes, Umweltschutzrecht, III ed., 330 seg.; STA 16.7.2001 in re __________);
che l'art. 19 cpv. 1 NAPR di __________
prescrive che tutte le costruzioni devono distare almeno 10 m dal limite del
bosco;
che l'art. 6 cpv. 3 LCFo permette tuttavia
al municipio di concedere deroghe sino a 6 m in casi eccezionali e con il
consenso dell'autorità cantonale;
che, in quest'ordine di idee, l'art. 19 cpv.
2 NAPR di __________ abilita il municipio a concedere deroghe, qualora la
distanza minima prescritta dovesse ostacolare in modo rilevante le possibilità
edificatorie;
che le disposizioni sulla concessione di
deroghe mirano ad attenuare il rigore della legge, quando l'applicazione al
caso particolare della regola che questa sancisce non è giustificata dal profilo
degli interessi tutelati (DTF 112 I b 53; RDAT 1993 I n. 39; Scolari,
Commentario, II ed., ad art. 2 LE n. 692 seg.; Imboden/Rhinow, Schweizerische
Verwaltungsrechtsprechung, V ed., N. 37 B I seg.; Rhinow/Krähenmann,
Schweizerische Verwaltungsrechtsprechung, Erg. Bd., ibidem);
che, riservato il caso in cui i presupposti
per la concessione di deroghe siano enumerati dal diritto positivo, oltre ad
una base legale, la concessione di deroghe presuppone l'esistenza di una
situazione eccezionale, tale da far apparire inesigibile, per rapporto
all'interesse generale, il sacrificio imposto al singolo dall'applicazione rigorosa
della legge;
che la questione a sapere se sia data una
situazione eccezionale, suscettibile di giustificare la concessione di deroghe,
è essenzialmente di diritto; quali provvedimenti debbano essere adottati per
mitigare il rigore della legge in casi eccezionali è invece questione
ampiamente rimessa all'apprezzamento dell'autorità che concede la deroga;
che l'esistenza di una situazione
eccezionale è pertanto esaminata liberamente da parte delle istanze di ricorso;
l'estensione della deroga può invece essere censurata da parte del Tribunale
cantonale amministrativo unicamente nella misura in cui integra gli estremi
della violazione del diritto sotto il profilo dell'abuso di potere;
che nell'evenienza concreta, le precedenti
istanze hanno ravvisato nella situazione del fondo dedotto in edificazione gli
estremi del caso eccezionale;
che, considerate le sue dimensioni e la sua
configurazione, il municipio ha concesso alla società resistente una deroga per
edificare a 6 m dal limite del bosco, indicato dal PR, ritenendo che la
distanza di 10 m, sancita dagli art. 6 cpv. 2 LCFo e 19 cpv. 1 NAPR,
pregiudicasse in misura eccessiva le possibilità edificatorie del fondo;
che, dopo aver escluso che la presenza del
sentiero rendesse inapplicabili le distanze dal bosco, il Consiglio di Stato ha
in sostanza condiviso tale assunto;
che il Governo ha fondato le sue deduzioni
sulle dimensioni del fondo della resistente, prescindendo da qualsiasi
considerazione sulla configurazione del limite del bosco, che ha implicitamente
ritenuto coincidere con il ciglio a monte del sentiero;
che la tesi delle precedenti istanze non può
essere condivisa già perché omette di considerare che il limite del bosco,
riportato dal PR a titolo meramente indicativo, non è mai stato formalmente
accertato, né nell'ambito di una revisione del PR (art. 10 cpv. 2 LFo, 4 cpv. 3
LCFo), né mediante decisione concreta ed individuale (art. 10 cpv. 1 LFo, 4
cpv. 1 LCFo);
che, non essendo data una premessa
essenziale per statuire sulla legittimità della deroga in esame, il ricorso va
accolto, annullando il permesso di costruzione impugnato ed il giudizio governativo
che lo conferma, siccome lesivi del diritto;
che gli atti vanno rinviati al municipio,
affinché statuisca nuovamente sulla domanda di costruzione integrata con
l'accertamento forestale mancante;
che la tassa di giustizia e le ripetibili
sono a carico della resistente secondo soccombenza.
Per questi motivi,
visti gli art. 21 LE; 10 LFo; 4, 6 LCFo; 19 NAPR di
__________; 3, 18, 21, 60, 61, 65 PAmm;
dichiara
e pronuncia:
- Il ricorso
è accolto.
§. Di conseguenza:
1.1. la licenza edilizia 26 luglio 2001,
rilasciata dal municipio di __________ alla resistente per l'edificazione della
part. n. __________, e la decisione 5 febbraio 2002 del Consiglio di Stato (n.
603) sono annullate;
1.2. gli atti sono rinviati al municipio di
__________ affinché statuisca nuovamente sulla domanda di costruzione integrata
con l'accertamento forestale mancante.
-
La tassa di
giustizia di fr. 900.- è a carico della resistente, che rifonderà fr. 1'800.-
al ricorrente a titolo di ripetibili di entrambe le istanze.
-
Intimazione
a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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