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Numero d'incarto:
52.2002.84
Data decisione, Autorità:
07.03.2002, TRAM
Incarto n.
52.2002.00084
Lugano
7 marzo 2002
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente,
Raffaello Balerna e Stefano Bernasconi
segretario:
Thierry Romanzini, vicecancelliere
statuendo sul ricorso 7 maggio 2001 di
patr. dall'avv. __________
(in precedenza rappr. da __________)
Contro
la risoluzione 10 aprile 2001 (n. 1692) del
Consiglio di Stato, che ha respinto l'impugnativa presentata dall'insorgente
avverso la decisione 5 marzo 2001 del Dipartimento delle istituzioni, Sezione
dei permessi e dell'immigrazione, in materia di autorizzazione d'entrata e di
rilascio di un permesso di dimora in favore di suo marito __________;
viste le risposte:
richiamata la sentenza 15 gennaio 2002 del Tribunale
federale;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
che con decisione 5 marzo 2001, il
Dipartimento delle istituzioni ha respinto, per motivi di ordine pubblico, la
domanda del cittadino __________ volta ad ottenere l'autorizzazione a entrare
in Svizzera e a dimorare presso sua moglie __________, in quanto, durante il
suo precedente soggiorno nel nostro Paese, aveva interessato in due occasioni
le autorità di polizia e giudiziarie penali ed era stato a carico dello Stato;
che con giudizio 10 aprile 2001, il
Consiglio di Stato ha confermato la suddetta risoluzione dipartimentale, respingendo
l'impugnativa contro di essa interposta da __________;
che il Governo ha pure rilevato che, nel
periodo successivo al suo ritorno in Patria, il marito della ricorrente era
entrato in Svizzera a farle visita senza valida autorizzazione e che vi era il
pericolo che questi, una volta giunto nuovamente nel nostro Paese, cadesse
nuovamente a carico dell'assistenza pubblica;
che il 24 agosto 2001 il Tribunale cantonale
amministrativo ha respinto il gravame presentato da __________ in rappresentanza
di suo marito, confermando la risoluzione suddetta;
che con sentenza 15 gennaio 2002, il
Tribunale federale ha accolto il ricorso di diritto amministrativo presentato
da __________, ritenendo che la decisione impugnata fosse sproporzionata
rispetto all'interesse privato dei coniugi __________ a riprendere la loro
convivenza nel nostro Paese, dal momento che la violazione dell'ordine pubblico
da parte dell'interessato era, tutto sommato, di poco peso;
che, tuttavia, l'alta Corte federale ha
sollevato dubbi in merito alle relazioni attualmente esistenti tra i coniugi
__________, non escludendo che la ricorrente si richiamasse ad un matrimonio
ormai esistente solo sulla carta per far beneficiare suo marito della possibilità
di soggiornare nuovamente in Svizzera;
che sulla scorta di queste ultime
considerazioni, Il Tribunale federale ha quindi rinviato la causa al Tribunale
cantonale amministrativo per nuovo giudizio;
che giusta l'art. 65 PAmm, il Tribunale
cantonale amministrativo può annullare la decisione impugnata e rinviare la
causa all'istanza inferiore segnatamente nei casi in cui questa ha accertato la
fattispecie in modo incompleto;
che, verificandosi in concreto tale ipotesi,
il ricorso va accolto e gli atti rinviati al Consiglio di Stato, affinché statuisca
nuovamente sul ricorso come indicato dall'alta Corte federale, segnatamente
previa completazione degli accertamenti necessari al fine di determinare la
natura e l'intensità del legame coniugale esistente tra __________ e
__________;
che, dato l'esito, si prescinde dal prelievo
di una tassa di giustizia e delle spese;
che lo Stato del Cantone Ticino deve però
rifondere alla ricorrente un'adeguata indennità per ripetibili relativa al
presente giudizio di rinvio (art. 31 PAmm);
visti gli art. 1, 4, 11, 17 LDDS; 16 ODDS; 8 CEDU; 100
cpv. 1 lett. b n. 3 OG; 10 lett. a LALPS; 3, 18, 28, 31, 43, 46, 60, 61, 65
PAmm;
dichiara
e pronuncia:
- Il ricorso
è accolto.
§. Di conseguenza:
1.1 la decisione 10
aprile 2001 (n. 1692) del Consiglio di Stato è annullata,
1.2 gli atti sono
rinviati all'Esecutivo cantonale per nuova decisione previa completazione dell'istruttoria.
-
Non si
prelevano né spese né tassa di giustizia.
-
Lo Stato
del Cantone Ticino rifonderà alla ricorrente fr. 600.– a titolo di ripetibili.
-
Contro la
presente decisione, è dato ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale
a Losanna nel termine di 30 giorni dall'intimazione.
-
Intimazione
a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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