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Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
52.2002.83
Data decisione, Autorità:
04.03.2003, TRAM
Incarto n.
52.2002.83
Lugano
4 marzo 2003
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente,
Stefano Bernasconi e Werner Walser
segretario:
Thierry Romanzini, vicecancelliere
statuendo sul ricorso 21 febbraio 2002 di
contro
la decisione 5 febbraio 2002 (n. 607) del Consiglio
di Stato, che ha respinto l'impugnativa presentata dagli insorgenti avverso
il decreto 25 settembre 2001 del Servizio dei ricorsi del Consiglio di Stato
con cui ha stralciato dai ruoli il gravame inoltrato dai ricorrenti contro la
risoluzione 25 aprile 2001 del municipio di __________ in materia di chiusura
provvisoria al traffico veicolare della strada comunale che porta alla frazione
__________ per lavori di sottostruttura;
viste le risposte:
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
che il 25
aprile 2001 il municipio di __________ ha pubblicato all'albo comunale un
avviso rivolto ai proprietari confinanti della chiusura provvisoria per lavori
di sottostruttura (posa canalizzazioni e acquedotto) della strada comunale che
porta alla frazione di __________ a partire dal 7 maggio 2001, limitando il
transito veicolare dal 23 al 28 maggio, dalle ore 17.00 alle 07.00, e dal 13 al
18 giugno 2001, dalle ore 17.00 alle 07.00;
che il
termine dei lavori era previsto per fine giugno 2001 o al più tardi per la prima
settimana di luglio;
che
contro il predetto atto municipale sono insorti il 10 maggio 2001 __________ e
suo marito __________, proprietari del fondo n. __________ RFD di quel comune
dove sorge un edificio rurale in fase di ristrutturazione dal febbraio
precedente, ritenendolo sproporzionato;
che i
ricorrenti hanno criticato il modo di agire dell'autorità comunale per non
essere stati tempestivamente avvertiti della chiusura dell'unica strada
accessibile, ciò che impediva loro di proseguire i lavori di ristrutturazione e
comportava loro un danno finanziario;
che
secondo gli insorgenti il municipio avrebbe violato il diritto federale per non
aver preventivamente richiesto l'autorizzazione all'autorità cantonale
competente per la posa della segnaletica di cantiere e per non aver pubblicato
sul FU la decisione di chiudere la strada durante oltre due mesi, indicando i
mezzi di impugnazione (art. 3 cpv. 3 e 4 LCStr; 101 cpv. 2 e 107 cpv. 1 OSStr);
che il 9
luglio 2001 la strada è stata riaperta al traffico veicolare;
che il 25
settembre 2001 il Servizio dei ricorsi del Consiglio di Stato ha stralciato dai
ruoli l'impugnativa interposta da __________ e __________, perché l'oggetto
della lite era venuto meno;
che
l'autorità, conformemente alla prassi, non ha prelevato tasse e spese di giustizia,
obbligando tuttavia i ricorrenti a rifondere al municipio, assistito da un
legale, un'indennità per ripetibili;
che
contro la predetta decisione, __________ e __________ sono insorti dinnanzi al
Consiglio di Stato, chiedendogli di annullarla e di entrare nel merito della
vertenza;
che i
ricorrenti hanno sostenuto che la situazione poteva nuovamente verificarsi e
che l'interesse della lite permaneva: pertanto, l'autorità inferiore non poteva
sottrarsi dall'obbligo di entrare in materia;
che con
giudizio 5 febbraio 2002 il Consiglio di Stato ha respinto il ricorso interposto
da __________ e __________ contro la predetta decisione, ponendo in evidenza la
straordinarietà dei lavori eseguiti;
che, a
titolo abbondanziale, l'Esecutivo cantonale ha esaminato il merito della vertenza
ritenendo che il municipio avesse emanato una decisione conforme al principio
di proporzionalità impugnabile ex art. 46 LStr: in particolare, il Governo ha
rilevato che la posa della segnaletica non aveva superato i due mesi e che era
pertanto sufficiente raccogliere l'approvazione dipartimentale e prescindere
dalla pubblicazione (art. 107 cpv. 1 e 4 OSStr);
che
contro il predetto giudizio governativo, __________ e __________ si aggravano
ora davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendogli di annullarla;
che,
riassunti i fatti salienti, i ricorrenti ritengono che il municipio abbia
emanato una decisione arbitraria e contraria alla buona fede per non aver
rispettato la procedura relativa alla posa della segnaletica e per non averli
informati tempestivamente della chiusura della strada, causando loro un danno
economico;
che
all'accoglimento del gravame si oppone il Consiglio di Stato senza formulare
particolari osservazioni;
che, dal
canto suo, il municipio di __________ chiede di dichiarare irricevibile il ricorso
e, in via del tutto subordinata, di respingerlo, con argomenti di cui si dirà,
se necessario, nei successivi considerandi;
che, in
seguito, gli insorgenti hanno ribadito e ampliato i propri argomenti
ricorsuali;
considerato, in
diritto
che la
competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 54 cpv. 2
LStr;
che il
ricorso è tempestivo (art. 46 cpv. 1 PAmm) e la legittimazione degli insorgenti
certa (art. 43 PAmm);
che
l'impugnativa è dunque ricevibile in ordine e può essere decisa sulla base
degli atti, senza istruttoria (art. 18 cpv. 1 PAmm);
che i
ricorrenti ritengono che il municipio abbia emanato una decisione arbitraria e
contraria al principio della buona fede per non aver rispettato la procedura
relativa alla posa della segnaletica e per non averli informati tempestivamente
della chiusura della strada, ciò che avrebbe comportato loro un danno economico;
che la
strada comunale che porta alla frazione di __________, chiusa per lavori il 7
maggio 2001, è stata riaperta al traffico veicolare il 9 luglio 2001;
che a
ragione il 25 settembre 2001 il Servizio dei ricorsi del Consiglio di Stato ha
quindi stralciato dai ruoli l'impugnativa interposta da __________ e
__________, perché l'oggetto della lite era venuto meno;
che come
ha pertinentemente rilevato il Consiglio di Stato, data l'eccezionalità dei
lavori di sottostruttura nella zona di __________, è assai improbabile che
possa nuovamente verificarsi un'identica situazione (Borghi/Corti, Compendio di
procedura amministrativa ticinese, n. 3 ad art. 43);
che, in
questo senso, non vi era obbligo di entrare in materia;
che
l'esito della vertenza doveva però essere esaminato, in quanto, se fondato, aveva
un'influenza per il giudizio sulle ripetibili (art. 31 PAmm);
che nel
caso in cui un ricorso diventa privo di oggetto, l'autorità deve infatti procedere,
a questo scopo, all'accertamento, in via pregiudiziale e sommaria, del
verosimile esito dell'impugnativa (RDAT 1984 n. 27 pag. 56; II-1996 n. 11
consid. 4, pag. 40 in alto);
che
l'atto del 25 aprile 2001, con cui il municipio di __________ ha avvisato i proprietari
confinanti della chiusura provvisoria e parziale della strada comunale che
porta alla frazione di __________ per lavori di sottostruttura, è una decisione
impugnabile ai sensi degli art. 46 e 54 cpv. 1 LStr in quanto è un
provvedimento adottato dall'autorità iure imperii, in un caso concreto ed
individuale, che ha modificato provvisoriamente i diritti fondati sul diritto
pubblico degli amministrati (art. 55 cpv. 1 PAmm);
che
giusta l'art. 101 cpv. 2 prima frase OSStr, i segnali e le demarcazioni possono
essere collocati o tolti soltanto se è ordinato dall'autorità;
che le
restrizioni del traffico durante il periodo di due mesi necessitano dell'approvazione
dell'autorità, nel caso concreto del Dipartimento del territorio, mentre per un
periodo più esteso occorre una decisione formale che va pubblicata con
l'indicazione dei rimedi giuridici (art. 3 cpv. 6 LCStr; 107 cpv. 1 e 4 OSStr;
4 cifra 2 e 5 cifra 5 LALCStr; Bussy/Rusconi, Code suisse de la circulation
routière, Commentaire, 1996, n. 2b e c ad art. 80 OSStr);
che
nell'evenienza concreta i lavori di sottostruttura erano previsti per la durata
di due mesi, dal 7 maggio alla prima settimana di luglio 2001 al più tardi (v.
avviso municipale 25 aprile 2001 ai proprietari confinanti);
che la
strada, chiusa il 7 maggio 2001, è stata infine riaperta il 9 luglio 2001;
che la
previsioni dell'autorità comunale sono state quindi rispettate;
che il
superamento di un paio di giorni del periodo di due mesi non necessitava quindi
di una decisione formale con l'indicazione dei rimedi giuridici;
che tale
considerazione si impone a maggior ragione dal momento che nulla si opponeva
all'approvazione della segnaletica;
che, in
questi casi, era sufficiente raccogliere il consenso dipartimentale;
che,
sulla scorta di quanto precede, la decisione del Consiglio di Stato di
obbligare i ricorrenti a versare al comune di __________ fr. 200.– a titolo di
ripetibili appare corretta, sicché il ricorso dev'essere respinto;
che la
tassa di giudizio per questa sede è posta a carico degli insorgenti in quanto
soccombenti (art. 28 PAmm), i quali rifonderanno al municipio, assistito da un
legale, un'indennità per ripetibili.
Per questi motivi,
visti gli art. 54 LStr; 3 cpv. 6 LCStr; 101 e 107 cpv.
1 OSStr; 4 cifra 2 e 5 cifra 5 LALCStr; 3, 18, 28, 43, 46, 60, 61 PAmm;
dichiara e pronuncia:
-
Il ricorso
è respinto.
-
La tassa di
giudizio e le spese, per complessivi fr. 500.–, sono poste a carico degli
insorgenti, in solido.
-
I
ricorrenti rifonderanno al comune di __________ fr. 500.– a titolo di ripetibili.
-
Intimazione
a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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