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Numero d'incarto:
52.2002.79
Data decisione, Autorità:
25.03.2002, TRAM
Incarto n.
52.2002.00079
Lugano
25 marzo 2002
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente,
Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 19 febbraio 2002 della
patr. da: avv. __________
Contro
la decisione 6 febbraio 2002 del municipio di
Bellinzona che delibera alla __________ le opere di pavimentazione in pietra
naturale relative alla sistemazione di __________ /__________;
viste le risposte:
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
A. Il
__________ il municipio di Bellinzona ha messo a concorso le opere di pavimentazione
in pietra naturale relative alla sistemazione di __________ /__________ (FU n.
__________ pag. __________ seg.).
Nell'ambito della descrizione delle
caratteristiche dell'appalto, il capitolato stabiliva che i concorrenti
dovevano, tra l'altro, allegare all'offerta la "dichiarazione della
Commissione Paritetica competente che attesti il rispetto dei contratti
collettivi di lavoro vigenti nel Cantone per la categoria di arti e mestieri ai
quali si riferisce la commessa" (pos. 10 lett. d pag. 2). Il
capitolato avvertiva che la mancata presentazione con l'offerta anche di un
solo documento richiesto avrebbe comportato l'immediata esclusione dalla gara.
B. Al concorso
hanno preso parte nove ditte, fra cui la ricorrente __________ con un'offerta
di fr. 293'864.90.
All'offerta della __________ erano allegate
(a) una dichiarazione 7 gennaio 2002 della Commissione Paritetica Cantonale
dell'Edilizia e del Genio Civile attestante che la ditta rispetta le disposizioni
previste dal contratto nazionale mantello e del contratto collettivo di lavoro
(CCL) vigenti nel ramo edile e del genio civile, rispettivamente (b) una
dichiarazione 8 gennaio 2002 della medesima commissione attestante che la
__________ ha pagato i contributi professionali previsti dal CCL a carico della
ditta e dei lavoratori.
C. Con
decisione 6 febbraio 2002 il municipio ha deliberato le opere alla __________,
risultata prima in graduatoria con un punteggio di 96.3 punti su 100. Con la
stessa decisione l'esecutivo comunale ha scartato l'offerta della __________,
classificatasi terza con 75 punti, in quanto priva della dichiarazione della
competente Commissione paritetica attestante il rispetto del CCL vigente per la
categoria arti e mestieri alla quale si riferisce la commessa, ovvero "pavimentazioni
stradali".
D. Contro la
predetta decisione la __________ insorge davanti al Tribunale cantonale
amministrativo, chiedendone l'annullamento.
Dopo aver rilevato di aver inoltrato
l'offerta con il prezzo più basso, l'insorgente produce una dichiarazione 8
gennaio 2002 della Commissione Paritetica Cantonale (CPC) delle Pavimentazioni
Stradali attestante il pagamento dei contributi professionali previsti dal CCL
a carico della ditta e dei lavoratori. Nega inoltre che la commessa abbia per
oggetto opere di pavimentazione stradale. A suo avviso si tratterebbe di un
lavoro del genio civile.
E. All'accoglimento
del ricorso si oppongono sia il municipio di Bellinzona, sia l'aggiudicataria
__________, contestando partitamente le tesi dell'insorgente con argomenti che
verranno discussi qui appresso.
Considerato, in
diritto
- La
competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 36 cpv. 1
LCPubb. L'insorgente è senz'altro legittimata ad impugnare la decisione con cui
il municipio l'ha esclusa dal concorso al quale ha partecipato. Il
riconoscimento della capacità ricorsuale ad impugnare anche l'aggiudicazione
dipende dal successo di questa prima contestazione.
Il ricorso, tempestivo, è ricevibile in
ordine e può essere deciso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18
PAmm).
- Giusta
l'art. 5 lett c LCPubb, il committente deve aggiudicare le commesse pubbliche
unicamente ad offerenti che garantiscono l'adempimento degli obblighi verso le
istituzioni sociali, il pagamento delle imposte ed il rispetto delle
disposizioni in materia di protezione dei lavoratori e dei CCL vigenti nei
cantoni per la categoria di arti e mestieri, alla quale appartiene la commessa.
La norma mira a garantire le conquiste sociali e la pace del lavoro, prevenendo
il cosiddetto dumping sociale (cfr. messaggio del Consiglio di Stato
concernente la LCPubb, ad art. 5; V. Malfanti, Principi generali della LCPubb,
in RDAT 2001, 246). Accanto a queste finalità di politica sociale, la norma
tende inoltre ad assicurare la parità di trattamento tra i concorrenti, impedendo
loro di trarre indebiti vantaggi dalle inadempienze degli obblighi in questione
(Galli/Lehmann/Rechsteiner, Das öffentliche Beschaffungswesen in der Schweiz,
n. 225 seg.).
Le offerte di concorrenti che non rispettano
i principi sanciti dall'art. 5 lett. c LCPubb sono escluse dalla gara (art. 25
lett. c LCPubb).
- 3.1.
Nell'evenienza concreta, il bando di concorso stabiliva chiaramente che la
commessa aveva per oggetto "opere di pavimentazione in pietra
naturale" relative alla sistemazione di due strade del __________ di
__________.
Le opere di pavimentazione stradale possono
essere considerate opere del genio civile in senso lato. Le ditte attive nel
campo delle pavimentazioni stradali non sono tuttavia soggette al CCL
dell'edilizia e del genio civile, ma soggiacciono al CCL specifico stipulato
fra l'Associazione Ticinese delle Imprese di pavimentazione stradale e le
organizzazioni sindacali, che comprende anche le attività affini alle pavimentazioni
bituminose (art. 1 CCL). La distinzione non poteva sfuggire alla ricorrente,
che oltre ad essere attiva in entrambi i campi (cfr. scopo secondo e-RC), ha sottoscritto
sia il CCL dell'edilizia e del genio civile, sia il CCL delle pavimentazioni
stradali, pagando i contributi professionali previsti da questi contratti a
carico della ditta e dei lavoratori.
Pretestuose sono quindi le contestazioni
sollevate dall'insorgente in relazione alla natura specifica della commessa.
Il fatto che l'intervento non richieda
l'impiego di bitume è irrilevante, poiché la selciatura di un campo stradale
può essere considerata soltanto alla stregua di un'opera di pavimentazione stradale.
3.2. Trattandosi di un'opera di
pavimentazione stradale, i concorrenti erano tenuti per esplicita clausola del
bando ad allegare all'offerta una dichiarazione della CPC delle Pavimentazioni
stradali attestante il rispetto del CCL vigente per questo tipo di lavori.
Invano pretende la ricorrente che bastasse produrre una dichiarazione della CPC
dell'Edilizia e del Genio Civile attestante il rispetto del CCL dell'edilizia e
del genio civile. Se esiste un CCL specifico per le pavimentazioni stradali non
è dato di vedere per qual motivo dovrebbe essere sufficiente ai fini
dell'ammissione alla gara documentare il rispetto del CCL dell'edilizia e del
genio civile. La ricorrente non ne adduce nemmeno uno.
Né giova alla __________ produrre, peraltro
soltanto in questa sede, la dichiarazione 8 gennaio 2002 rilasciatale dalla CPC
delle Pavimentazioni Stradali, mediante la quale viene attestato il pagamento
dei contributi previsti dal CCL specifico per questa categoria di opere. A
prescindere dal fatto che il municipio avrebbe dovuto escludere la ricorrente
dalla gara anche perché non aveva allegato all'offerta la dichiarazione della
CPC delle Pavimentazioni Stradali attestante che la ditta era in regola con il
pagamento dei contributi professionali previsti dal CCL settoriale, appare evidente
che questa dichiarazione non può supplire alla mancata produzione della dichiarazione
della stessa CPC richiesta dal capitolato per comprovare che la ditta rispetta
il relativo CCL. Conformemente all'art. 5 lett. c LCPubb, il capitolato non si
limitava invero ad esigere che i concorrenti provassero l'adempimento degli
obblighi verso le istituzioni sociali, fra i quali va annoverato l'obbligo di
pagare i contributi professionali previsti dal CCL del settore di appartenenza
della commessa, ma imponeva loro anche di documentare il rispetto del relativo
CCL, mediante produzione di un'apposita dichiarazione della CPC competente a
vigilare in materia. Dichiarazione, questa, che, stando agli atti di causa, la
ricorrente non è stata in grado di produrre, perché, pur pagando i contributi
professionali previsti dal CCL delle pavimentazioni stradali, non ha mai
notificato alla CPC competente per questo tipo di lavori di impiegare
dipendenti assoggettati a tale contratto.
A giusto titolo il municipio ha pertanto
escluso la __________ dalla gara.
- Sulla
scorta delle considerazioni che precedono, il ricorso va quindi respinto siccome
infondato.
Per completezza si può comunque ancora
rilevare che anche nel caso in cui la ricorrente fosse da riammettere, la
delibera impugnata andrebbe comunque confermata, poiché l'offerta della
__________ si è classificata soltanto al terzo rango. Graduatoria, che
l'insorgente non ha minimamente contestato.
La tassa di giustizia e le ripetibili sono a
carico della ricorrente secondo soccombenza.
Per questi motivi,
visti gli art. 5, 25, 36 LCPubb; 30 RLCpubb; 3, 18,
28, 31, 60, 61 PAmm;
dichiara
e pronuncia:
-
Il ricorso
è respinto.
-
La tassa di
giustizia di fr. 1'000.-- è a carico della ricorrente che rifonderà fr.
1'500.-- alla resistente a titolo di ripetibili.
-
Intimazione
a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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