AIUTO
RICERCA
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Numero d'incarto:
52.2002.78
Data decisione, Autorità:
23.04.2002, TRAM
Incarto n.
52.2002.00078
Lugano
23 aprile
2002
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente,
Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 19 febbraio 2002 della
patr. da: avv. __________
Contro
la decisione 29 gennaio 2002 (no. 403) del Consiglio
di Stato, che delibera alla ditta __________ il servizio di disciplinamento
del traffico pesante sulla N2 durante l'anno 2002;
viste le risposte:
- 22 febbraio 2002 del
Dipartimento del territorio, Sezione dell'esercizio e manutenzio-
ne (SEM);
-
8 marzo 2002 del
Dipartimento del territorio, Ufficio lavori sussidiati e appalti (ULSA);
-
11 marzo 2002 della __________;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
A. Il
__________ il Dipartimento del territorio ha indetto un pubblico concorso per
la messa a disposizione di agenti ausiliari di polizia debitamente istruiti ed
equipaggiati per il disciplinamento del traffico pesante delle strade nazionali
di grande transito per l'anno 2002 (FU n. __________ p. __________).
Il bando precisava che la commessa era
soggetta alla LCPubb e che sarebbe stata aggiudicata nell'ambito di una procedura
libera, rinviando per i criteri di aggiudicazione agli atti d'appalto.
Quest'ultimi, segnatamente il modulo d'offerta, stabilivano che la commessa
sarebbe stata aggiudicata secondo i seguenti criteri:
Prezzo 50%
- Capacità ed
esperienze specifiche 50%
B. Nel termine
prestabilito sono pervenute al committente le seguenti offerte:
-
__________ fr.
839'172.40
-
__________ fr.
1'010'633.00
-
__________ fr.
1'333'061.80
Invitata dal committente a presentare
l'analisi di tutti i prezzi unitari e globali formanti l'offerta, il 18 gennaio
2002 la __________ ha prodotto la documentazione sollecitata.
Dopo aver scartato l'offerta della
__________ per mancata produzione di tutti gli allegati richiesti nelle
condizioni di concorso e aver rettificato l'offerta della __________ in fr.
870'161.20 a seguito di una correzione matematica, il committente ha infine allestito
la seguente graduatoria a punti:
-
__________ pti
550
-
__________ pti
508
Preso atto di tale valutazione, il 29
gennaio 2002 il Consiglio di Stato ha scartato l'offerta della __________ e
deliberato il servizio alla __________.
C. Contro la
predetta aggiudicazione la __________ è insorta davanti al Tribunale cantonale amministrativo
sollecitandone l'annullamento con il rinvio degli atti al committente per nuova
decisione. In via subordinata ha postulato invece l'aggiudicazione in suo
favore.
L'insorgente ha chiesto innanzi tutto che al
gravame venga accordato effetto sospensivo, annotando che a norma di legge il
committente avrebbe dovuto eseguire l'analisi dei prezzi unitari e globali
stante il divario tra le offerte al momento della loro apertura, nonché
procedere alla correzione dell'offerta presentata dalla __________ solo previa
comunicazione a tutti i concorrenti. Ai fini del giudizio sulla concessione
dell'effetto sospensivo occorrerebbe d'altronde considerare che la risoluzione
impugnata è viziata nella forma, in particolare laddove non avverte che un eventuale
ricorso è di principio privo di effetto sospensivo e nella motivazione non
spiega la ponderazione applicata ai singoli criteri di aggiudicazione,
limitandosi ad indicare un punteggio complessivo. In seno al giudizio
provvisionale richiesto non si potrebbero inoltre ignorare le gravi conseguenze
economiche che si ripercuoterebbero immediatamente sulla ricorrente ed il suo
personale, così come l'assenza di qualsiasi inconveniente a danno dell'ente
pubblico, che ha già provveduto ad estendere il mandato affidato a suo tempo
alla __________.
Nel merito, l'insorgente ha criticato il
committente per non aver specificato nel dettaglio il peso assegnato ad ogni
singolo criterio di aggiudicazione, lasciando planare il dubbio che
determinante sia stato in realtà soltanto il prezzo dell'offerta. La __________
ha ribadito infine che constatato il divario tra le offerte al momento della
loro apertura il committente avrebbe dovuto eseguire l'analisi dei prezzi
unitari e globali applicati dalla __________, operazione che le avrebbe
permesso di accertare che detta società ha presentato un'offerta sotto costo
lesiva delle leggi federali contro la concorrenza sleale e sui cartelli.
D. All'accoglimento
del ricorso si sono opposti sia la __________ che la __________, entrambi avversando
partitamente le tesi dell'insorgente con argomentazioni che saranno riprese -
ove occorresse - nel seguito.
L'ULSA si è rimessa invece al giudizio del
Tribunale, ricordando di essersi limitata ad un controllo formale delle
offerte.
Considerato, in
diritto
- 1.1. Il
valore della commessa supera la soglia prevista dal Concordato intercantonale
sugli appalti pubblici per le prestazioni di servizio (cfr. art. 7 cpv. 1 lett.
b CIAP) la cui aggiudicazione ricade nel suo campo di applicazione. Contrariamente
a quanto supposto dal committente, anche la prestazione specifica posta a
concorso rientra nel novero di quelle sottoposte al Concordato. In effetti, per
accertare se l'aggiudicazione di una determinata prestazione di servizio ricade
in quelle soggette al CIAP occorre riferirsi giusta l'art. 6 cpv. 1 lett. c
CIAP all'Allegato I, Appendice 4, dell'Accordo GATT (AAP; RS 0.632.231.422) e,
tramite quest'ultimo, alla minuta classificazione centrale dei prodotti nella
versione provvisoria (CPCprov). Tra le innumerevoli prestazioni contemplate
dall'elenco CPCprov vi sono pure i servizi resi in materia di polizia e
protezione dagli incendi (CPCprov code 91260 Police and fire protection
services: Public administrative, operational and supervision services for
police forces and fire protection affairs; administrative and operational
services for regular and auxiliary police forces supported by public
authorities, and port, border, and coast guards and other special police forces;
police services are related to traffic regulation, alien registration,
operation of police laboratories and maintenance of arrest records). La
messa a disposizione di agenti ausiliari di polizia per la regolamentazione del
traffico pesante è classificabile nella categoria di prestazioni dianzi
descritta (subclass 91260) inclusa nell'elenco CPCprov, per cui l'aggiudicazione
della relativa commessa da parte del Consiglio di Stato sottostà al CIAP.
La competenza del Tribunale cantonale
amministrativo si fonda quindi sugli art. 15 cpv. 1 CIAP e 4 cpv. 1 del decreto
legislativo concernente l'adesione del Canton Ticino al CIAP (DLACIAP).
1.2. Secondo l'art. 4 cpv. 2 DLACIAP, salvo
disposizioni contrarie contenute nel Concordato, la procedura è retta dalla
PAmm. In assenza di specifica regolamentazione da parte del CIAP, la
legittimazione attiva della ricorrente, direttamente lesa nei suoi legittimi
interessi dalla decisione di aggiudicazione pronunciata dal committente in
esito al concorso al quale ha partecipato, è data dall'art. 43 PAmm (cfr. pure
DTF 125 II 86 consid. 4).
1.3. Giusta l'art. 15 cpv. 2 CIAP il termine
per aggravarsi contro le decisioni del committente è di 10 giorni dalla loro
intimazione.
Il ricorso 19 gennaio 2002 con il quale
l'insorgente ha impugnato la decisione di aggiudicazione 29 gennaio 2002 del
Consiglio di Stato (intimata il 4 febbraio 2002) appare quindi manifestamente
tardivo.
Nell'evenienza concreta occorre tuttavia
esaminare se il gravame non debba comunque essere dichiarato ricevibile per
motivi dedotti dal principio della buona fede, atteso che l'insorgente è stata
verosimilmente tratta in inganno dall'inesatta indicazione del termine
ricorsuale di cui al dispositivo 3 della risoluzione impugnata. Il principio
della buona fede, sancito dall'art. 9 Cost e valevole in tutti i rapporti che
vengono ad instaurarsi tra Stato e cittadino, conferisce in effetti al privato
il diritto di essere protetto dalla fiducia che egli ripone nelle assicurazioni
ed indicazioni fornitegli dall'autorità (DTF 126 II 104 consid. 4b e rinvii).
Le decisioni rese dalle autorità amministrative devono essere munite
dell'indicazione dei mezzi e dei termini di ricorso (cfr. art. 26 cpv. 2 PAmm e
a livello federale art. 35 PA). Gli art. 38 PA e 107 cpv. 3 OG prescrivono che
una notificazione difettosa, segnatamente l'indicazione insufficiente o errata
del rimedio giuridico, non deve comportare alcun pregiudizio per il
destinatario, sempre che - specifica la giurisprudenza - questi non sia in
grado di riconoscere tale inesattezza dando prova di un minimo di attenzione
(cfr. Grisel, Traité de droit administratif, p. 874;
Imboden/Rhinow/Krä-henmann, Schweizerische Verwaltungsrechtsprechung, N. 86 B
II e III; DTF 118 Ia 227 consid. 2, 115 Ia 19 consid. 4a). In particolare, il
ricorrente che inoltra tardivamente un gravame non può invocare l'affidamento
riposto in un'errata indicazione del rimedio giuridico se egli stesso o il suo
legale potevano riconoscerne l'inesattezza tramite la semplice consultazione
della legge, senza procedere a particolari ricerche di dottrina e giurisprudenza;
secondo il Tribunale federale, la parte che omette di procedere ad una verifica
così elementare compie un errore talmente importante da annullare quello commesso
dall'autorità, che non può più essere considerato come la causa naturale della
tardità dell'impugnativa (Borghi/Corti, compendio di procedura amministrativa,
N. 5a ad art. 26 PAmm; DTF 117 Ia 299 consid. 2, 106 Ia 13 consid. 3; RDAT
I-1995 N. 44).
In casu, l'impugnativa è stata presentata
entro il termine di 15 giorni indicato nella decisione di aggiudicazione 29
gennaio 2002 del Consiglio di Stato, termine fissato dalla PAmm (art. 46) ma
legato con ogni evidenza alla LCPubb (vedi art. 36) che il committente aveva
segnalato come applicabile alla procedura concorsuale già al momento della
pubblicazione del bando. L'errore non era tuttavia facilmente individuabile
tramite una consultazione ordinaria del diritto. L'art. 3 cpv. 2 LCPubb avverte
invero che la legge cantonale non è applicabile per l'aggiudicazione di commesse
sottoposte al concordato intercantonale. Il CIAP, dal canto suo, elenca i tipi
di commesse sottoposte alla sua disciplina, rinviando - per quanto attiene in
particolare alle prestazioni di servizio - all'Allegato I, Appendice 4,
dell'Accordo GATT (cfr. art. 6 cpv. 1 lett. c CIAP). Quest'ultimo è pubblicato
nella RS (0.632.231.422), senza però gli allegati e la CPCprov che per finire
consentono di determinare con esattezza se una determinata prestazione è
soggetta al CIAP. Tali documenti essenziali ai fini della corretta
individuazione della legislazione applicabile al concorso sono reperibili unicamente
in testi specializzati (Institut für schweizerisches und internationales Baurecht,
Das Vergaberecht der Schweiz, p. 75 ss. e p. 287 ss.) o in Internet (www.un.org
e www.wto.org), strumenti di cui non necessariamente ogni avvocato dispone.
Sulla scorta di quanto precede il gravame 19
febbraio 2002 __________, ancorché tardivo, dev'essere dichiarato ammissibile a
dispetto della severità con la quale vanno di norma valutati gli errori
processuali compiuti dalle parti assistite da un avvocato (cfr. DTF 114 Ia 105
consid. 2d/aa),
1.4. Il giudizio può essere reso sulla base
degli atti, senza procedere ad accertamenti istruttori (art. 18 cpv. 1 PAmm).
Il Dipartimento del territorio ha infatti prodotto tutta la documentazione
richiamata dall'insorgente.
- Richiamandosi
all'art. 33 cpv. 2 LCPubb la ricorrente sostiene che la decisione di delibera è
affetta da vizi di forma, in particolare laddove non segnala che il ricorso è
privo di effetto sospensivo.
Contrariamente alla LCPubb, il CIAP non
prescrive al committente di indicare nella decisione di aggiudicazione che un
eventuale ricorso non ha, per principio, effetto sospensivo. La risoluzione
impugnata non viola quindi il diritto (cfr. art. 16 cpv. 1 CIAP).
Quand'anche il CIAP avesse contemplato una
disposizione analoga all'art. 33 cpv. 2 LCPubb, l'assenza di una simile avvertenza
in seno alla risoluzione 29 gennaio 2002 del Consiglio di Stato non sarebbe
risultata fatale. In effetti, in materia di appalti pubblici gli atti di
impugnazione non hanno notoriamente effetto sospensivo, particolarità, questa,
chiaramente prevista in apposite norme di legge (art. 17 cpv. 1 CIAP e art. 40
LCPubb). La __________ non ha d'altronde subito pregiudizio di sorta, tant'è
che ha impostato gran parte del suo gravame sulla domanda di conferimento
dell'effetto sospensivo. Il difetto lamentato dall'insorgente non avrebbe
quindi potuto condurre all'auspicato annullamento della decisione di
aggiudicazione neppure nel caso in cui la fattispecie fosse stata retta dalla
LCPubb. Ammettendo il contrario, questo Tribunale sarebbe incorso in un
inammissibile eccesso di formalismo.
Quanto
alla mancanza di indicazioni circa la ponderazione applicata ai singoli criteri
di aggiudicazione, se ne parlerà al considerando seguente non senza annotare
che la decisione impugnata specifica chiaramente il punteggio complessivo
raggiunto dalle offerte rimaste in gara e sotto questo profilo non presenta quindi
lacune formali di sorta. Se voleva ottenere maggiori dettagli sulle valutazioni
esperite dal committente la ricorrente avrebbe potuto consultare tutti gli atti
del procedimento concorsuale prima dell'inoltro dell'impugnativa (cfr. art. 20
PAmm). O chiedere di replicare una volta preso atto delle spiegazioni fornite
dal committente in sede di risposta al ricorso. Le sue censure vanno quindi
disattese, poiché la presunta carenza di motivazione non l'ha di certo menomata
nell'esercizio dei suoi diritti di difesa.
- 3.1. A
norma dell'art. 13 lett. f CIAP, "le disposizioni d'esecuzione
garantiscono", fra l'altro, "adeguati criteri di
aggiudicazione, che garantiscano l'aggiudicazione all'offerta economicamente
più vantaggiosa". Secondo il § 14 cpv. 1 lett. i DirCIAP, dichiarate
vincolanti dal Consiglio di Stato (RL 7.1.4.1.5), i documenti di concorso devono
anche specificare "i criteri di aggiudicazione in ordine della loro
importanza".
L'esigenza di fissare i criteri di
aggiudicazione in ordine d'importanza discende soprattutto dal principio di
trasparenza, che informa la procedura di aggiudicazione delle commesse
pubbliche (art. 1 cpv. 2 lett. c CIAP). I criteri di aggiudicazione, scelti in
funzione della natura e delle caratteristiche della commessa, devono essere indicati
preventivamente già in sede di pubblicazione del bando, al fine di predeterminare,
in ossequio al suddetto principio, il quadro all'interno del quale il
committente si impegna ad esercitare il proprio apprezzamento ai fini della
delibera. Attraverso la predeterminazione di tali criteri viene limitata, se
non addirittura esclusa, la libertà del committente di valutare le offerte
pervenutegli secondo parametri elaborati a posteriori al fine di giustificare
una determinata scelta.
In quest'ambito, non basta che i criteri di
aggiudicazione vengano prestabiliti già al momento dell'apertura del concorso,
ma occorre che sia preventivamente fissato anche il loro "ordine d'importanza".
Al pari della preventiva indicazione dei criteri di aggiudicazione, anche la
predeterminazione del loro ordine d'importanza serve a circoscrivere la libertà
del committente di attribuire a tali criteri un peso fissato a posteriori
allo scopo di giustificare una determinata scelta. Da questa considerazione
deriva che l'obbligo di prestabilire l'ordine d'importanza dei criteri di aggiudicazione
non si limita alla semplice definizione di una scala gerarchica, ma comprende necessariamente
anche la determinazione del peso specifico attribuito ad ogni singolo criterio.
Principio, questo che dottrina e giurisprudenza hanno ormai sancito da tempo
(DTF 125 II 100 seg. consid. 3c e rimandi; STA 26.2.2002 in re __________,
29.1.2002 in re __________).
3.2. Nell'evenienza concreta, gli atti di
appalto (CPN 102 pos. R139) specificavano chiaramente che le offerte sarebbero
state valutate in base ai criteri del prezzo (50%) e della capacità ed
esperienze specifiche (50%). Indicando i criteri di aggiudicazione ed il valore
di ponderazione attribuito loro, il committente ha sostanzialmente rispettato
l'obbligo sancito dall'art. 13 lett. f CIAP e dal § 14 cpv. 1 lett. i DirCIAP.
Entro questi limiti, la decisione impugnata non presta il fianco a critiche.
In sede di valutazione delle offerte
pervenutegli, la SEM ha poi definito la scala delle note da attribuire ad
entrambi i criteri, nonché i sottocriteri per l'estimo della capacità e
competenza delle offerenti. Di principio, queste indicazioni dovevano essere
contenuti nei documenti del concorso e quindi avrebbero dovuto essere stabiliti
già al momento dell'invito a presentare un’offerta. Nulla impediva invero al
committente di procedere in tal senso, fissando già con la documentazione del
concorso tanto la scala delle note quanto i sottocriteri che avrebbe utilizzato
per valutare le offerte che sarebbero pervenute. L'inosservanza dell'obbligo di
predeterminare anche i sottocriteri di aggiudicazione configura una violazione
del principio della trasparenza (STA 10.1.2002 in re __________ e llcc). La
definizione di sottocriteri di aggiudicazione dopo la scadenza del termine
l'inoltro delle offerte permette infatti al committente di influire
indebitamente sull'esito della gara in atto. Siffatto modo di procedere priva
inoltre i concorrenti della possibilità di contestare tali sottocriteri mediante
impugnazione del bando di concorso.
L'adozione a posteriori di
sottocriteri di aggiudicazione non sovverte comunque l'assetto dei criteri di
aggiudicazione principali, stabilito nei documenti di gara. Di regola, essa è
inoltre volta soltanto a permettere al committente di esercitare in modo uniforme
e rispettoso della parità di trattamento il proprio potere d'apprezzamento nel
quadro del singolo criterio di aggiudicazione.
In tali circostanze, ben si può ammettere
che l'adozione a posteriori di sottocriteri di aggiudicazione non
costituisca un motivo sufficiente per giustificare un annullamento della
delibera con conseguente rinvio degli atti al committente affinché statuisca sulle
offerte rimaste in gara sulla base dei soli criteri di aggiudicazione primari.
Considerato come una simile conclusione ben difficilmente possa portare ad una
diversa delibera, in simili frangenti, appare preferibile sanare la violazione
dell'obbligo di fissare i sottocriteri di aggiudicazione già nei documenti di
gara, permettendo ai concorrenti di contestarli nell'ambito del ricorso contro
l'aggiudicazione, rilevandone le carenze e l'eventuale intenzione del
committente di manipolare per il loro tramite l'esito del concorso.
Ferme queste premesse, la censura sollevata
dalla __________ può essere senz'altro respinta, poiché la ricorrente si è
limitata ad una contestazione del tutto generica che evita di addentrarsi nei
dettagli della ponderazione effettuata dalla SEM. Non mette quindi conto di
indagare ulteriormente sulla legittimità dei sottocriteri di aggiudicazione
adottati dal committente dopo la chiusura della fase d'offerta. A maggior
ragione si giustifica procedere in questo modo, se si considera che nessun
indizio permette di ritenere che tali sottocriteri siano stati adottati a
posteriori al precipuo scopo di suffragare la legittimità della delibera in
contestazione (STA 10.1.2002 in __________ e llcc). Al contrario, le tabelle di
valutazione dimostrano come in realtà i sottocriteri scelti abbiano comunque
consentito alla ricorrente di ottenere un punteggio superiore
all'aggiudicataria in materia di capacità ed esperienze specifiche (criterio
2).
- La
ricorrente afferma che constatato il divario tra le offerte al momento della
loro apertura il committente avrebbe dovuto eseguire l'analisi dei prezzi
unitari e globali applicati dalla __________, il che le avrebbe permesso di
accertare che la società ha presentato un'offerta sotto costo lesiva delle
leggi federali contro la concorrenza sleale e sui cartelli.
4.1. Né il CIAP, né le direttive
d'esecuzione prevedono la possibilità di escludere le offerte sotto costo. Tale
possibilità, prevista da numerose legislazioni cantonali, ha del resto sempre
creato notevoli difficoltà a livello di applicazione pratica (Nicolas Michel,
Droit public de la construction, n. 1952 ss.; Galli/Lehmann/ Rechsteiner, Das
öffentliche Beschaffungswesen in der Schweiz, n. 476 e rinvio a 468).
Il committente può quindi deliberare la
commessa ad un concorrente che offre un prezzo particolarmente basso, sintanto
che la sua offerta risponde ai criteri di aggiudicazione e non costituisce un
atto di concorrenza sleale (RDAT I-1998 n. 49 consid. 3.4;
Tercier, La libéralisation du marché de la construction, pubbl. in Journées du
droit de la construction 1997, documentation 1, pag. 24; BR 2000/2 pag. 61 seg.
S 22-27). Se l'offerta appare insolitamente bassa
rispetto alle altre, il committente può semmai richiedere informazioni al
concorrente per accertarsi che la stessa rispetti le condizioni di partecipazione
e possa adempiere alle condizioni inerenti alla commessa (§ 27 DirCIAP; art.
XIII cpv. 4 lett. a AAP; STA 15.11.2001 in re consorzio E.+L.; in tema di sottocosto
cfr. pure RDAT II-2000 N4 e rimandi).
4.2. In concreto, la __________ ha
presentato un'offerta di fr. 839'172.40, importo aumentato a fr. 870'161.20 in
esito alla correzione di un mero errore di calcolo legittimamente eseguita dal
committente in base al § 24 cpv. 2 DirCIAP. L'offerta della ricorrente ammonta
invece a fr. 1'010'633.-. Constatato il divario tra la prima e la seconda in
graduatoria, il 16 gennaio 2002 la SEM - convinta che fosse applicabile l'art.
33 cpv. 2 RLCPubb - ha chiesto alla __________ di trasmetterle un'analisi di
tutti i prezzi unitari e globali che concorrevano a formare l'offerta. La
resistente ha prodotto la documentazione richiesta il 18 gennaio seguente,
dimostrando che le cifre esposte, compresa la tariffa oraria di fr. 32.-
applicata alla posizione 121.101 del capitolato (tariffa oraria di servizio per
agente ausiliario di polizia completamente equipaggiato), le davano modo di
ricavare un utile dal complesso della commessa. La SEM, dal canto suo, ha
ritenuto che la __________ - viste le esperienze positive avute in passato - fosse
in grado di assicurare un servizio soddisfacente e che i prezzi formanti la sua
offerta rientrassero ancora nella logica della libera concorrenza, pur
risultando assai contenuti.
A fronte di simili emergenze, il fatto che
in passato l'aggiudicataria abbia praticato prezzi maggiori perdendo diversi
concorsi a beneficio della ricorrente non è di decisivo rilievo. Determinante è
il prezzo offerto dalla resistente nel concorso qui all'esame, prezzo che non
appare irrisorio al punto da configurarsi quale atto di concorrenza sleale.
Posto che l'offerta vincente risponde
senz'altro ai criteri di aggiudicazione previsti e adempie alle condizioni
inerenti alla commessa, l'impugnata decisione di aggiudicazione resiste alle
critiche della ricorrente e merita pertanto piena conferma.
- Sulla scorta
di quanto precede il gravame deve essere respinto siccome infondato.
L'emanazione del presente giudizio rende superflua l'evasione della domanda di
concessione dell'effetto sospensivo all'impugnativa.
La tassa di giudizio e le ripetibili sono a
carico della ricorrente secondo soccombenza (art. 28 e 31 PAmm).
Per questi motivi,
visti gli art. 9 Cost.; 6, 7, 11, 13, 15, 16, 17 CIAP;
§ 14, 24, 27 DirCIAP; 3, 18, 28, 31, 43 e 46 PAmm;
dichiara
e pronuncia:
-
Il ricorso
è respinto.
-
La tassa di
giustizia di fr. 1'000.- è a carico della ricorrente, con l'ulteriore obbligo
di versare alla __________ identico importo per titolo di ripetibili.
-
Intimazione
a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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