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Numero d'incarto:
52.2002.73
Data decisione, Autorità:
26.06.2002, TRAM
Incarto n.
52.2002.00073
Lugano
26 giugno
2002
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente,
Stefano Bernasconi e Werner Walser
segretario:
Thierry Romanzini, vicecancelliere
statuendo sul ricorso 15 febbraio 2002 di
patr. dall'avv__________
contro
la decisione 30 gennaio 2002 (n. 479) del Consiglio
di Stato, che ha respinto l'impugnativa dell'insorgente avverso la
risoluzione 7 novembre 2001 del municipio di __________ in materia di determinazione
di domicilio;
viste le risposte:
-
26 febbraio 2002 del
municipio di __________,
-
26 febbraio 2002 del
municipio di __________,
-
27 febbraio 2002 del
Consiglio di Stato;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
A. La
ricorrente __________, nubile e domiciliata a __________, ha preso in locazione
il 1° ottobre 1999 un appartamento di 2 ½ locali a __________, dove lavora in
qualità di segretaria della Commissione paritetica cantonale edilizia,
ottenendo un'autorizzazione di soggiorno valida un anno, in seguito rinnovata
fino al 30 ottobre 2001.
Con decisione 7 novembre 2001, il municipio
di __________ ha stabilito il domicilio dell'insorgente in tale comune con
effetto dal 1° novembre precedente.
B. Con
giudizio 30 gennaio 2002, il Consiglio di Stato ha confermato la suddetta risoluzione
municipale, respingendo il gravame contro di essa interposto da __________.
Il Governo ha ritenuto __________ il centro
degli interessi della ricorrente per avervi locato un appartamento e in ragione
della sua età e della vicinanza del comune di __________ al capoluogo ticinese.
C. Contro la
predetta pronunzia, __________ si aggrava ora davanti al Tribunale cantonale
amministrativo, chiedendone l'annullamento.
Sostiene di soggiornare a __________
unicamente per svolgere la sua attività lavorativa come segretaria e di avere
tutti i suoi legami affettivi a __________. Afferma di risiedere nella località
grigionese dal venerdì sera al lunedì mattina e di trascorrervi il tempo
libero, alloggiando presso la casa di famiglia dove dispone di locali propri,
archivia la corrispondenza e custodisce la maggior parte dei suoi effetti personali.
In quel comune, soggiunge la ricorrente, avrebbe inoltre tutti i suoi amici, incontrerebbe
il suo compagno e sarebbe attiva socialmente come membro del locale sci club e
del carnevale.
D. All’accoglimento
del ricorso si oppone il Consiglio di Stato, che non formula osservazioni. Ad
identica conclusione perviene il municipio di __________, con argomenti di cui
si dirà semmai qui appresso.
Il municipio di __________ chiede invece di
annullare la risoluzione impugnata.
Considerato, in
diritto
- La
competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 208 cpv. 1
LOC e la legittimazione attiva di __________ è certa (art. 43 PAmm).
Il ricorso, tempestivo (art. 46 cpv. 1
PAmm), è dunque ricevibile in ordine e può essere deciso sulla base degli atti,
senza istruttoria.
Non è necessario sentire l'insorgente e il
teste __________ da essa notificato, in quanto tali mezzi di prova non
apporterebbero a questo Tribunale la conoscenza di ulteriori elementi rilevanti
per il giudizio (art. 18 cpv. 1 PAmm).
- 2.1.
L'art. 24 cpv. 1 Cost. dispone che ogni persona di cittadinanza svizzera può
stabilirsi in qualsiasi luogo del Paese.
Giusta l'art. 6 LOC, è domiciliato in un
comune chi vi risiede con l'intenzione di stabilirvisi durevolmente. Il
concetto di domicilio della LOC, ripreso dall'art. 2 LT, si riallaccia al
concetto di domicilio civile retto dall'art. 23 CC. Anch'esso postula quindi
l'adempimento di due condizioni cumulative: quella oggettiva della residenza
effettiva in un determinato luogo e quella soggettiva dell'intenzione
concretamente manifestata dall'interessato di stabilirvisi durevolmente (DTF 97
I 3, consid. 3; RDAT 1982, pag. 71 seg.; Bucher, Berner Kommentar zum ZGB, N. 3
seg. ad art. 23; Grossen, Das Recht der Einzelpersonen, in: Schweizerisches
Privatrecht, vol. II, pag. 286 seg.).
Vi è residenza, secondo le norme succitate,
quando una persona soggiorna per un certo periodo in un determinato luogo, costituendo
ed intrattenendo con esso rapporti di intensità tale da farlo apparire come il
centro delle sue relazioni personali.
L'intenzione di stabilirsi nel luogo di
residenza deve emergere dall'insieme delle circostanze e dev'essere
riconoscibile per i terzi. La semplice manifestazione di volontà non è
sufficiente. Non basta in particolare dichiarare di voler costituire il proprio
domicilio in un determinato luogo. Tanto per l'art. 23 CC, quanto per l'art. 6
LOC l'intenzione dev'essere suffragata dall'effettiva residenza nel luogo
prescelto.
2.2. L'accertamento operato dal municipio
giusta l'art. 6 LOC circa l'esistenza del domicilio di una determinata persona
rientra nell'ambito dei compiti conferiti all'esecutivo comunale dall'art. 106
lett. e LOC, norma che obbliga quest'ultima a tenere ed aggiornare i cataloghi
civici, i ruoli della popolazione e gli altri registri che la legge gli impone
di allestire (ad es. l'elenco dei contribuenti prescritto dall'art. 195 LT).
Tale accertamento verte su aspetti che vanno
oltre il semplice rapporto di polizia al quale fa riferimento l'art. 24 Cost.
Esso non si limita infatti a determinare il luogo in cui l'interessato risiede
e che ha concretamente posto al centro delle sue relazioni personali, ma si
pronuncia anche sull'aspetto soggettivo, ovvero sull'intenzione di stabilirvisi
durevolmente, che può essere dedotta dalle circostanze oggettive.
2.3. Quando una persona abita in un luogo
diverso da quello in cui lavora, il domicilio è di regola costituito nel luogo
dell'abitazione, ovvero nel luogo in cui la persona torna regolarmente per
trascorrere il tempo libero eventualmente con i congiunti (DTF 59 III 4;
Bucher, op. cit., N. 48 ad art. 23 CC). È il luogo in cui abita con la famiglia
che in questi casi viene considerato come il centro degli interessi e delle
relazioni personali. Ciò vale anche nel caso in cui il rientro in famiglia non
sia quotidiano, ma avvenga soltanto una volta per settimana. I vincoli
familiari sono per principio considerati prevalenti sulle altre relazioni
sociali, in particolare su quelle di lavoro.
Il luogo di lavoro assurge a domicilio
soltanto quando le relazioni personali con esso appaiono più strette ed intense
di quelle intrattenute con un luogo d'abitazione scelto più per caso che per
altri motivi (Bucher, op. et loc. cit., N. 49).
- In
concreto, il 20 ottobre 1999 __________, che è nubile, ha chiesto al municipio
della città di __________ un'autorizzazione di soggiorno per motivi di lavoro,
dichiarando di rientrare regolarmente tutti i fine settimana presso i genitori
a __________, dove è domiciliata. La ricorrente ha precisato di lavorare a
__________ come impiegata di commercio presso la Commissione paritetica
cantonale edilizia e del genio civile e di abitare in quel comune da sola in un
appartamento di 2½ locali situato in via __________. Per questi motivi, il 22
ottobre 1999 il municipio di __________ ha accolto la richiesta e ha rilasciato
all'insorgente un'autorizzazione di soggiorno annuale. Sempre per gli stessi
motivi, il 20 settembre 2000 l'autorità comunale ha rinnovato l'autorizzazione
di soggiorno alla ricorrente.
Con decisione 7 novembre 2001, il municipio
di __________ ha infine stabilito in tale comune il domicilio di __________ a
partire dal 1° novembre 2001, perché essa vi lavorava e vi soggiornava ormai da
due anni. Il Consiglio di Stato ha confermato la risoluzione municipale per gli
stessi motivi e in ragione dell'età della ricorrente nonché del breve tragitto
per raggiungere il posto di lavoro. A torto.
- Dagli atti
non risulta che l'insorgente, soggiornando durante due anni a __________, abbia
costituito ed intrattenuto con quel comune rapporti di intensità tale da farlo
apparire come il centro delle sue relazioni personali.
Certo, la distanza tra __________ e
__________, una ventina di chilometri, può essere percorsa quotidianamente in
poco tempo, segnatamente in automobile. D'altra parte, però, il fatto che la ricorrente
potrebbe rientrare ogni sera nella casa di famiglia in cui ha sempre vissuto
senza dover usufruire di un alloggio di modeste dimensioni a __________ non
significa che in questi due anni il centro dei suoi interessi personali si sia
trasferito nel capoluogo ticinese. Tanto meno il fatto che __________ è una
donna che ha superato da poco la trentina. Non è dato vedere infatti come l'età
dell'insorgente e la presa in locazione di un piccolo appartamento siano
inconciliabili con un affetto per i genitori vissuto come primario.
Del resto, il municipio si è espresso sulla
determinazione del domicilio di __________ senza procedere ad alcun accertamento.
L'insorgente ha sempre dichiarato, nelle diverse richieste di autorizzazione di
soggiorno per motivi di lavoro a __________, di trascorrere tutti i fine
settimana a __________. Nella domanda del 16 ottobre 2001, essa ha pure
indicato di rientrare a volte nel comune grigionese anche nel corso della
settimana per partecipare a diverse attività sociali.
Per mezzo dei suoi organi di polizia, il
municipio di __________ avrebbe dunque potuto - e dovuto - controllare la
veridicità di quanto asserito dalla ricorrente. Orbene, agli atti non risulta alcuna
verifica in questo senso.
Inoltre, sebbene la professione costituisca
un elemento di sicuro peso nella determinazione del domicilio, la stessa non
riveste carattere predominante nel caso in rassegna. Di formazione impiegata di
commercio, l'insorgente lavora a __________ come segretaria della Commissione
paritetica cantonale edilizia e del genio civile. Il locale municipio non
pretende nemmeno che l'interessata eserciti una funzione direttiva all'interno
della stessa o che sia tenuta a una presenza particolarmente intensa sul posto
di lavoro per ragioni di servizio (cfr. DTF 111 Ia 41, consid. 3).
Ritenuto che non appare che __________
trascorra il proprio tempo libero a __________, i rapporti di lavoro della
stessa non possono pertanto essere considerati prevalenti sulle relazioni
sociali, personali e affettive che ha mantenuto a __________, dove risiede in
particolare la sua famiglia.
Sulla scorta di quanto precede, è quindi nel
comune di __________ che, attualmente, dal profilo degli art. 6 LOC e 23 CC,
dev'essere ancora individuato il domicilio dell'insorgente.
Resta riservata una diversa decisione a
dipendenza dell'esito di ulteriori, più approfonditi accertamenti.
-
Stando
così le cose, il ricorso di __________ dev'essere accolto, annullando il giudizio
del Consiglio di Stato e la risoluzione del municipio di __________.
-
Visto
l'esito del gravame, non si prelevano né tasse né spese (art. 28 PAmm).
Il comune di __________ rifonderà alla
ricorrente, patrocinata da un avvocato, un’indennità per ripetibili (art. 31
PAmm).
Per questi motivi,
visti gli art. 24 Cost.; 23 CC; 6, 106, 208 LOC; 1, 3,
18, 28, 31, 43, 46, 60, 61, 65 PAmm;
dichiara
e pronuncia:
- Il ricorso
è accolto.
§ Di
conseguenza sono annullate:
-
la
decisione 30 gennaio 2002 (n. 479) del Consiglio di Stato;
-
la
risoluzione 7 novembre 2001 del municipio di __________.
-
Non si
prelevano né tasse né spese.
Il comune
di __________ verserà a __________ fr. 800.– a titolo di ripetibili.
- Intimazione
a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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