Administrative appeal allowed; case remanded for further investigation

52.2002.70Altro tribunale11 mar 2002Granted

Estratto da Omnilex

Sintesi Omnilex

A Tunisian national challenged the canton’s refusal to grant a settlement permit and the implicit refusal to renew his residence permit. After the Federal Supreme Court sent the case back for a fresh assessment, the cantonal administrative court held that the facts had been insufficiently established, especially regarding the marital relationship and the couple’s finances. It therefore annulled the State Council’s decision and remitted the matter for a new decision. The court refused legal aid and free counsel, did not levy court costs, and ordered the State of Ticino to pay CHF 600 in party compensation.

Massima Omnilex

Art. 65 PAmm; remittal for incomplete fact-finding and requirement of a renewed balancing of interests: where the decisive facts are not sufficiently clarified, the administrative court may annul the challenged decision and return the matter to the lower authority for supplementation of the investigation and a new decision. In particular, when the legality of a residence-related refusal depends on the intensity of the marital bond and the parties’ financial evolution, a final adjudication is premature absent complete findings (consid. relevantly cited in the judgment). Court costs may be waived in light of the outcome; party compensation may nevertheless be awarded for remittal proceedings.

Testo completo

AIUTO RICERCA

Anteprima di stampa

Numero d'incarto: 52.2002.70

Data decisione, Autorità: 11.03.2002, TRAM

Incarto n. 52.2002.00070

Lugano 11 marzo 2002

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna e Stefano Bernasconi

segretario:

Thierry Romanzini, vicecancelliere

statuendo sul ricorso 25 aprile 2001 di


patr. dall'avv. __________ (in precedenza rappr. da __________),

contro

la risoluzione 21 marzo 2001 (n. 1279) del Consiglio di Stato, che ha respinto l'impugnativa presentata dall'insorgente avverso la decisione 8 novembre 2000 del Dipartimento delle istituzioni, Sezione dei permessi e dell'immigrazione, in materia di rilascio di un permesso di domicilio rispettivamente di rinnovo dell'autorizzazione di dimora;

viste le risposte:

  • 3 maggio 2001 del Dipartimento delle istituzioni,

  • 8 maggio 2001 del Consiglio di Stato;

richiamata la sentenza 29 gennaio 2002 del Tribunale federale;

letti ed esaminati gli atti;

ritenuto, in fatto e in diritto

che con decisione 8 novembre 2000, il Dipartimento delle istituzioni ha respinto la domanda del cittadino tunisino __________ volta ad ottenere il rilascio di un permesso di domicilio, negandogli implicitamente il rinnovo del suo permesso di dimora, per motivi di interesse pubblico preponderanti in quanto aveva commesso diversi delitti e denotato l'incapacità di adattarsi all'ordinamento elvetico, accumulando tra l'altro diversi debiti (art. 4, 10 cpv. 1 lett. a/b, 16 LDDS e 8, 11, 16 ODDS);

che con giudizio 21 marzo 2001, il Consiglio di Stato ha confermato la suddetta risoluzione dipartimentale, respingendo l'impugnativa contro di essa interposta dall'interessato;

che il 20 giugno 2001 il Tribunale cantonale amministrativo ha respinto il gravame di __________ volto ad ottenere il rinnovo del suo permesso di dimora, confermando la risoluzione suddetta;

che con sentenza 29 gennaio 2002, il Tribunale federale ha accolto il ricorso di diritto amministrativo presentato da __________ e ha rinviato la causa al Tribunale cantonale amministrativo per nuovo giudizio, procedendo ad una nuova e attenta ponderazione degli interessi in presenza, dopo aver chiarito i fatti determinanti;

che il 18 febbraio 2002 __________ ha chiesto di essere posto al beneficio dell'assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio dell'avv. __________;

che giusta l'art. 65 PAmm, il Tribunale cantonale amministrativo può annullare la decisione impugnata e rinviare la causa all'istanza inferiore segnatamente nei casi in cui questa ha accertato la fattispecie in modo incompleto;

che, verificandosi in concreto tale ipotesi, il ricorso va accolto e gli atti rinviati al Consiglio di Stato, affinché statuisca nuovamente sul ricorso come indicato dall'alta Corte federale, segnatamente previa completazione degli accertamenti necessari al fine di determinare la natura e l'intensità del legame coniugale esistente tra il ricorrente e sua moglie e di valutare nel contempo l'evoluzione della loro situazione finanziaria;

che, dato l'esito, si prescinde dal prelievo di una tassa di giustizia e delle spese;

che la domanda di assistenza giudiziaria e di conferimento del gratuito patrocinio dell'avv. __________ dev'essere respinta, già per il fatto che il ricorso è stato inoltrato dal precedente rappresentante dell'insorgente e non si procede ad esperire un'istruttoria in questa sede per i motivi precedentemente addotti;

che lo Stato del Cantone Ticino deve però rifondere al ricorrente, che era assistito dal consulente giuridico __________, un'adeguata indennità per ripetibili relativa al presente giudizio di rinvio (art. 31 PAmm);

visti gli art. 1, 4, 7, 10, 11 LDDS; 16 ODDS; 8 CEDU; 100 cpv. 1 lett. b n. 3 OG; 10 lett. a LALPS; 3, 18, 28, 30, 31, 43, 46, 60, 61, 65 PAmm;

dichiara e pronuncia:

  1. Il ricorso è accolto come ai considerandi.

§. Di conseguenza:

1.1 la decisione 21 marzo 2001 (n. 1279) del Consiglio di Stato è annullata;

1.2 gli atti sono rinviati all'Esecutivo cantonale per nuova decisione previa completazione dell'istruttoria.

  1. Non si prelevano né tassa di giustizia né spese.

  2. La domanda di conferimento dell'assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio è respinta.

  3. Lo Stato del Cantone Ticino rifonderà al ricorrente fr. 600.– a titolo di ripetibili.

  4. Contro la presente decisione, nella misura in cui è fondata sul diritto pubblico federale, è dato ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale a Losanna nel termine di 30 giorni dall'intimazione.

  5. Intimazione a:


Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente Il segretario

Ultimo aggiornamento: 02.07.2026

  |  Informazioni legali  |  Requisiti minimi  |  Contatta il webmaster

Parole chiave

immigrationresidence permitsettlement permitremittalincomplete fact-findingmarital relationshipfinancial situationlegal aidcostsparty compensation

Estratto da Omnilex

Questione giuridica chiave

Whether the cantonal refusal of the settlement/residence permit should be annulled and remitted for further investigation.

Decisione estratta

The appeal is upheld because the factual findings were incomplete; the case must be returned for a new decision after supplementing the investigation.

Motivazione estratta

Under Art. 65 PAmm, the administrative court may annul and remit when the facts have been incompletely established. Here, the court had to clarify the nature and intensity of the marital bond and reassess the financial situation before a lawful balancing of interests could be made, in line with the Federal Supreme Court's remittal.

Questione giuridica chiave

Whether legal aid and free counsel should be granted.

Decisione estratta

The request for legal aid and free counsel is denied.

Motivazione estratta

The court refused the request, noting that the appeal had been filed by the former representative and that no evidentiary proceedings were being conducted in this instance for the reasons already stated.

Questione giuridica chiave

Allocation of court costs and party compensation.

Decisione estratta

No court fee or expenses are charged, and the Canton must pay party compensation of CHF 600.

Motivazione estratta

Given the outcome, no justice fee or costs are levied; however, the State of Ticino must pay an adequate indemnity for the remittal proceedings.

Continua la tua ricerca in ChatGPT o Claude

Collega Omnilex per cercare nel corpus legale dal tuo assistente IA.