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Numero d'incarto:
52.2002.66
Data decisione, Autorità:
28.03.2002, TRAM
Incarto n.
52.2002.00066
Lugano
28 marzo 2002
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente,
Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Lino Bonat, vicecancelliere
statuendo sul ricorso 11 febbraio 2002 della
patr. da: avv. __________
contro
la decisione 28 gennaio 2002 con cui il municipio di
Cerentino ha deliberato alla __________ le opere da idraulico per
l'esecuzione dell'acquedotto comunale - condotta di adduzione __________ -
__________ / __________;
viste le risposte:
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
che il 9
ottobre 2001 il municipio di Cerentino ha messo a pubblico concorso l'esecuzione
di opere da idraulico per l'acquedotto comunale - condotta di adduzione
__________ - __________ / __________ (cfr. FU __________, pagg. __________ e
__________);
che il bando di concorso e il capitolato
d'appalto/modulo d'offerta prevedevano i seguenti criteri di aggiudicazione:
che nel termine fissato dal bando di
concorso sono pervenute al committente le offerte di 4 ditte, fra cui quella
della ricorrente __________ di fr. 112'688.40 e quella della ditta __________
di fr. 115'224.55;
che nel proprio rapporto tecnico-economico,
lo Studio d'ingegneria __________, ha allestito la seguente graduatoria a
punti:
Importo offerta
Termini
Qualità
Totale
40.0
16
28
84.0
39.1
16
32
87.1
omissis
...
...
...
...
che, in base al citato rapporto tecnico, il
municipio di Cerentino il 28 gennaio 2002 ha aggiudicato la commessa alla ditta
__________, prima in graduatoria;
che, l'11 febbraio 2002, la ditta
__________, è insorta davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendo
l'annullamento della predetta delibera comunale e postulando la concessione
dell'effetto sospensivo al proprio ricorso;
che la ricorrente, censura l'insufficiente
motivazione del provvedimento impugnato, contestando il punteggio attribuitole
al criterio di ponderazione relativo alla qualità, che ritiene immotivato e
ingiustificato, oltre che arbitrario, poiché fondato su un accertamento
inesatto o incompleto dei fatti giuridicamente rilevanti;
che all'accoglimento del ricorso si oppone
il municipio di Cerentino, rilevando che la valutazione è avvenuta in base alla
documentazione e ai requisiti proposti dalle ditte con l'offerta, puntualizzando
che la differenza di punteggio, assegnata alla ditta aggiudicataria in base al
criterio "qualità", è da ricondurre, in sostanza, ai diversi importi
di delibera delle referenze per lavori di acquedotti: Fr. 545'000.-- per la
__________ e circa Fr. 173'000.-- per la ditta __________;
che la ditta __________ postula a sua volta
il rigetto dell'impugnativa con protesta di spese e ripetibili;
considerato, in
diritto
che la
competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 36 cpv. 1
LCPubb;
che certa è la legittimazione attiva
dell'insorgente a contestare un'aggiudicazione pronunciata in esito ad un
concorso al quale ha partecipato senza successo;
che il ricorso, tempestivo, è dunque
ricevibile in ordine;
che il giudizio può essere reso sulla base
degli atti, senza istruttoria (art. 18 PAmm);
che giusta l'art. 33 cpv. 2 LCPubb la
decisione di aggiudicazione "deve indicare succintamente i motivi che
hanno condotto all'esclusione di determinati offerenti ed offerte, i criteri di
aggiudicazione e i rimedi di diritto";
che l'autorità decidente può rimediare ad
eventuali difetti di motivazione adducendo in sede di ricorso i motivi che
giustificano il provvedimento impugnato;
che il difetto è sanato a condizione che l'insorgente
possa prendere compiutamente posizione sulla motivazione addotta a posteriori
(Borghi Corti, Compendio di procedura amministrativa ticinese, ad art. 26 PAmm
n. 12 lett. c; Rhinow Krähenmann, Schweizerische Verwaltungsrechtsprechung;
Erg. Bd., n. 85 B V c; STA 14.12.2001 in re R.I. SA e llcc);
che, in
concreto, il municipio di Cerentino ha giustificato la decisione censurata, rilevando
in sede di risposta al ricorso che il diverso punteggio è da ricondurre alla differenza
degli importi di delibera delle referenze per lavori di acquedotti eseguiti dalle
ditte in oggetto, sottolineando inoltre che la ditta aggiudicataria ha già
eseguito altri lavori all'acquedotto comunale;
che la ricorrente ha rinunciato a replicare,
osservando in ogni modo che l'esecuzione di precedenti lavori per il Comune da
parte della ditta aggiudicataria, non configura un valido criterio per definire
il grado di considerazione delle referenze;
che il difetto di motivazione lamentato
dall'insorgente può di conseguenza considerarsi sanato;
che, giusta l'art. 32 cpv. 1 LCPubb, "il
committente aggiudica la commessa a favore dell'offerta più vantaggiosa
determinata sulla scorta di diversi criteri, quali il termine, la qualità, il
prezzo, l'economicità, i costi di servizio, il servizio clientela,
l'adeguatezza della prestazione, l'estetica, la compatibilità ambientale e il
valore tecnico";
che nell'evenienza concreta, il municipio
resistente ha scelto i criteri menzionati in narrativa, attribuendo loro il
fattore di ponderazione prescritto dall'art. 5 cpv. 1 lett. i RLCPubb;
che controversa è la valutazione del
criterio "qualità", in ordine al quale il municipio ha
attribuito alla ditta __________ 32 punti e alla ditta __________ 28 punti;
che il municipio di Cerentino ha giustificato
l'attribuzione di un punteggio diverso a questo criterio con il fatto che la
ditta __________ ha addotto referenze per lavori di acquedotti per un importo
di delibera di Fr. 545'000.--, mentre la ditta __________ ne ha indicati
soltanto per circa Fr. 173'000.--;
che, sebbene discutibile, il motivo addotto
con la risposta al ricorso non è inidoneo a giustificare la differente
valutazione;
che il capitolato d'appalto e modulo
d'offerta chiedeva ai concorrenti di fornire un elenco delle referenze per
l'esecuzione di opere eseguite nel corso degli ultimi cinque anni, con
l'indicazione, tra l'altro, dell'importo di delibera;
che tale indicazione poteva unicamente
servire ad apprezzare la qualità dell'offerta;
che la ricorrente, omettendo di impugnare il
bando di concorso e partecipando alla gara senza riserve, ha indirettamente
accettato che la qualità della sua offerta fosse valutata sulla base di referenze
costituite dagli importi di precedenti commesse;
che la ricorrente non può quindi eccepire
che la qualità della sua offerta sia giudicata sulla base di tali referenze
(cfr. art. 38 cpv. 2 LCPubb);
che la valutazione concretamente operata dal
committente non presta il fianco a critiche;
che il committente, che ha agito nell'ambito
del proprio potere di apprezzamento, non ha tralasciato né di appurare né di
sollecitare i concorrenti a fornirgli indicazioni atte a permettergli di valutare
oggettivamente le offerte in base al criterio di qualità;
che la delibera non procede né da un
accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti, né da un
esercizio scorretto del potere d'apprezzamento che la legge ed il capitolato
conferiscono al municipio;
che sulla scorta delle considerazioni che
precedono, il ricorso va quindi respinto e l'aggiudicazione confermata, siccome
conforme al diritto;
che l'istanza di conferimento dell'effetto
sospensivo al presente gravame deve ritenersi superata dalla decisione di
merito;
che la tassa di giustizia e le spese sono
poste a carico della ricorrente secondo soccombenza (art. 28 PAmm), la quale dev'essere
altresì tenuta a rifondere delle adeguate ripetibili all'aggiudicataria,
assistita da un legale (art. 31 PAmm).
Per questi motivi,
visti gli art. 32, 33 LCPubb; 5 RLCPubb; 3, 18, 28,
31, 60, 61 PAmm;
dichiara
e pronuncia:
-
Il ricorso
è respinto.
-
La tassa di
giustizia di fr. 800.-- è posta a carico della ricorrente, la quale è inoltre
tenuta a versare alla resistente identico importo per ripetibili.
-
Intimazione
a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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