Building permit appeal partially withdrawn and amended

52.2002.64Altro tribunale29 nov 2002Modified

Sintesi

The applicants appealed against the State Council's refusal to grant retrospective building permission for the renovation of a rustico and the construction of a greenhouse. At the site inspection, the Department of the Territory and the municipality accepted the appeal as to the rustico after it was established that a 1981 construction authorization existed. The applicants then withdrew the appeal regarding the greenhouse and undertook to remove the glass roof. The administrative court accordingly amended the State Council decision, declared the matter concluded, imposed no costs, and compensated party expenses.

Regest

Administrative building law; retrospective building permission and procedural withdrawal of appeal. If, during the appeal proceedings, it is established that a prior building authorization already existed for the contested structure, the refusal of retrospective authorization cannot be maintained for that object and the lower decision must be amended accordingly. Where appellants withdraw the appeal for part of the subject matter, that part becomes moot and the proceedings are terminated to that extent. In the absence of a substantive defeat, the court may order that no court fees or expenses be levied and may compensate party costs (consid. 1-2).

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Anteprima di stampa

Numero d'incarto: 52.2002.64

Data decisione, Autorità: 29.11.2002, TRAM

Incarto n. 52.2002.64

Lugano 29 novembre 2002

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Lorenzo Anastasi, presidente, Stefano Bernasconi, Werner Walser

segretario:

Leopoldo Crivelli

statuendo sul ricorso 11 febbraio 2002 di



entrambi patrocinati dall'avv. __________

contro

la decisione 22 gennaio 2002 del Consiglio di Stato, no. 288, che ha respinto l'impugnativa da essi presentata avverso la decisione 16 marzo 2001 con cui il municipio di __________ ha negato loro la licenza edilizia in sanatoria per la riattazione di un rustico e la costruzione di una serra sulla part. __________ RFP;

rilevato che in occasione dell'udienza di sopralluogo 27 novembre 2002 il Dipartimento del territorio e il Municipio di __________ hanno aderito al ricorso per quanto attiene al rustico dopo aver appurato che il 12 agosto 1981 il DPC aveva rilasciato l'autorizzazione a costruire (n. 29045) per questo oggetto;

che nella medesima occasione, preso atto delle spiegazioni del giudice delegato, i ricorrenti hanno dichiarato di ritirare il ricorso per quanto riguarda la serra, impegnandosi a rimuovere la copertura in vetro;

ritenuto quanto sopra la decisione 22 gennaio 2002, n. 288, del Consiglio di Stato viene riformata di conseguenza;

considerato pertanto che il procedimento è così esaurito;

decreta:

  1. Il ricorso è evaso come ai considerandi.

La decisione 22 gennaio 2002 del Consiglio di Stato, n. 288, è riformata di conseguenza.

  1. Non si prelevano né tasse, né spese.

Le ripetibili sono compensate.

  1. Intimazione a:

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente Il segretario

Ultimo aggiornamento: 02.07.2026

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