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Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
52.2002.61
Data decisione, Autorità:
25.09.2002, TRAM
Incarto n.
52.2002.00061
Lugano
25 settembre
2002
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente,
Stefano Bernasconi, Werner Walser
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 8 febbraio 2002 del
Comune di __________
contro
la decisione 22 gennaio 2002 del Consiglio di Stato
(n. 279) che annulla la risoluzione 23 agosto 2001 del municipio di
__________ in materia di segnaletica stradale;
viste le risposte:
-
14 febbraio 2002 del
Dipartimento del territorio, Sezione esercizio e manutenzione;
-
18 febbraio 2002 di
__________ e llcc, __________;
-
27 febbraio 2002 del
Consiglio di Stato;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
A. Via
__________ di __________ è un'angusta stradina, larga circa 3 m ed in parte a
senso unico, che collega via __________ al ramo ovest di piazza __________, a
fondo cieco, dal quale si può poi raggiungere piazza __________ (svoltando a
sinistra) o via __________ (svoltando a destra). Via __________ permette dunque
ai veicoli provenienti dalle zone di __________, dei __________ e di __________
di raggiungere rapidamente piazza __________, transitando per via della
__________ e via __________ in modo da evitare la rotonda di __________. È in
sostanza una scorciatoia ben nota agli automobilisti locarnesi, che permette
anche di attraversare la città per dirigersi verso __________, passando per
__________, __________, via __________ e via __________.
B. Al fine di
scoraggiare il traffico parassitario, il __________ (FU n. __________, pag.
__________) il municipio di __________ ha deciso di posare un segnale 2.37 "svoltare
a destra", abbinato ad un segnale 3.02 "dare precedenza",
nel punto in cui il ramo ovest di piazza __________ si dirama verso piazza
__________ e verso via __________. Un ulteriore segnale 2.37 "svoltare
a destra" e stato posato all'intersezione del ramo sud di piazza
__________ con via __________. Al primo dei due obblighi di svoltare a destra,
è stata in un secondo tempo assortita una tavola complementare, che istituisce
una deroga a favore dei ciclomotori e del trenino stradale per i turisti.
Con il primo segnale viene in pratica
impedito alle auto provenienti da via __________ di svoltare a sinistra per
raggiungere piazza __________. L'ulteriore segnale 2.37 "svoltare a
destra", posato nel punto in cui il ramo sud di piazza __________ si immette
sulla via __________, le costringe poi a dirigersi verso la rotonda di piazza __________.
Chi proviene da via __________ con l'intenzione di dirigersi verso piazza
__________ è quindi obbligato ad effettuare il periplo della rotonda.
C. Contro
queste misure sono insorti davanti al Consiglio di Stato i resistenti citati in
ingresso, abitanti in via __________ o titolari di negozi situati attorno a
piazza __________.
Da un lato, i ricorrenti hanno lamentato
l'insufficienza delle misure adottate, giudicandole inidonee a conseguire
l'obbiettivo di pedonalizzare via __________ fissato a titolo indicativo dal
PR. Dall'altro hanno invece contestato la segnaletica perché costringe anche
chi si reca nella parte ovest di piazza __________ senza transitare per via
__________ ad effettuare il lungo periplo della rotonda di piazza __________ per
raggiungere piazza __________.
D. Con
giudizio 22 gennaio 2002 il Consiglio di Stato ha accolto il ricorso,
annullando le controverse prescrizioni del traffico.
Dopo aver escluso che la pianificazione
vigente fosse atta a legittimarle, il Governo ha in sostanza ritenuto che
l'autorità comunale non avesse adeguatamente provato l'esistenza di un traffico
parassitario, che utilizza via __________ come scorciatoia.
E. Contro il
predetto giudizio governativo, il comune di __________ si aggrava davanti al
Tribunale cantonale amministrativo, chiedendone l'annullamento e postulando il
ripristino delle controverse prescrizioni del traffico.
Dopo aver illustrato le principali misure
adottate dopo l'apertura della galleria __________ al fine di riorganizzare il
traffico, l'insorgente sottolinea anzitutto come via __________ sia diventata
una scorciatoia che permette di raggiungere piazza __________ senza dover
passare dalla rotonda di piazza __________. Utilizzazione, questa, che avrebbe
suscitato ripetute lamentele da parte di chi vi abita. Fatta questa premessa,
il comune ricorrente rimprovera poi al Consiglio di Stato di aver omesso di
accertare i fatti rilevanti per il giudizio, pretendendo - a torto - l'avvio di
approfonditi studi per provare una situazione nota e che comunque avrebbe
potuto essere facilmente verificata mediante un semplice sopralluogo. Le misure
adottate, prosegue l’insorgente, sarebbero state attentamente valutate e poste
a confronto con altri provvedimenti, che sono stati ritenuti meno idonei a
conseguire lo scopo divisato. Questi provvedimenti, destinati a regolare la
circolazione fintanto che non sarà approvato il piano traffico in via
d’adozione, risponderebbero pienamente al principio di adeguatezza ed
andrebbero pertanto confermati. Il giudizio governativo impugnato, conclude
l’insorgente, violerebbe l'autonomia comunale.
F. All'accoglimento
del ricorso si oppone il Consiglio di Stato, che non formula osservazioni.
I resistenti ribadiscono le tesi sviluppate
con successo in prima istanza, auspicando la chiusura totale al traffico su via
__________, ma rimettendosi comunque al giudizio del Tribunale cantonale
amministrativo.
Considerato, in
diritto
- La
competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 208 LOC. La
legittimazione attiva del comune è certa. Il ricorso, tempestivo, è dunque
ricevibile in ordine.
Il giudizio può essere reso sulla base degli
atti, senza procedere all'assunzione di particolari prove (art. 18 PAmm).
Il fatto che via __________ sia utilizzata
come scorciatoia per raggiungere piazza __________ è talmente noto anche a
questo tribunale da non esigere particolari accertamenti. Gli stessi resistenti
concordano peraltro con questa deduzione. Tant'è vero che auspicano la totale
chiusura al traffico di questa strada.
-
Il PR
particolareggiato di Piazza __________ attualmente in vigore (PR.PM) definisce,
a titolo indicativo, via __________ quale percorso pedonale. Come giustamente
rileva il Consiglio di Stato, la natura meramente indicativa della qualifica
attribuita a questa strada non permette di trarre conclusioni immediate circa
la legittimità delle controverse prescrizioni del traffico. Le finalità della
pianificazione vigente sono comunque chiare.
-
Giusta
l'art. 101 cpv. 3 OSStr, "i segnali e le demarcazioni non devono essere
prescritti e collocati senza necessità; non devono però mancare dove sono
indispensabili". "Se su un determinato tratto è necessario
ordinare una regolamentazione locale del traffico", dispone poi l'art.
107 cpv. 5 OSStr, "bisogna scegliere la misura che per il
raggiungimento dello scopo prefisso cagioni il minimo di restrizioni".
Al pari di qualsiasi misura amministrativa,
anche le prescrizioni locali concernenti il traffico devono rispettare il
principio di proporzionalità. Devono quindi essere idonee, necessarie ed adeguate
ai fini del conseguimento dello scopo perseguito (DTF 115 Ia 31;
Imboden/Rhinow, Schweizerische Verwaltungsrechtsprechung, V. ed., N. 58 B I
seg.; Scolari, Diritto amministrativo, II. ed. , parte generale, n. 595 seg.).
L'idoneità è data quando la misura adottata
costituisce il mezzo corretto per ottenere il risultato auspicato. La misura è
quindi inidonea se esplica inutili effetti collaterali, se non è abbastanza efficace
o se con il pretesto di perseguire uno scopo mira in realtà a conseguire un
altro obbiettivo. Il requisito della necessità è invece soddisfatto allorché il
provvedimento, scelto fra più opzioni idonee a raggiungere un certo risultato,
rispetta la libertà nella misura massima possibile. Va dunque adottata la misura
meno restrittiva. Rispondono infine al requisito dell'adeguatezza o della proporzionalità
in senso stretto i provvedimenti che si situano in un rapporto ragionevole con
il risultato previsto. Anche se idonea e necessaria, una misura può apparire
comunque inadeguata se impone restrizioni eccessive (Rhinow/Krähenmann,
Schweizerische Verwaltungsrechtsprechung; Erg. Bd., ibidem).
- Nell'evenienza
concreta, le controverse prescrizioni locali del traffico mirano a disincentivare
l'uso di via __________ quale scorciatoia per raggiungere piazza __________
senza dover effettuare il periplo della rotonda di piazza __________. Non mira
a conseguire l'obbiettivo di pedonalizzare la zona indicato dal PR.PM. Lo scopo
di inibire il traffico parassitario è pienamente condiviso dai resistenti, che
richiamandosi all'indicazione pianificatoria postulano addirittura la chiusura
alla circolazione della strada.
L'obbligo di svoltare a destra allo sbocco
di via __________ su piazza __________, ripetuto all'intersezione di
quest'ultima con via __________, costituisce indubbiamente una delle diverse
misure, che possono essere ipotizzate per raggiungere l'obbiettivo di limitare
il traffico di attraversamento della città vecchia. La chiusura al traffico di
via __________, prospettata dai resistenti, costituisce una misura alternativa,
che inibisce il traffico parassitario, ma persegue anche lo scopo di
pedonalizzare la zona. Sostanzialmente idonea è pure la chiusura di via __________
e di via __________, presa in considerazione dal municipio.
Dal profilo della necessità, l'obbligo
ripetuto di svoltare a destra può tuttavia essere considerato preferibile alla
chiusura totale al traffico di via __________, poiché disincentiva soltanto il
traffico parassitario, lasciando aperto uno sbocco a chi abita, lavora o si
reca in auto in via __________ o in via __________. Se lo scopo perseguito non
è quello di pedonalizzare la zona, ma soltanto quello di scoraggiare l'attraversamento
della città evitando la rotonda di piazza __________, non è necessario rendere
più difficoltosa la libertà di circolazione anche agli abitanti di questo comparto
della città. Il presupposto della necessità non appare quindi ossequiato nella
misura in cui il controverso obbligo di svoltare a destra costringe anche chi
abita nelle immediate vicinanze di via __________ o di via __________ ad
effettuare il periplo della rotonda di piazza __________ per raggiungere piazza
__________. Per ovviare a questo a questo inconveniente basta tuttavia
estendere a favore di questa categoria di utenti della strada l'eccezione al
primo dei due obblighi di svoltare a destra, che è stata istituita, mediante
tavola complementare, a favore dei ciclomotori e del trenino stradale per i turisti.
Spetterà al municipio il compito di valutare, caso per caso, le eccezioni che,
dietro richiesta, possono essere accordate.
Con questo adattamento, volto a mitigare gli
effetti collaterali ingiustificati, i provvedimenti in contestazione appaiono
senz'altro sopportabili anche dal profilo dell'adeguatezza. La limitazione
della libertà di circolazione che impongono è invero ragionevolmente
commisurata allo scopo perseguito. Considerati i vantaggi che ne derivano, il
sacrificio che comportano non appare affatto inesigibile.
- Sulla
scorta delle considerazioni che precedono, il ricorso va quindi parzialmente
accolto, annullando la decisione governativa impugnata e ripristinando le
controverse prescrizioni alla condizione che l'eccezione al primo dei due
obblighi di svoltare a destra, introdotta mediante tavola complementare a
favore dei ciclomotori e del trenino, sia completata con l'indicazione "e
autorizzati".
Dato l'esito, si prescinde dal prelievo di
una tassa di giustizia e dall'assegnazione di ripetibili.
Per questi motivi,
visti gli art. 208 LOC; 3, 18, 28, 31, 60, 61, 65
PAmm;
dichiara
e pronuncia:
- Il ricorso
è parzialmente accolto.
§. Di conseguenza:
1.1. la decisione 22 gennaio 2002 del Consiglio
di Stato (n. 279) è annullata;
1.2. le prescrizioni locali del traffico di cui
alla decisione 23 agosto 2001 del municipio di __________ sono confermate alla
condizione indicata al considerando 5.
- Non si
prelevano né spese, né tassa di giustizia.
Non si assegnano
ripetibili.
- Intimazione
a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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