Restitution of time limit refused for disciplinary appeal

52.2002.6Altro tribunale8 feb 2002Dismissed

Estratto da Omnilex

Sintesi Omnilex

The Ticino Administrative Court dismissed an application for restoration of the time limit to appeal a Government decision opening disciplinary proceedings against a school caretaker, suspending him and reducing his salary by 50%. The court held that the missed deadline was not due to the applicant's hospitalization, but to the inaction of his legal-protection insurer, which had received the decision before the appeal period expired. As the applicant must bear the consequences of his representative's omission, the request was rejected and the court fee of CHF 100 was imposed on him.

Massima Omnilex

Art. 12 PAmm; art. 137–138 CPC: restitution of an expired procedural time limit is granted only if the party or its representative proves that timely action was prevented without fault by a grave impediment and if the request is filed within ten days after cessation of the impediment. Where a legal-protection insurer or other representative had timely knowledge of the decision, the missed deadline is attributable to that representative's inactivity; the party bears the consequences of the omission, and personal illness does not excuse the lapse if it did not cause the default (consid. on restitution conditions).

Testo completo

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Anteprima di stampa

Numero d'incarto: 52.2002.6

Data decisione, Autorità: 08.02.2002, TRAM

Incarto n. 52.2002.00006

Lugano 8 febbraio 2002

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi

segretario:

Leopoldo Crivelli

statuendo sulla domanda 27 dicembre 2001 di


patr. da: avv. __________

chiedente

la restituzione del termine per impugnare la decisione 8 novembre 2001 del Consiglio di Stato (no. 5254) che apre un'inchiesta disciplinare nei suoi confronti, sospendendolo dalla carica di bidello del __________ di __________ e privandolo dello stipendio nella misura del 50%;

vista la risposta 24 gennaio 2002 del Dipartimento delle finanze e dell'economia, Divi-

sione delle risorse, Sezione delle risorse umane;

letti ed esaminati gli atti;

ritenuto, in fatto

che con decisione 8 novembre 2001 il Consiglio di Stato ha aperto un procedimento disciplinare a carico di __________, bidello del __________ di __________, sospettato, fra l'altro, di aver esploso un colpo di pistola contro una finestra della scuola;

che con la stessa decisione il Governo ha sospeso __________ dalla funzione, privandolo dello stipendio nella misura del 50%;

che la decisione è stata notificata all'interessato, che l'ha trasmessa alla _______, Protezione giuridica;

che il 20 novembre 2001 l'avv. __________, interpellato dalla __________, ha rifiutato di assumere il patrocinio, in considerazione dell'imminente scadenza del termine di ricorso e del fatto che __________ a quel momento era ricoverato in ospedale;

che il 27 dicembre 2001 __________ ha chiesto al Tribunale cantonale amministrativo la restituzione del termine per impugnare la succitata risoluzione governativa;

che all'istanza si è opposto il Dipartimento istruzione e cultura con argomenti che verranno discussi qui appresso;

considerato, in diritto

che giusta l'art. 12 cpv. 1 PAmm la restituzione in intero contro il lasso dei termini è data per i motivi e nel termine previsti dalla procedura civile;

che giusta l'art. 137 CPC "la restituzione in intero per inosservanza di un termine è concessa se l'istante o il suo patrocinatore dimostra di essere stato impedito ad agire, di comparire o di chiedere un rinvio:

a) perché senza sua colpa ignorava la scadenza del termine oppure perché la notificazione è avvenuta così tardi da renderne impossibile l'osservanza;

b) perché l'impedimento di compiere in tempo utile l'atto processuale era dovuto a un fatto grave che non poteva essere evitato";

che la restituzione in intero deve essere chiesta entro 10 giorni dalla cessazione dell'impedimento (art. 138 CPC);

che, nell'evenienza concreta, è certo che l'assicurazione di protezione giuridica __________ era in possesso del provvedimento che __________ intendeva impugnare prima che scadesse il termine di ricorso;

che di conseguenza l'inosservanza del termine di ricorso non è dovuta al ricovero dell'istante in ospedale, ma all'inattività della sua assicurazione di protezione giuridica;

che nulla scusa il ritardo dell'assicurazione;

che l'istante deve sopportare le conseguenze del comportamento omissivo del suo rappresentante;

che l'istanza va pertanto respinta;

che la tassa di giustizia è a carico dell'istante;

visti gli art. 12 PAmm; 137 CPC;

dichiara e pronuncia:

  1. L'istanza è respinta.

  2. La tassa di giustizia di fr. 100.-- è a carico dell'istante.

  3. Intimazione a:


Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente Il segretario

Ultimo aggiornamento: 02.07.2026

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Parole chiave

restitution of time limitprocedural deadlinedisciplinary proceedingslegal protection insurancerepresentative omissioncourt costs

Estratto da Omnilex

Questione giuridica chiave

Whether the time limit for appealing the disciplinary decision should be restored

Decisione estratta

Restoration was refused because the missed deadline was not caused by the applicant's hospitalisation but by his legal-protection insurer's inactivity; the applicant must bear the consequences of his representative's omission.

Motivazione estratta

Under Art. 12 PAmm and Art. 137 CPC, restoration requires a non-fault impediment to acting in time. The insurer had the decision before the appeal deadline expired, so the lateness was not excused. The application was also not shown to satisfy the statutory conditions for restoration.

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