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Numero d'incarto:
52.2002.6
Data decisione, Autorità:
08.02.2002, TRAM
Incarto n.
52.2002.00006
Lugano
8 febbraio
2002
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente,
Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sulla domanda 27 dicembre 2001 di
patr. da: avv. __________
chiedente
la restituzione del termine per impugnare la
decisione 8 novembre 2001 del Consiglio di Stato (no. 5254) che apre
un'inchiesta disciplinare nei suoi confronti, sospendendolo dalla carica di
bidello del __________ di __________ e privandolo dello stipendio nella misura
del 50%;
vista la risposta 24 gennaio
2002 del Dipartimento delle finanze e dell'economia, Divi-
sione delle risorse, Sezione
delle risorse umane;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
che con
decisione 8 novembre 2001 il Consiglio di Stato ha aperto un procedimento
disciplinare a carico di __________, bidello del __________ di __________, sospettato,
fra l'altro, di aver esploso un colpo di pistola contro una finestra della scuola;
che con la stessa decisione il Governo ha
sospeso __________ dalla funzione, privandolo dello stipendio nella misura del
50%;
che la decisione è stata notificata
all'interessato, che l'ha trasmessa alla _______, Protezione giuridica;
che il 20 novembre 2001 l'avv. __________,
interpellato dalla __________, ha rifiutato di assumere il patrocinio, in
considerazione dell'imminente scadenza del termine di ricorso e del fatto che
__________ a quel momento era ricoverato in ospedale;
che il 27 dicembre 2001 __________ ha
chiesto al Tribunale cantonale amministrativo la restituzione del termine per
impugnare la succitata risoluzione governativa;
che all'istanza si è opposto il Dipartimento
istruzione e cultura con argomenti che verranno discussi qui appresso;
considerato, in
diritto
che
giusta l'art. 12 cpv. 1 PAmm la restituzione in intero contro il lasso dei
termini è data per i motivi e nel termine previsti dalla procedura civile;
che giusta l'art. 137 CPC "la
restituzione in intero per inosservanza di un termine è concessa se l'istante o
il suo patrocinatore dimostra di essere stato impedito ad agire, di comparire o
di chiedere un rinvio:
a) perché senza sua colpa ignorava la scadenza del termine oppure
perché la notificazione è avvenuta così tardi da renderne impossibile
l'osservanza;
b) perché l'impedimento di compiere in tempo utile l'atto processuale
era dovuto a un fatto grave che non poteva essere evitato";
che la restituzione in intero deve essere
chiesta entro 10 giorni dalla cessazione dell'impedimento (art. 138 CPC);
che, nell'evenienza concreta, è certo che
l'assicurazione di protezione giuridica __________ era in possesso del
provvedimento che __________ intendeva impugnare prima che scadesse il termine
di ricorso;
che di conseguenza l'inosservanza del
termine di ricorso non è dovuta al ricovero dell'istante in ospedale, ma
all'inattività della sua assicurazione di protezione giuridica;
che nulla scusa il ritardo
dell'assicurazione;
che l'istante deve sopportare le conseguenze
del comportamento omissivo del suo rappresentante;
che l'istanza va pertanto respinta;
che la tassa di giustizia è a carico
dell'istante;
visti gli art. 12 PAmm; 137 CPC;
dichiara
e pronuncia:
-
L'istanza è
respinta.
-
La tassa di
giustizia di fr. 100.-- è a carico dell'istante.
-
Intimazione
a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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