AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
52.2002.59
Data decisione, Autorità:
26.02.2002, TRAM
Incarto n.
52.2002.00059
Lugano
26 febbraio
2002
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente,
Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 6 febbraio 2002 della
patr. da: avv. __________
contro
la decisione 11 gennaio 2002 con cui il Dipartimento
delle Finanze e dell'Economia (DFE) ha indetto un pubblico concorso per la fornitura
di sterilizzatori e generatori di vapore occorrenti all'__________ a
__________;
vista la risposta 18 febbraio
2002 del Dipartimento delle finanze e dell'economia,
Divisione delle risorse,
Sezione della logistica;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
A. Con
annuncio apparso sul FU n. __________ dell'__________ (pag. __________ seg.) il
Dipartimento delle Finanze e dell'Economia (DFE) ha aperto un pubblico
concorso, retto dal Concordato intercantonale sugli appalti pubblici (CIAP),
per la fornitura di sterilizzatori e generatori di vapore occorrenti
all'__________ di __________ (__________). Il bando specifica che la fornitura
sarà aggiudicata al miglior offerente, tenuto conto dei seguenti criteri:
economicità/prezzo (50%), termini (30%), qualità (20%). Il capitolato d'appalto
e modulo d'offerta precisa inoltre che "l'appalto" (recte:
l'offerta) sarà "valutato sulla base dei seguenti criteri":
Criteri
Sotto criteri
01
Economicità
– prezzo
50 %
01.1
01.2
100 %
02
Termini
30 %
02.1
02.2
02.3
100 %
03
Qualità
20 %
03.1
03.2
03.3
100 %
04
%
04.1
04.2
Totale
100 %
Esso descrive in seguito in dettaglio le
esigenze tecniche che i macchinari (sterilizzatori, carrelli di trasporto,
carrelli di caricamento e generatori di vapore) devono soddisfare, avvertendo i
concorrenti che all'offerta devono essere allegati "tutti i dati tecnici,
le caratteristiche del prodotto, dei materiali, dei sistemi di supporto e certificazioni".
Gli atti d'appalto sono stati messi a
disposizione dei richiedenti a partire dal 28 gennaio 2002.
B. Contro il
bando di concorso, la __________ si aggrava davanti al Tribunale cantonale
amministrativo, chiedendone l'annullamento.
L'insorgente rimprovera anzitutto al committente
di non aver specificato alcuna esigenza tecnico-economica, limitandosi ad
indicare il valore complessivo della costruzione (fr. 16'030'000.-);
indicazione, questa, che non risponde a quanto dispone il § 13 CIAP.
Arbitrario, soggiunge la __________, sarebbe
poi attribuire al criterio d'aggiudicazione riferito ai "termini"
un fattore di ponderazione (30%) superiore a quello relativo alla "qualità"
(20%). A maggior ragione si giustificherebbe questa censura se si considera che
il committente non chiede alcuna informazione sui tempi di consegna.
Censurabili, dal profilo della trasparenza,
sarebbero infine le indicazioni fornite ai concorrenti in merito agli aspetti
qualitativi dei macchinari oggetto della commessa. Mancherebbero, in particolare,
ragguagli circa "i sistemi di allarme incorporati nelle apparecchiature,
i sistemi di validazione dell'autoclave, la qualificazione di istallazione
operativa dell'autoclave, la rilevanza della lingua italiana per la programmazione
dell'autoclave ed il grado di rilevanza dell'assistenza tecnica".
C. La Sezione
della logistica del DFE si è limitata a chiedere la conferma del bando senza
formulare osservazioni.
Considerato, in
diritto
- La
competenza del Tribunale cantonale amministrativo discende dagli art. 15 cpv. 1
CIAP e 4 cpv. 1 DLACIAP. L'insorgente, potenziale concorrente, è legimittimata
a ricorrere. Il bando di concorso è un atto impugnabile (§ 33 lett. a DirCIAP).
Il ricorso, inoltrato nel termine di dieci giorni dall'intimazione della documentazione
di gara, è tempestivo.
L'impugnativa è dunque ricevibile in ordine.
Il giudizio può essere reso sulla base degli
atti, senza istruttoria (art. 18 PAmm).
- 2.1. A
norma del § 19 DirCIAP, "il committente stabilisce criteri oggettivi e le
prove da produrre per il giudizio dell'idoneità degli offerenti. Questi criteri
di idoneità concernono, in particolare, l'efficienza finanziaria, economica,
tecnica ed organizzativa".
I criteri di idoneità servono ad accertare
in termini generali la capacità del concorrente ad eseguire l'opera oggetto
della gara od a fornire la prestazione messa a concorso. Oggetto di valutazione
sono le attitudini del concorrente in funzione di un'eventuale aggiudicazione
della commessa. Essi prescindono dall'offerta presentata, che è valutata in
base ai criteri di aggiudicazione soltanto dopo aver accertato che il
concorrente è di principio idoneo a conseguire la delibera.
I criteri di idoneità svolgono un ruolo
particolarmente visibile nell'ambito dei concorsi indetti secondo la procedura
selettiva
(art. 15 cpv. 1 lett. b CIAP). In
quest'ambito essi servono al committente per determinare il novero dei
concorrenti ammessi a partecipare alla successiva fase di presentazione delle
offerte, estromettendo i partecipanti che non soddisfano agli standard minimi
(titoli di studio, certificazioni, referenze) prestabiliti dal bando. Il campo
d'applicazione dei criteri di idoneità non è tuttavia limitato ai concorsi
indetti secondo la procedura selettiva, ma si estende a tutti i tipi di concorso:
quelli retti dalla procedura libera non fanno eccezione.
Nella determinazione dei criteri di idoneità
il committente fruisce di un margine discrezionale relativamente ampio, che è
tenuto ad esercitare in modo oggettivo, in funzione delle particolarità della
commessa e nel rispetto dei principi generali della legislazione sugli appalti
pubblici. Censurabili da parte dell'autorità di ricorso sono soltanto i criteri
di idoneità che procedono da un esercizio abusivo del potere discrezionale
riconosciuto al committente o che violano altrimenti il diritto, segnatamente
sotto il profilo della parità di trattamento, della promozione di un'efficace
concorrenza o della trasparenza.
2.2. Nel caso concreto, la ricorrente
rimprovera al DFE di non aver fissato alcun criterio di idoneità, omettendo di
stabilire le esigenze tecnico-economiche che i concorrenti devono soddisfare
per entrare in considerazione ai fini di un'aggiudicazione.
La censura non è priva di un certo pregio.
Pur chiedendo ai concorrenti di fornire
indicazioni dettagliate sul personale della ditta concorrente, il capitolato e
modulo d'offerta non fissa invero alcun requisito d'ordine tecnico-economico. Esso
sollecita le ditte concorrenti a specificare i diplomi di studio dei loro
titolari, ma si astiene dal fissare un qualsivoglia requisito minimo. Tanto
meno chiede ai concorrenti di elencare precedenti, analoghe forniture a titolo
di referenza. Chiunque è quindi abilitato a partecipare al concorso.
Benché opinabile, la scelta operata dal committente,
non viola tuttavia il diritto. E' vero che il § 13 cpv. 3 lett. f DirCIAP,
invocato dalla ricorrente, stabilisce che il bando deve fra l'altro contenere
anche le "esigenze tecnico-economiche così come le garanzie e le
indicazioni finanziarie richieste". Nell'implicita rinuncia del
committente a limitare il novero dei partecipanti al concorso mediante adeguati
criteri di idoneità non è tuttavia dato di ravvisare gli estremi di una scelta
insostenibile e quindi lesiva del diritto sotto il profilo di un esercizio
abusivo del potere discrezionale che deve essergli riconosciuto in
quest'ambito. La scelta può semmai essere criticata dal profilo
dell'opportunità. Non integra tuttavia gli estremi di una violazione del
diritto.
- 3.1. A
norma dell'art. 13 lett. f CIAP, "le disposizioni d'esecuzione
garantiscono", fra l'altro, "adeguati criteri di
aggiudicazione, che garantiscano l'aggiudicazione all'offerta economicamente
più vantaggiosa". Secondo il § 14 cpv. 1 lett. i DirCIAP, dichiarate
vincolanti dal Consiglio di Stato (RL 7.1.4.1.5), i documenti di concorso devono
anche specificare "i criteri di aggiudicazione in ordine della loro
importanza".
L'esigenza di fissare i criteri di
aggiudicazione in ordine d'importanza discende soprattutto dal principio di
trasparenza, che informa la procedura di aggiudicazione delle commesse
pubbliche (art. 1 cpv. 2 lett. c CIAP). I criteri di aggiudicazione, scelti in
funzione della natura e delle caratteristiche della commessa, devono essere indicati
preventivamente già in sede di pubblicazione del bando, al fine di predeterminare,
secondo tale principio, il quadro all'interno del quale il committente si
impegna ad esercitare il proprio apprezzamento ai fini della delibera.
Attraverso la predeterminazione di tali criteri viene invero limitata, se non
esclusa, la libertà del committente di valutare le offerte pervenutegli secondo
parametri elaborati a posteriori nell'ottica di giustificare una
determinata scelta. (STA 29.1.02 in re __________ e llcc; DTF 125 II 100 seg.
consid. 3c e rimandi).
Anche nella scelta dei criteri di
aggiudicazione il committente beneficia di un certo margine discrezionale, che
è tenuto ad esercitare in modo oggettivo, in funzione delle particolarità della
commessa e nel rispetto dei principi generali della legislazione sugli appalti
pubblici.
3.2. Nell'evenienza concreta, il DFE ha
stabilito che l'aggiudicazione della commessa in oggetto avrà luogo sulla base
dei seguenti criteri: prezzo (50%), termini (30%), qualità
(20%). La ricorrente critica il fattore di ponderazione (30%) attribuito al
criterio riferito ai termini, ritenendo inammissibile assegnargli un valore di
gran lunga superiore a quello (20%) previsto per il criterio relativo alla
qualità. La necessità di rispettare una tabella di marcia per la realizzazione
dell'opera, obietta, non potrebbe prevalere sull'esigenza di dotare
l'__________ di apparecchiature e macchinari ineccepibili dal profilo della
qualità.
Il rimprovero è fondato.
Non soltanto perché - considerato il tipo di
commessa e le sue finalità - non appare ragionevolmente sostenibile
privilegiare gli aspetti riferiti ai tempi di fornitura, rispetto a quelli
qualitativi, ma anche e soprattutto perché il capitolato d'appalto non sollecita
minimamente i concorrenti ad indicare i tempi di fornitura che il committente
si ripropone di valutare ai fini dell'aggiudicazione.
Anche in questa sede il DFE non ha
minimamente spiegato i motivi che l'avrebbero indotto ad attribuire all'entrata
in funzione dell'__________ un peso maggiore rispetto all'obbiettivo di dotarlo
di macchinari ed apparecchiature che dal profilo qualitativo si dimostrino
all'altezza dei compiti e delle aspettative. Esso non ha inoltre fornito alcuna
spiegazione che permetta di capire come intenda valutare le offerte dal profilo
dei "termini" in assenza di qualsiasi dato riconducibile a questo
aspetto della commessa.
Non sono quindi date le premesse per
un'applicazione corretta di questo criterio di aggiudicazione.
A ciò si aggiunga che il capitolato
d'appalto prospetta già sin d'ora di applicare i criteri di aggiudicazione
sulla base di ulteriori sotto criteri, da definire in un secondo tempo,
verosimilmente soltanto dopo l'apertura delle offerte. Siffatto modo di procedere
non può essere condiviso, poiché, oltre ad essere foriero di prevedibili contestazioni
e di conseguenti, evitabili ritardi, disattende manifestamente il principio della
trasparenza di cui si è detto sopra. Risponde invero ad elementari
considerazioni di correttezza esigere che il committente, che già prevede di
esaminare le offerte in base ad una griglia (matrice) di valutazione, definisca
apertamente gli aspetti sui quali intende fondare il proprio giudizio (cfr. V.
Malfanti, Principali novità introdotte dalla LCPubb, RDAT I-2000, pag. 453 n.
64). Nulla gli impedisce invero di individuare tali aspetti prima dell'apertura
delle offerte, definendo l'importanza che intende attribuirvi nell'ambito
dell'applicazione del singolo criterio di aggiudicazione. Evitando in tal modo
di esporsi al sospetto di manipolazioni finalizzate a favorire una determinata
offerta e sottraendosi al rischio, tutt'altro che remoto, di censure volte a
contestare i sotto criteri nell'ambito di ricorsi proposti contro
l'aggiudicazione. Ciò vale anche per il criterio del prezzo, in ordine al quale
le esigenze di preventiva determinazione del metodo di attribuzione della nota
(punteggio) non sono certamente inferiori a quelle che si manifestano nel caso
degli altri criteri.
- Sulla
scorta delle considerazioni che precedono, il ricorso va di conseguenza accolto,
annullando il bando in contestazione.
Per preservare le aspettative dei
concorrenti in vista di un eventuale nuovo concorso, il committente provvederà
a restituire loro senza aprirle le offerte che gli fossero già pervenute.
Dato l'esito, si prescinde dal prelievo di
una tassa di giustizia. Le ripetibili sono invece a carico dello Stato.
Per questi motivi,
visti gli art. 1, 13, 15 CIAP; 4 DLACIAP; § 19
DirCIAP; 3, 18, 28, 31, 60, 61, 65 PAmm;
dichiara
e pronuncia:
- Il ricorso
è accolto.
§. Di conseguenza, il bando di concorso __________
(FU n. __________ pag. __________) del DFE è annullato.
-
Non si
preleva tassa di giustizia.
-
Lo Stato
rifonderà alla ricorrente fr. 1'000.-- a titolo di ripetibili.
-
Intimazione
a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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