AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
52.2002.53
Data decisione, Autorità:
03.05.2002, TRAM
Incarto n.
52.2002.00053
Lugano
3 maggio 2002
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente,
Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Michele Patuzzo, vicecancelliere
statuendo sul ricorso 5 febbraio 2002 di
patr. da: lic. jur. __________
contro
la decisione 22 gennaio 2002 del Consiglio di Stato,
no. 286, che ha respinto l'impugnativa presentata da __________ avverso la
decisione 29 novembre 2001 con cui la Sezione della circolazione gli ha
revocato la licenza di condurre veicoli a motore per la durata di dodici
mesi, tenuto conto del periodo già effettuato nel 1995;
vista la risposta 20 febbraio
2002 del Consiglio di Stato;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
A. __________
è stato oggetto di due revoche della licenza di condurre per guida in stato di
ebrietà, nel 1984 (per cinque mesi) e nel 1990 (per nove mesi, finiti di scontare
il 15 marzo 1991).
B. Il 6 agosto
1995 alle 12.40 __________ ha circolato in territorio di __________ perdendo la
padronanza di guida e fuoriuscendo dal campo stradale, per poi fermarsi in un
fossato. Egli si è quindi opposto al prelievo del sangue, al controllo dell'alcolemia
e all'esame medico, che ha comunque potuto attestare un grado di ebrietà media.
La licenza di condurre, ritirata il giorno stesso, gli è stata provvisoriamente
restituita il 7 settembre seguente.
C. Il 30
agosto 2001 __________ è stato condannato dal Pretore del Distretto di Vallemaggia
per i reati di circolazione in stato di ebrietà e sottrazione alla prova del
sangue. La sentenza è cresciuta in giudicato senza venire impugnata.
D. Per i fatti
del 6 agosto 1995 il 29 novembre 2001 la Sezione della circolazione, riscontrando
l'aggravante della recidiva nella guida in stato di ebrietà, in applicazione
degli art. 16 cpv. 2 e 3 lett. b, 17 cpv. 1 lett. d LCStr, ha revocato a
__________ la licenza di condurre veicoli a motore per la durata di 12 mesi, dedotto
il periodo già scontato dal 6 agosto al 7 settembre 1995.
E. Contro tale
decisione __________ è insorto davanti al Consiglio di Stato, contestando di
avere circolato in stato di ebrietà e gli accertamenti della sentenza penale.
Egli, richiamato il lungo tempo trascorso, ha chiesto di ridurre la durata
della revoca ad un mese, corrispondente al periodo già scontato.
F. L'esecutivo
cantonale, visto il lungo tempo trascorso, ha evaso il ricorso nel senso dei
considerandi riducendo la durata della revoca della licenza a nove mesi, ponendo
comunque tasse e spese (limitate) a carico del ricorrente.
G. Contro tale
decisione __________ ricorre ora davanti a questo tribunale, chiedendo in via
principale l'annullamento della decisione di revoca e in subordine la riduzione
della sua durata a quattro mesi. A suo dire vi sarebbero gli estremi per
discostarsi dalle risultanze del procedimento penale, in quanto la polizia
aveva trovato il ricorrente sul sedile del passeggero con ai suoi piedi una bottiglia
di Campari, vuota per un terzo, col tappo parzialmente svitato che lasciava
colare il contenuto sul tappeto dell'automobile. Non essendo accertato che egli
abbia ingerito dell'alcol già prima dell'incidente e non solo dopo di esso,
circostanza che nemmeno la prova del sangue avrebbe consentito di chiarire,
mancherebbe la prova della guida in stato di ebrietà. Pertanto la sanzione
amministrativa andrebbe revocata. In via subordinata, in base alla
giurisprudenza citata nella sentenza impugnata a giustificazione della riduzione
della durata della revoca a nove mesi, la stessa andrebbe ulteriormente ridotta
in quanto la presente fattispecie sarebbe comunque meno grave. Egli ribadisce
infine la necessità professionale di condurre veicoli a motore e protesta spese
e ripetibili.
H. Il
Consiglio di Stato ha chiesto la reiezione del gravame senza formulare
particolari osservazioni.
Considerato, in
diritto
-
La
competenza del Tribunale cantonale amministrativo discende dall'art. 10 cpv. 2
LALCStr. La legittimazione attiva del ricorrente, siccome direttamente toccato
dal provvedimento impugnato, è pacifica ai sensi dell'art. 43 PAmm. Pertanto il
ricorso, tempestivo, è ricevibile in ordine e può essere evaso sulla base degli
atti, senza istruttoria (art. 18 PAmm).
-
2.1. Prima
di entrare nel merito del ricorso occorre precisare che il provvedimento di
revoca della licenza di condurre a scopo di ammonimento riveste il carattere di
una decisione sulla fondatezza di un'accusa penale ai sensi dell'art. 6 cpv. 1
CEDU (DTF 121 II 26 consid. 3b). In virtù di tale norma, sia in ambito penale,
che nell'ambito di procedimenti amministrativi aventi carattere penale,
l'autorità giudicante deve potere statuire con pieno potere cognitivo. Anche la
commisurazione della pena e della sanzione soggiace al libero esame (R. Herzog,
Art. 6 EMRK und kantonale Verwaltungsrechtspflege, pag. 371; A. Kley-Struller,
Die Anwendung der Garantien des Art. 6 EMRK auf Verfahren betreffend den
Führerausweisentzug, pag. 111 in: R. Schaffhauser, Aktuelle Fragen des Straf-
und Administrativmassnahmerechts im Strassenverkehr). Il Tribunale cantonale
amministrativo statuisce perciò sul gravame in rassegna con pieno potere di
cognizione, identico a quello di cui dispone nella giurisdizione disciplinare
(art. 70 PAmm). I limiti posti dall'art. 61 PAmm in relazione al controllo
dell'apprezzamento non trovano applicazione siccome contrari alle prevalenti
disposizioni dell'art. 6 CEDU (STA 26.9.1996 in re C.; 21.10. 1996 in re T.).
2.2. La licenza di condurre può essere
revocata al conducente che, violando le norme della circolazione, ha
compromesso la sicurezza del traffico o disturbato terzi. Nei casi di lieve
entità, può essere pronunciato un ammonimento (art. 16 cpv. 2 LCStr). La
licenza va invece obbligatoriamente revocata se il conducente ha guidato in
stato di ebrietà (art. 16 cpv. 3 lett. b LCStr) o si è intenzionalmente opposto
o sottratto alla prova del sangue, che era stata ordinata o che egli doveva
presumere che lo fosse, o a un esame sanitario completivo oppure ne ha eluso lo
scopo (art. 16 cpv. 3 lett. g LCStr). La revoca della licenza a titolo d'ammonimento
ha per scopo di sanzionare il conducente resosi colpevole di un'infrazione alle
regole della circolazione e di impedire casi di recidiva (art. 30 cpv. 2 OAC).
L'autorità tenuta ad ordinare la revoca della licenza di condurre deve fissare
la durata di tale provvedimento, tenendo conto delle circostanze del caso. In
particolare essa deve tenere conto della colpa, della reputazione dell'interessato
in quanto conducente di veicoli a motore e della sua necessità professionale di
fare uso del veicolo (art. 17 cpv. 1 LCStr; 33 cpv. 2 OAC). La durata del
provvedimento dev'essere di almeno di almeno due mesi, se il conducente ha
guidato in stato di ebrietà (art. 17 cpv. 1 lett. b LCStr) e di almeno un anno
se, entro cinque anni dalla scadenza di una revoca della licenza per aver
guidato in stato di ebrietà, il conducente ha di nuovo guidato in tale stato
(art. 17 cpv. 1 lett. d).
2.3. Chiunque, in stato di ebrietà, conduce
un veicolo a motore, oppure intenzionalmente si oppone o si sottrae alla prova
del sangue, che è stata ordinata o che egli deve presumere che lo sia, o a un
esame sanitario completivo oppure ne elude lo scopo, è punito con la detenzione
o con la multa (art. 91 cpv. 1 e 3 LCStr). Si reputano delitti i reati cui è
comminata come pena più grave la detenzione (art. 9 cpv. 2 CP). Il termine di
prescrizione ordinario per l’azione penale per i delitti è di cinque anni (art.
70 CP), quello di prescrizione assoluta di sette anni e mezzo (art. 72 cpv. 2
CP).
- 3.1.
Secondo costante giurisprudenza del Tribunale federale, laddove è in corso un
procedimento penale a carico dell'interessato, l'autorità amministrativa è
tenuta, in linea di principio, a soprassedere alla propria decisione sino a che
sia intervenuta una decisione penale passata in giudicato, nella misura in cui
l'accertamento dei fatti o la qualifica giuridica del comportamento litigioso
sia rilevante nel quadro del procedimento amministrativo (DTF 119 Ib 158 cons.
2). L'alta Corte federale ha altresì sottolineato, nei DTF 121 II 217 cons. 3a
e 123 II 97, che l'autorità amministrativa competente ad ordinare la revoca
della licenza di condurre non può di principio scostarsi dagli accertamenti
contenuti in una decisione penale cresciuta in giudicato. In particolare, tale
autorità deve attenersi alle risultanze del giudizio penale qualora
quest'ultimo sia stato pronunciato secondo la procedura ordinaria, ma a determinate
condizioni anche nel caso in cui esso sia stato emanato nell'ambito di una procedura
sommaria, segnatamente ove la decisione penale si basi essenzialmente sul
rapporto di contravvenzione allestito da un agente di polizia e l'interessato
sapeva o, vista la gravità dell'infrazione rimproveratagli, doveva prevedere
che nei suoi confronti si sarebbe fatto luogo anche ad un procedimento di
revoca della licenza di condurre e ciononostante ha omesso di far valere
nell'ambito del procedimento penale i diritti garantiti alla difesa o vi ha
rinunciato. In simili circostanze quest'ultimo non può più attendere il procedimento
amministrativo per presentare eventuali mezzi di prova, dato che era tenuto,
secondo il principio della buona fede, a proporli già in sede penale, nonché ad
esaurire, se del caso, i rimedi di diritto disponibili contro il giudizio
emanato in tale procedura.
3.2. Nel caso di specie, il ricorrente non
ha impugnato la sentenza di condanna per guida in stato di ebrietà e
sottrazione alla prova del sangue pronunciata in sede penale. Egli si limita
ora a contestarne gli accertamenti di fatto mettendoli in dubbio, senza
sostanziare le proprie tesi con nuove prove o ulteriori elementi fattuali
rispetto a quelli considerati dal giudice penale, senza peraltro dimostrare che
l'apprezzamento delle prove effettuato da quest'ultimo contrasti con i fatti
accertati. Si tratta pertanto di censure che alla luce della giurisprudenza
citata non possono in nessun caso essere prese in considerazione in questa sede
ma avrebbero semmai dovuto essere fatte valere in ambito penale.
- Alla luce
della sentenza penale, vincolante per questo tribunale, risulta accertato che
il ricorrente il 6 agosto 1995 ha circolato in stato di ebrietà e si è
sottratto alla prova del sangue. Questa infrazione è avvenuta meno di 5 anni
dalla fine del precedente periodo di revoca della licenza per guida in stato di
ebrietà e costituisce quindi un caso di recidiva ai sensi dell'art. 17 cpv. 1
lett. d LCStr (DTF 122 II 180 consid. 5 bb), per il quale la legge prevede un
periodo di revoca minimo di un anno. L'adozione di una misura di revoca della
licenza appare quindi di principio corretta. Resta tuttavia da determinare se
ed in che misura a ragione del lungo tempo trascorso si giustifichi di limitare
la durata di tale misura al di sotto del periodo minimo di un anno fissato
dalla legge.
4.1. Il
Tribunale federale ha ammesso che l'autorità a determinate condizioni possa
revocare una licenza di condurre per una durata inferiore a quella minima
prevista dalla LCStr (cfr. DTF 127 II 297, 123 II 225, 122 II 180, 120 Ib 504).
Il Consiglio di Stato sulla base della DTF 122 II 180 ha ritenuto adeguato ridurre
la durata del periodo di revoca della licenza inflitto al ricorrente a nove
mesi, mentre per __________ la riduzione avrebbe dovuto essere più marcata e la
revoca ridotta a quattro mesi. Al di là di alcune analogie segnatamente quo al
tempo trascorso dai fatti, la fattispecie in rassegna si differenzia in modo
importante da quella giudicata nella DTF 122 II 180 citata; il caso all'esame
concerne una recidiva in materia di circolazione in stato di ebrietà con
sottrazione alla prova del sangue, mentre nel precedente giurisprudenziale vi
era una duplice guida in stato di ebrietà (senza recidiva), che andava sanzionata
con un'unica misura amministrativa ispirandosi alle norme sul concorso di reati
anziché con l'adozione di due provvedimenti distinti come era avvenuto. La
riduzione della durata della revoca in quel caso non è quindi riconducibile
unicamente al lungo tempo trascorso ma anche all'applicazione dell'art. 68 CP,
come pure al fatto che l'interessato era un conducente professionista e
risultava quindi particolarmente toccato dalla misura, ciò che non è invece il
caso per il qui ricorrente. Non è pertanto possibile riportare schematicamente
il medesimo ordine di grandezza della riduzione della durata della revoca
sancita allora dal Tribunale federale alla fattispecie qui in rassegna. Del
resto la nostra massima istanza giudiziaria in una più recente sentenza (DTF
127 II 297) ha esplicitamente precisato che non è possibile fissare in modo
schematico a partire da quando la durata di un procedimento sia eccessiva,
fermo restando che la revoca di ammonimento della licenza di condurre è una
misura che ha carattere repressivo, preventivo ed educativo sulla quale il
trascorrere del tempo può avere importanti effetti. Secondo il TF, per quanto
attiene al carattere educativo, se l'interessato si è comportato bene dopo i
fatti all'origine del procedimento, col trascorrere del tempo la necessità
della misura può relativizzarsi, in quanto l'educazione ed il miglioramento del
conducente implicano che la sanzione gli venga inflitta in un lasso di tempo
appropriato dal comportamento irregolare. Per quanto attiene al carattere sanzionatorio
della misura invece, in diritto penale il trascorrere del tempo ha influssi che
possono andare da una semplice riduzione di pena sino alla prescrizione
dell'azione penale rispettivamente della pena. Nella misura in cui la revoca
della licenza riveste un carattere penale, per evitare casi di durezza
ingiustificata bisogna quindi ispirarsi per analogia alle norme sulla prescrizione
del CP, dato che sarebbe urtante adottare senza correttivi una misura
amministrativa a carattere penale in un momento in cui il comportamento
perseguito risulterebbe penalmente già prescritto.
4.2. In concreto i fatti imputati
all'insorgente risalgono al 6 agosto 1995 e costituiscono un delitto; il
termine di prescrizione assoluta dell'azione penale di sette anni e mezzo
sarebbe scaduto il 6 febbraio 2003, mentre dai fatti sono ad oggi trascorsi oltre
sei anni e otto mesi. Dal punto di vista penale non vi sarebbe ancora prescrizione
ed il giudice a ragione del tempo trascorso avrebbe unicamente la facoltà
di ridurre la pena ai sensi dell'art. 64 CP. In concreto il Pretore, che si è
pronunciato ad oltre sei anni dai fatti, pur concedendo la sospensione
condizionale della pena detentiva ha in pratica ridotto di un terzo la pena
proposta dal Procuratore pubblico. La riduzione di un quarto della durata del
periodo di revoca operata dal Consiglio di Stato con la decisione qui impugnata
- che però non doveva tenere conto solo degli aspetti penali - non si discosta
quindi in modo significativo da quest'ordine di grandezza. Va altresì rilevato
che la risoluzione della Sezione della circolazione del 29 novembre 2001,
pronunciata ad oltre sei anni dai fatti, indica di avere deciso una revoca di
12 mesi, pari al minimo legale, tenendo conto del lungo tempo trascorso invocato
dal ricorrente. Pertanto l'ulteriore riduzione della durata della misura decisa
dal Consiglio di Stato costituisce una presa in considerazione aggiuntiva del
lungo tempo trascorso dai fatti del quale la Sezione della circolazione avrebbe
già tenuto conto.
4.3. La colpa di __________ appare grave.
Egli, giurista, ha numerosi precedenti per guida in stato di ebrietà e
conosceva quindi perfettamente le possibili conseguenze di tale comportamento,
come pure le implicazioni della sua opposizione alla verifica dell'alcolemia
con argomenti (ribaditi in questa sede) che da parte di un legale paiono del
tutto pretestuosi. Inoltre egli ha ripetutamente modificato la propria versione
dei fatti in corso di procedura: in un primo tempo ha asserito di avere travasato
parte del __________ a casa sua, in seguito ha abbandonato tale versione per
affermare che il liquido era fluito sul tappetino rispettivamente lo aveva
ingerito ma solo dopo il sinistro, rispettivamente che aveva bevuto troppo dopo
essere uscito di strada. Senza parlare della tesi secondo cui dopo essere
uscito di strada sarebbe rimasto per oltre un'ora in macchina a bere per farsi
coraggio, astenendosi dal chiamare soccorsi o dall'informarne chicchessia pur
essendo asseritamente atteso a pranzo dalla madre una ventina di minuti dopo il
sinistro. Questi tentativi di confondere le carte, uniti al ripetuto rifiuto
senza valido motivo di ogni verifica dell'ebrietà, fanno dubitare che egli si
sia reso conto della gravità del suo comportamento e abbia fatto tesoro di
quanto gli è capitato; vi è al contrario da temere che dalle sue precedenti
esperienze __________ abbia preso spunto in particolare per ostacolare nei
limiti di quanto ha potuto gli accertamenti dell'autorità in merito alla sua
ebrietà (penalmente accertata). Anche la tesi ricorsuale, del tutto opinabile,
secondo cui l'opposizione alla prova del sangue sarebbe stata legittima e giustificata
in quanto la stessa non avrebbe consentito di determinare il momento di
ingestione dell'alcol, oltre ad essere dubbia ed opinabile appare strumentale e
contribuisce a convincere del fatto che a dispetto del tempo trascorso una
misura educativa e preventiva quale la revoca della licenza abbia ancora tutto
lo spazio di esplicare i propri effetti e paia invero non solo legittima ma
anche necessaria. Una revoca della licenza di una certa durata (nove mesi)
risulta quindi tutto sommato adeguata alle circostanze ed al tempo trascorso e
conforme a quanto necessario affinché la misura possa raggiungere il suo scopo.
-
L'insorgente
fa valere la necessità di disporre della licenza di condurre per motivi
professionali. La giurisprudenza riconosce la necessità professionale con
estrema riserva e soltanto quando il mezzo meccanico costituisce, per così
dire, il posto di lavoro per l'amministrato (DTF 122 II 24 segg. e 123 II 574)
o quando il fatto di non poter guidare gli comporterebbe perdite di guadagno
consistenti e costi rilevanti (R. Schaffhauser, Grundriss des schweizerischen
Strassenverkehrsrechts, vol. III, N. 2441 segg.). Allorché si tratta di
valutare se sussista un bisogno professionale di condurre veicoli a motore,
deve essere rispettato il principio di proporzionalità, apprezzando in che
misura il conducente verrebbe maggiormente toccato dalla revoca, rispetto ad
altri utenti, proprio per le sue necessità lavorative. Tale esame deve essere
effettuato nell'ambito di una valutazione globale di tutti gli elementi
importanti per determinare la durata della misura (DTF 123 II 572, consid. 2c).
Per l'insorgente la necessità della licenza di condurre per motivi
professionali è lungi dall'essere assoluta ai sensi della giurisprudenza
invalsa in materia. In particolare, la sua situazione non appare paragonabile a
quella di chi perderebbe altrimenti la possibilità di conseguire l'intero reddito
o una parte essenziale dello stesso, come potrebbe essere ad esempio il caso di
un autista professionale. Anche ammettendo che nella sua professione il
ricorrente sia effettivamente obbligato a spostarsi sovente, va tuttavia
evidenziato che egli avrebbe comunque la possibilità di far capo all'utilizzo
di mezzi pubblici, di un ciclomotore o di ricorrere all'aiuto di conoscenti. In
quanto esposto dall'insorgente, si possono quindi ravvisare unicamente gli inconvenienti,
talvolta gravi, che suole comportare la revoca della licenza di condurre e che
fanno parte della funzione anche afflittiva di questa misura, voluta dal
legislatore come mezzo per dissuadere da ulteriori infrazioni alle norme della
circolazione stradale. Tali inconvenienti, anche se ciò dovesse essere oneroso
per l'interessato, possono comunque essere mitigati mediante gli accorgimenti a
cui si è accennato in precedenza.
-
Tenuto
conto della gravità dell'infrazione commessa dal ricorrente, della colpa che
gli è imputabile, del fatto che non può invocare una necessità professionale di
guidare veicoli a motore (art. 33 OAC), nonché della circostanza che egli è
recidivo ai sensi dell'art. 17 cpv. 1 lett. d LCStr, tenuto conto del lungo tempo
trascorso, il provvedimento di revoca di nove mesi, durata inferiore di un
quarto al minimo previsto dalla legge, appare del tutto conforme al diritto, al
principio di proporzionalità e alla prassi normalmente adottata dai tribunali
svizzeri (Schaffhauser, Grundriss des schweizerischen Strassenverkehrsrechts,
n. 2458; DTF 127 II 297).
-
Stante
quanto precede, il ricorso deve essere respinto. La tassa di giustizia e le
spese seguono la soccombenza (art. 28 PAmm).
Per questi motivi,
visti gli art. 6 CEDU, 9, 64, 68, 70, 72 cpv. 2 CP, 16
cpv. 2 e 3, 17 cpv. 1, 91 cpv. 1 e 3 LCStr, 30 cpv. 2, 33 cpv. 2 OAC, 10 cpv. 2
LALCStr, 1 segg. PAmm;
dichiara
e pronuncia:
-
Il ricorso
è respinto.
-
La tassa di
giustizia e le spese, di complessivi fr. 800.-, sono a carico dell'insorgente.
-
Contro la
presente decisione, nella misura in cui è fondata sul diritto pubblico federale,
è dato ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale di Losanna nel
termine di 30 giorni dalla notifica.
-
Intimazione
a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster