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Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
52.2002.51
Data decisione, Autorità:
05.08.2002, TRAM
Incarto n.
52.2002.00051
Lugano
5 agosto 2002
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente,
Stefano Bernasconi, Werner Walser
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 31 gennaio/1.
febbraio 2002 di
contro
la decisione 16 gennaio 2002 (no. 174) del Consiglio di Stato che ha respinto il ricorso
20 settembre 2001 di __________ contro la decisione del Municipio di __________
in materia di imposizione della tassa d'uso delle canalizzazioni per l'anno
2001;
viste le risposte:
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
A. Il 13
novembre 2000 il municipio di __________, richiamato l'art. 33 cpv. 4 del regolamento
comunale delle canalizzazioni (Reg can), con risoluzione municipale 341/2000
fissava la tassa d'uso delle canalizzazioni come segue:
a) l'importo
inerente la tassa di consumo d'acqua potabile o industriale ammonta a fr. 0,20
al mc;
b) la
percentuale applicata al valore di stima dell'elemento allacciato (valore di stima
dell'intero mappale) è del 1,5 %o;
c) entrata
in vigore 1. gennaio 2001.
B. In
accoglimento del ricorso 29 novembre 2000 di __________, il Consiglio di Stato
modificava il punto b) della predetta ordinanza, stralciando l'indicazione
"valore di stima dell'intero mappale", ciò ritenuto che per elemento
allacciato era da intendere la singola costruzione, non invece il fondo su cui
questa sorge.
C. Il 16
agosto 2001 il municipio di __________ ha emesso nei confronti di __________ la
fattura per la tassa di canalizzazione 2001, per un importo di fr. 201,60, di
cui fr. 165.- calcolati sul valore di stima dell'immobile e fr. 36,60 sul consumo
di acqua potabile del 2000.
Contro la predetta bolletta, il 31 agosto
2001 l'interessata ha inoltrato reclamo al municipio, il quale ha confermato la
fattura con risoluzione municipale no 260/2001 del 5 settembre 2001.
D. Con ricorso
20 settembre 2001 al Consiglio di Stato, __________ ha chiesto l'annullamento
della risoluzione municipale 260/2001. La tassa d'uso sarebbe arbitraria perché
permetterebbe un recupero finanziario superiore alle reali spese di manutenzione
e di esercizio delle canalizzazioni. Per il comune i costi, vale a dire ammortamenti
e interessi, sarebbero investimenti rientranti nel conto costruzioni del PGC e
quindi a carico del comune stesso. Nel calcolo delle aliquote sarebbero poi
stati considerati dei costi per i quali già erano stati prelevati i contributi
di costruzione mentre il conto costruzioni presenterebbe un saldo attivo
sufficiente per coprire integralmente le spese d'investimento.
Con decisione 16 gennaio 2002 il Consiglio di
Stato ha respinto l'impugnativa. Rilevato che per il tramite della tassa d'uso
possono essere finanziati anche interessi e ammortamenti degli investimenti, ha
evidenziato che dai consuntivi di gestione risulta che le spese correnti hanno
sempre abbondantemente superato i ricavi, salvo per due anni dove v'è stato un
saldo attivo di poche migliaia di franchi. Il preventivo 2001 prevedendo spese
correnti per complessivi fr. 61'000.- e ricavi correnti - derivanti dal prelievo
di tasse d'uso - di fr. 50'000.- la tassa sarebbe legittima, tenuto conto dei
criteri di proporzionalità e causalità.
E. Con ricorso
31 gennaio 2002 __________ postula l'annullamento della predetta decisione
governativa nonché di quella del municipio di __________. A mente della ricorrente
l'inserimento di interessi e ammortamenti degli investimenti nella tassa d'uso
non sarebbe ammissibile, ritenuto in particolare che il tenore del regolamento
comunale permettrebbe di coprire unicamente le spese di depurazione dell'IDA di
__________ e quelle di manutenzione dei collettori consortili e comunali.
Inoltre la procedura di prelievo della tassa
non sarebbe corretta.
Il municipio di __________ ed il Consiglio
di Stato hanno entrambi postulato la reiezione del gravame.
Considerato, in
diritto
-
La
competenza del Tribunale è data (art. 208 cpv. 1 LOC). Il ricorso è tempestivo
(art. 46 cpv. 1 PAmm). La legittimazione della ricorrente è certa (art. 43
PAmm). L'impugnativa è di conseguenza ricevibile in ordine e può essere decisa
sulla base della documentazione agli atti (art. 18 cpv. 1 PAmm).
-
Giusta
l'art. 60a della legge
federale sulla protezione delle acque (LPAc), i Cantoni provvedono affinché i
costi di costruzione, esercizio, manutenzione, risanamento e sostituzione degli
impianti per le acque di scarico che servono per scopi pubblici siano
finanziati mediante emolumenti o altre tasse conformemente al principio di
causalità. L’ammontare delle tasse è fissato tenendo
conto in particolare:
a) del
tipo e della quantità di acque di scarico prodotte;
b) degli
ammortamenti necessari a mantenere il valore degli im- pianti;
c) degli
interessi;
d) degli
investimenti pianificati per la manutenzione, il risana- mento
e la sostituzione degli impianti nonché per il loro adattamento
alle esigenze legali o per l’ottimizzazione del
loro
esercizio.
In applicazione
di tali precetti, l'ordinamento giuridico cantonale prescrive che il proprietario
di un fondo allacciato agli impianti di evacuazione e depurazione delle acque
deve pagare una tassa annua d'uso degli impianti stessi (art. 110 cpv. 1 Legge
cantonale d'applicazione della LF contro l'inquinamento delle acque: LALIA). La
tassa d'uso deve essere proporzionata all'intensità dell'uso degli impianti
(art. 110 cpv. 2 LALIA) e deve di regola garantire la copertura integrale dei
costi di esercizio, compresi adeguati accantonamenti per la manutenzione
straordinaria (art. 110 cpv. 3 LALIA).
L'art. 33 del Reg can del comune di
__________ prevede che l'esercizio delle canalizzazioni e degli impianti di
depurazione è finanziato da una tassa d'uso prelevata annualmente dal comune
conformemente all'art. 110 LALIA. La tassa contribuisce a coprire le spese di
manutenzione e di esercizio delle canalizzazioni pubbliche e degli impianti
comunali o consortili di depurazione delle acque, compresi gli accantonamenti
per la manutenzione straordinaria (cpv. 2). La tassa d'uso e le modalità di
incasso sono fissate per ordinanza dal municipio all'inizio dell'anno sulla
base dei risultati d'esercizio previsti (cpv. 3).
-
contesta che interessi e ammortamenti relativi alle opere eseguite dal comune e
dal consorzio per la depurazione delle acque di cui il comune di __________ fa
parte possano essere conteggiati ai fini della determinazione della tassa d'uso
delle canalizzazioni.
A torto:
i costi d'esercizio ai sensi dell'art. 110 cpv. 3 LALIA non devono includere i
soli oneri derivanti dalla gestione ordinaria del comune e del consorzio, ma
possono estendersi anche al servizio degli interessi e all'ammortamento degli
investimenti compiuti (RDAT II 94 no. 27). Ciò peraltro è in sintonia con il
diritto federale, il già citato disposto dell'art. 60a LPAc imponendo di tener
conto di tali elementi nella fissazione delle tasse.
Il fatto che il Reg can non abbia
esplicitamente menzionato tali voci non porta a diversa conclusione: per i
motivi testé esposti, includere interessi e ammortamenti nel concetto più ampio
di spese di manutenzione e d'esercizio non costituisce violazione del diritto
da parte del comune.
- La
ricorrente rileva che, conformemente a quanto previsto dagli artt. 96 segg.
LALIA, il comune di __________ avrebbe già prelevato i contributi di
costruzione per l'esecuzione degli impianti comunali e per la partecipazione a
quelli consortili.
Ciò non è
influente nell'ambito della presente contestazione: siffatti costi riguardano,
infatti, la costruzione degli impianti e la loro riscossione e liquidazione è
retta da altri parametri e regolata dagli artt. 99 - 105 LALIA.
- La
ricorrente contesta la procedura di prelievo delle tasse d'uso, argomentando
che a norma di regolamento la tassa andava stabilita dal municipio sulla base
dei costi dell'esercizio precedente, per i quali all'utenza non sarebbe stato
presentato alcun supporto finanziario.
La
censura va respinta rilevando che __________ parte dal presupposto, manifestamente
errato, che il comune avrebbe dovuto determinare la tassa in base ai risultati
d'esercizio del 2000. Contrariamente a quanto lei assume, l'art. 33 no 3 Reg
can prevede che la tassa d'uso è fissata dal municipio all'inizio dell'anno
sulla base dei risultati d'esercizio previsti, vale a dire in base ai
preventivi. In concreto il comune ha proceduto conformemente a tale normativa,
fondandosi, per fissare la tassa, sul preventivo di spesa 2001 (vedi MM 1/2001
del 26.2.2001).
Sulla scorta di quanto prevede il ricorso
dev'essere respinto. La tassa di giudizio segue la soccombenza dell'insorgente
(art. 28 PAmm).
Per questi motivi,
visti gli art. 60a LPAc, 96-111 LALIA, 208, 209 LOC e
18, 28, 43 PAmm;
dichiara e pronuncia:
-
Il ricorso
è respinto.
-
La tassa di
giudizio e le spese, di fr. 600.- sono poste a carico di __________.
-
Intimazione
a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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